Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Bando PFA/15

22 Febbraio 2022

AVVISO PUBBLICO

SELEZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO PER LA FORMAZIONE DI PERSONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI (PFA/15)

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 novembre 1995, n. 270, Supplemento Ordinario n. 136;
  • l’art. 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 maggio 2005, n. 111- Supplemento Ordinario n. 91;
  • il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235 – Supplemento Ordinario n. 162;
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento Ordinario n. 285;
  •  il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 dicembre 2014;
  • il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa);
  • la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 10 luglio 2014, 330/2014/E/COM (di seguito: deliberazione 330/2014/E/ COM);
  • la deliberazione dell’Autorità 5 febbraio 2014, 29/2015/E/com recante “Indirizzi alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico per l’attuazione di progetti a vantaggio dei consumatori” (di seguito: deliberazione 29/2015/E/ COM);
  • la Comunicazione del Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati dell’Autorità del 11 febbraio 2015 (di seguito Comunicazione del 11 febbraio) con la quale è stata richiesta, con riferimento al Progetto PFA/15, la predisposizione, e trasmissione  alla scrivente Direzione, del Bando per l’individuazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, dei relativi soggetti attuatori

Considerato che:

  • con deliberazione 330/2014/E/ COM l’Autorità ha proposto al Ministro dello Sviluppo Economico di approvare le proposte relative a progetti a vantaggio dei consumatori, di cui all’Allegato A della medesima deliberazione, denominati PCS/15, PAC, PFA/15, PAB e PCE;
  • con il progetto PFA15, l’Autorità ha inteso rinnovare per l’anno 2015 le attività di formazione e aggiornamento del personale delle associazioni di consumatori funzionali allo svolgimento di attività di informazione e assistenza ai consumatori di energia elettrica e gas svolte nell’ambito di progetti finanziati o da finanziare mediante il fondo sanzioni, inclusa la formazione e l’aggiornamento di formatori, per un importo massimo complessivo pari a 140.000,00 €, al lordo del contributo per lo svolgimento dell’attività di gestione riconosciuto alla Cassa;
  • il Ministro dello Sviluppo economico ha approvato con decreto 24 dicembre 2014 le proposte formulate dall’Autorità con deliberazione 330/2014/E/ COM;
  • con deliberazione 29/2015/E/com e con la Comunicazione del 11 febbraio, l’Autorità ha stabilito che la Cassa predisponga l’avviso pubblico per l’individuazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, dei soggetti attuatori del Progetto PFA15;
  • il contributo effettivo destinato al progetto PFA15, di cui al presente avviso, sarà pari ad € 135.800,00.

Articolo 1

Definizioni

  • Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU: Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
  • Autorità: l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • Cassa: la Cassa conguaglio per il settore elettrico, istituita con il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34;
  • Comitato di gestione: Il Comitato di gestione della Cassa, che esercita tutte le funzioni di amministrazione non attribuite ad altri organi dalla deliberazione dell’Autorità GOP 64/09;
  • CNCU: il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, istituito con la legge 30 luglio 1998, n. 281, confluita nel Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005);
  • Posta elettronica certificata (PEC): ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici (definizione contenuta nel D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68).

Articolo 2

Oggetto

  1. Il presente avviso stabilisce i criteri per la selezione e il finanziamento, anche parziale, da parte della Cassa, di un unico progetto relativo alla realizzazione di almeno 10 corsi seminariali articolati in più moduli, dedicati all’aggiornamento e alla formazione del personale delle associazioni di consumatori iscritte al CNCU che svolgono attività di informazione e assistenza ai consumatori di energia elettrica e gas.
  2. Pe la partecipazione al bando di selezione, in qualità di soggetto attuatore,  è ammessa la presentazione di progetti esclusivamente da parte di “Gruppi di associazioni”.
  3. Ai fini del presente bando, sono qualificati come “Gruppo di associazioni”   un raggruppamento di associazioni di consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del codice del consumo che svolgono attività di informazione e assistenza ai consumatori di energia elettrica e gas, costituito da un numero minimo di cinque associazioni.
  4. Le attività previste nel progetto dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2016.
  5. La somma massima complessiva destinata all’erogazione del finanziamento per la realizzazione del progetto, è pari a 135.800,00 euro.

Articolo 3

Requisiti richiesti per la partecipazione e la realizzazione del progetto

  1. Il soggetto attuatore, per la realizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche, dovrà avvalersi di un soggetto pubblico o privato selezionato tra più soggetti, che operi professionalmente nel settore della formazione, in aula e/o mediante strumenti di comunicazione a distanza, con provata esperienza nella realizzazione di attività di formazione.
  2. Le attività didattiche dovranno essere affidate a specialisti professionali delle materie oggetto dei corsi.
  3. I corsi dovranno presentare i seguenti requisiti:

a)  il numero di discenti presenti a qualunque titolo alle eventuali sessioni residenziali dovrà essere non superiore a 25 per ciascun corso;

b) articolazione di ciascun corso con la previsione di fasi distinte relative a formazione, esercitazione e verifica dell’apprendimento;

c) articolazione di ciascun corso in un modulo base, relativo a formazione/aggiornamento sulla regolazione dei mercati finali dell’energia per i clienti domestici e sui regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti in condizioni di disagio (bonus), e in un modulo avanzato relativo alla trattazione più approfondita di una delle seguenti aree:

  • A1: gestione dei reclami e procedure operative dello Sportello per il consumatore energia;
  • A2: soluzione extragiudiziale delle controversie, procedure e funzionamento del Servizio Conciliazione Clienti Energia;
  • A3: tecniche di formazione;

d) durata minima complessiva di ciascun corso non inferiore alle 14 ore e potranno svolgersi in modalità residenziale, e-learning, o mista;

e) previsione di strumenti per la rilevazione dell’efficacia della formazione, che includano almeno la valutazione a livello individuale delle attività di esercitazione e di verifica svolte;

f) partecipazione aperta a tutte le associazioni iscritte al CNCU che svolgono attività di informazione e assistenza ai consumatori di energia elettrica e gas, su base non discriminatoria, con destinatari della formazione designati dalle associazioni medesime in base alla capienza complessiva dei corsi.

Articolo 4

Richiesta di ammissione

  1. La richiesta di ammissione al finanziamento del progetto relativo alla realizzazione delle attività di cui all’articolo 3 può essere presentata, da Gruppi di associazioni di consumatori iscritte al CNCU, tramite una associazione espressamente delegata.
  2. La richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità indicate al successivo articolo 5 e dovrà contenere i seguenti elementi:

a)  denominazione e recapiti del soggetto richiedente, nominativo e recapiti del rappresentante legale e del responsabile di progetto;

b) denominazione e recapiti del soggetto pubblico o privato , che operi professionalmente nel settore della formazione di cui all’articolo 3, comma 1 e dei criteri in base ai quali è stato selezionato fra più soggetti;

c) copia del progetto, completo degli elementi indicati nell’articolo 3;

d) indicazione riepilogativa delle attività previste, del numero complessivo dei destinatari della formazione e dei tempi di realizzazione;

e) importo complessivo della spesa prevista e importo del finanziamento complessivamente richiesto;

f) autocertificazione attestante che per il progetto presentato, ai sensi del presente avviso, non sono stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati, ovvero copia della documentazione relativa alla richiesta o allo stanziamento di contributi da parte di soggetti pubblici o privati, utilizzando il modulo di cui all’Allegato A;

g) copia della delega alla gestione del progetto conferita all’associazione richiedente da ciascuna delle associazioni facenti parte del gruppo di associazione;

3. Ciascuna autocertificazione e/o dichiarazione, ai fini della sua validità, dovrà essere accompagnata da copia del documento d’identità del soggetto dichiarante.

Articolo 5

Progetto per la realizzazione dei corsi di formazione

  1. Il progetto per la realizzazione dei corsi di formazione deve contenere:

a) una descrizione dettagliata delle attività previste, specificando per ogni corso le modalità di realizzazione, il numero di partecipanti, la data e il luogo delle sessioni di formazione in aula;

b) il programma di ciascun corso che dovrà contenere i moduli didattici esplicitati all’art. 3, comma 3, lettera c) ;

c) il numero complessivo dei destinatari della formazione articolato per di ciascuna delle associazioni di consumatori iscritta al CNCU che svolge attività di informazione e assistenza ai consumatori di energia elettrica e gas;

d) l’elenco dei docenti, corredato dai relativi curricula attestanti il possesso delle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 2;

e) indicazione degli strumenti per la rilevazione dell’efficacia della formazione, che includano almeno la valutazione a livello individuale delle attività di esercitazione e di verifica svolte;

f) se è previsto lo svolgimento di una parte delle attività didattiche mediante strumenti multimediali a distanza:

i. la quantificazione, adeguatamente motivata, della durata dei singoli moduli o unità didattiche e della durata complessiva della formazione a distanza;

ii. la descrizione di attività e contenuti didattici da svolgere a distanza e degli obiettivi ad essi associati;

iii. la descrizione degli strumenti e delle tecnologie utilizzate, specificando gli strumenti che consentono la verifica e il monitoraggio, a livello individuale, delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

g) un bilancio previsionale dettagliato, nel quale siano indicate e quantificate separatamente le diverse voci di spesa previste e ammissibili ai sensi del successivo articolo 6;

h) l’importo del finanziamento richiesto alla Cassa;

i)  l’attestazione dell’impegno a far pervenire alla Cassa:

i. entro il quindicesimo giorno successivo all’aggiudicazione, copia delle comunicazioni trasmesse a ciascuna delle associazioni iscritte al CNCU che svolge attività di informazione e assistenza ai consumatori di energia elettrice e gas e non facente parte del gruppo, al fine di rendere disponibile la partecipazione ai corsi del personale da queste eventualmente designato, in base alla capienza complessiva dei corsi;

ii. non oltre il trentesimo giorno solare precedente la data di avvio di ciascun corso, l’elenco nominativo dei docenti fra quelli di cui all’articolo 5 lettera d) dei destinatari della formazione di ciascun corso (contenuta nel modulo di cui all’Allegato A).

Articolo 6

Modalità per la presentazione delle richieste

  1. Le richieste di ammissione al finanziamento di cui all’articolo 2, presentate dal legale rappresentante del soggetto proponente e complete di tutti gli allegati, dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, via Cesare Beccaria 94/96, 00196 Roma entro e non oltre il 30 giugno 2015. Sulla busta dovrà essere indicato il nome del progetto: PFA/15.
  2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, le domande potranno essere consegnate allo stesso indirizzo anche brevi manu in busta chiusa, con l’indicazione del mittente, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata: “proventi@pec.ccse.cc“.
  3. Tutte le domande pervenute dopo la scadenza sopra riportata, per il cui rispetto farà fede il timbro del protocollo della Cassa o carenti di uno degli elementi specificati, non saranno ammesse.

Articolo 7

Spese ammissibili

  1. Si considerano ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione delle attività di formazione indicate nel progetto, ed effettivamente sostenute, per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile attestante l’avvenuto pagamento. Per tali spese si intendono, a titolo esaustivo:

a) spese per l’affitto dell’aula;

b) spese per il viaggio, il pernottamento e il vitto dei partecipanti e dei docenti. In caso di utilizzo del mezzo proprio il rimborso chilometrico sarà nella misura di € 0,30/km, sarà inoltre riconosciuto il rimborso delle eventuali spese per il parcheggio e per il pedaggio autostradale;

c) spese per il materiale didattico inclusi, se previsti, gli strumenti multimediali per la formazione a distanza.

d) compenso dei docenti, indicato al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali calcolate ai sensi della normativa vigente;

f) organizzazione, coordinamento e spese generali, nella misura massima del 10% del finanziamento richiesto.

Ogni altra spesa non inclusa nei precedenti punti è esclusa dal finanziamento.

Articolo 8

Selezione dei progetti e ammissione al finanziamento

  1. Scaduto il termine di cui al precedente articolo 6, comma 1, per la presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento, la Cassa procederà alla verifica della rispondenza delle richieste pervenute e dei relativi progetti ai requisiti previsti dal presente avviso.
  2. In caso di più richieste di finanziamento in concorrenza, la selezione avverrà considerando il progetto che aggrega il maggior numero di associazioni di consumatori.
  3. In caso di parità, verrà preferito il progetto che presenta il migliore rapporto tra finanziamento richiesto e numero di discenti, sulla base delle seguenti formule:

Con :

Cofferta: importo del finanziamento richiesto;

Ndiscenti: numero di discenti indicati nel Progetto;

Ndiscentimax: numero massimo di discenti previsto all’art. 3, comma 3, lettera a);

Nofferte: numero totale delle offerte pervenute

  1. L’ammissione al finanziamento, anche in misura inferiore all’importo richiesto e in ogni caso entro il limite massimo delle risorse finanziarie disponibili, è comunicata dalla Cassa al soggetto attuatore mediante  PEC ovvero, in mancanza di un indirizzo PEC del soggetto richiedente, tramite raccomandata A/R inviata all’indirizzo indicato ai sensi del precedente articolo 6, comma 1. Il soggetto ammesso comunica alla Cassa, entro 5 giorni lavorativi, l’eventuale rinuncia alla realizzazione del progetto.
  2. l soggetti ammessi, ai fini dell’erogazione del finanziamento, devono essere preventivamente registrati nel portale “Anagrafica CCSE”. La registrazione, qualora ancora non effettuata, deve essere completata entro 5 giorni lavoratovi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4.
  3. Con le stesse modalità indicate al precedente comma 4, la Cassa comunica il definitivo rigetto delle richieste non ammesse al finanziamento e le relative motivazioni.

Articolo 9

Rendicontazione ed erogazione del finanziamento

  1. In esito all’accettazione del soggetto attuatore, la Cassa provvederà ad erogare in favore del soggetto medesimo una quota pari al 40% del finanziamento richiesto, a titolo di acconto.
  2. Con cadenza semestrale, a decorrere da giugno 2015, e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2017, il soggetto attuatore provvede a rendicontare le attività svolte, ai fini della relativa erogazione; a tale scopo predispone e trasmette alla Cassa esclusivamente su supporto digitale:

a) una rendicontazione dettagliata ed esaustiva delle spese ammissibili al finanziamento ed effettivamente sostenute, ai sensi del precedente articolo 7;

b) copia della documentazione contabile attestante l’avvenuto pagamento dei beni e dei servizi di cui all’articolo 7, debitamente ripartita secondo le categorie di spesa indicate al medesimo articolo 7;

c) il resoconto di cui all’articolo 10;

d) una dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione responsabile del progetto, attestante che la documentazione presentata in relazione al corso è esaustiva ai fini della rendicontazione.

  1. A seguito dell’approvazione della rendicontazione da parte del Comitato di Gestione la Cassa procederà alla relativa erogazione, nella sola misura in cui gli importi complessivamente rendicontati e approvati risultino superiori all’importo dell’acconto già erogato, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al precedente comma 2. Le erogazioni non potranno in ogni caso superare l’importo del finanziamento richiesto.
  2. Nel caso si verifichi la mancata realizzazione totale o parziale delle attività di progetto oggetto di contributo, la Cassa richiederà ai soggetti attuatori la restituzione del contributo (totale o parziale) anticipato, comprensiva degli interessi legali.

Articolo 10

Resoconto delle attività svolte

  1. Il soggetto attuatore trasmette alla Cassa, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 9, comma 2, un resoconto dettagliato delle attività svolte, comprensivo di una valutazione dell’impatto prodotto rispetto ai risultati attesi.
  2. Il resoconto di cui al comma 1 comprende:

a) l’elenco nominativo dei docenti e dei destinatari della formazione effettivamente presenti per l’intera durata del corso, completo delle relative firme di presenza. Per i destinatari della formazione tali firme devono essere apposte al termine di ciascuna giornata di svolgimento del corso;

b) in caso di svolgimento di una parte delle attività didattiche mediante strumenti multimediali a distanza, copia della reportistica, su base individuale, relativa al completamento delle attività didattiche previste;

c) copia della reportistica, su base individuale, relativa all’esito delle attività di esercitazione e di verifica dell’apprendimento svolte in aula o mediante strumenti multimediali a distanza;

d) esito delle rilevazioni effettuate presso i destinatari della formazione in merito al gradimento, all’efficacia e alla qualità percepita del corso.

Articolo 11

Verifica dei risultati

  1. Oltre alla ordinaria attività di analisi della documentazione fornita dai soggetti attuatori in fase di erogazione dei fondi, la Cassa e l’Autorità si riservano di svolgere attività di verifica in itinere delle attività oggetto di finanziamento, sia in relazione all’effettivo svolgimento dei corsi di formazione ed alla realizzazione delle altre attività ad essi connesse, sia di acquisizione di fatture ed altra documentazione contabile attestante l’effettivo esborso delle spese rendicontate dai soggetti attuatori.
  2. In termini generali, saranno valutati i seguenti parametri:

a) possesso dei requisiti di qualificazione professionale del soggetto incaricato della realizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche;

b) numero dei corsi effettivamente realizzati;

c) numero e identità dei discenti per ogni corso;

d) metodologia e strumenti di verifica della qualità dell’apprendimento e delle docenze.

Approvazione Risultanze

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