Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Bando PCS/16

22 Febbraio 2022

Avviso pubblico
Erogazione contributo ai costi delle conciliazioni delle associazioni nazionali dei consumatori
Progetto PCS/16

Visti:

• la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 novembre 1995, n. 270, Supplemento Ordinario n.  136;
• l’art. 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 maggio 2005, n. 111- Supplemento Ordinario n. 91;
• il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235 – Supplemento Ordinario n. 162 ;
• il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante “Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 19 agosto 2015;
• la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento Ordinario n. 285;
• il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito CCSE);
• la legge di stabilità 2016 art. 1,comma 670, recante la trasformazione di  CCSE- Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico  in CSEA-  Cassa per i servizi energetici e ambientali ( di seguito: CSEA)
• il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2015 ;
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità)  11 dicembre 2015, 599/2015/E/com;
• la determinazione dell’Autorità 11 febbraio 2016,  N.2/DCCA/2016;
• l’avviso “erogazione contributo ai costi dei conciliatori delle associazioni dei consumatori iscritte al CNCU – progetto PCS15”, pubblicato sul sito della CSEA (già CCSE);
Considerato che:
• con deliberazione 599/2015/E/com l’Autorità ha proposto al Ministro dello Sviluppo Economico l’approvazione dei progetti a vantaggio dei consumatori, tra cui il progetto denominato PCS/16, per una spesa massima complessiva per l’anno 2016 pari a 130.000 € (al lordo del contributo massimo per lo svolgimento dell’attività di gestione riconosciuto alla Cassa, nella misura del 3% dei fondi ad essa trasferiti, corrispondente a 3.900,00 €);
• con decreto 22 dicembre 2015 il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato, tra le altre, la proposta sul progetto PCS/16;
• con determinazione N. 2/DCCA/2016, il Direttore della Direzione Consumatori Conciliazioni e Arbitrati dell’Autorità ha definito gli indirizzi alla CSEA per la predisposizione e l’espletamento delle procedure finalizzate all’individuazione dei soggetti responsabili per la realizzazione dei progetti a vantaggio dei consumatori tra cui il PCS/16;
• il contributo effettivo destinato al progetto di cui al presente avviso sarà pari a € 126.100,00.

Articolo 1
Definizioni

 Associazioni nazionali dei consumatori: associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del consumo;
• Autorità : l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;
• CSEA: la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
• Cofinanziamento finanziamento privato: il contributo di cui all’articolo 141-ter, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo, che concorre alla formazione del contributo forfetario;
• Contributo finanziario di soggetti terzi: il contributo finanziario, diverso dal cofinanziamento privato, erogato da soggetti pubblici o privati alle associazioni nazionali di consumatori in relazione allo svolgimento delle attività rendicontate ai sensi del presente avviso;
• Contributo forfetario: il contributo riconosciuto in misura forfetaria alle associazioni nazionali dei consumatori in attuazione del presente avviso, che comprende l’eventuale cofinanziamento privato;
• Procedure ADR paritetiche: le procedure di negoziazione di cui all’articolo 141-ter del Codice del consumo, gratuite per il consumatore ed eseguite da un organismo ADR inserito anche a tempo determinato nell’elenco degli organismi ADR dei settori di competenza dell’Autorità, di cui alla deliberazione 17 dicembre 2015, n. 620/2015/E/com;
• Procedura ADR paritetica conclusa con esito positivo: la singola procedura ADR paritetica svolta in conformità alle previsioni del relativo regolamento di conciliazione, in esito alla quale è stato perfezionato un verbale con valore di accordo transattivo, sottoscritto dalle parti in data certa;
• Protocollo di intesa: un accordo conforme ai requisiti di cui all’articolo 141-ter, comma 2, del Codice del consumo, per la soluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori nei settori dell’energia elettrica, del gas o del servizio idrico integrato, stipulato tra associazioni nazionali di consumatori e imprese accreditate nell’anagrafica operatori dell’Autorità ai sensi della deliberazione GOP 35/08 o della deliberazione 347/2012/R/idr, o associazioni delle imprese medesime;
• Regolamento di conciliazione: la disciplina puntuale della procedura di negoziazione da applicarsi in attuazione di un Protocollo di intesa;
• Risorse di progetto: le risorse a valere sul fondo di cui all’articolo 11-bis del decreto legge n. 35/05 complessivamente disponibili per l’erogazione dei contributi forfetari, al netto del cofinanziamento privato.

Articolo 2
Oggetto

1. Il presente avviso stabilisce i criteri per il riconoscimento, da parte della CSEA, di un contributo forfetario in relazione ai costi sostenuti dalle Associazioni nazionali dei consumatori per lo svolgimento di procedure ADR paritetiche concluse con esito positivo e relative a controversie dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato.
2. Sono escluse tutte le procedure diverse dalle procedure ADR paritetiche nonché le procedure ADR paritetiche diverse da quelle relative alle controversie dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato.

Articolo 3
Condizioni per il riconoscimento del contributo

1. Il contributo di cui all’articolo 2 è riconosciuto esclusivamente in relazione alle procedure ADR paritetiche concluse con esito positivo e relative alle controversie dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico, a condizione che:
a)  la procedura sia gratuita per il consumatore e il consumatore sia informato in merito al contributo forfetario riconosciuto all’associazione ai sensi del presente avviso e all’eventuale cofinanziamento privato o contributo finanziario di soggetti terzi;
b) l’organismo abbia ricevuto il fascicolo completo della domanda di conciliazione nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016;
c) alla data di ricevimento del fascicolo di cui al precedente punto b), l’organismo risulti inserito, anche a tempo determinato, nell’elenco degli organismi ADR dei settori di competenza dell’Autorità, di cui alla deliberazione 620/2015/E/com;
d) l’avvio della procedura sia condizionato all’esito insoddisfacente per il consumatore di una procedura di reclamo all’impresa come disciplinata dalla regolazione di settore in termini di risposta insoddisfacente o mancata risposta decorsi i termini;
e) la procedura sia conclusa con esito positivo entro i termini di cui all’art. 141-quater, comma 3, lettera e), del Codice del consumo o, se migliorativi, entro i termini previsti dal Regolamento di conciliazione;
f) in presenza di cofinanziamento privato, la CSEA abbia ricevuto copia dell’attestazione del versamento delle relative somme, effettuato in conformità ai criteri e alle modalità indicate all’articolo 7 del presente avviso.

Articolo 4
Risorse di Progetto

1. Le risorse massime di progetto complessivamente destinate all’erogazione dei contributi di cui all’art. 2, comma 1, sono pari ad € 126.100,00.

Articolo 5
Richiesta di erogazione del contributo

1. Le richieste di erogazione del contributo di cui all’articolo 2 devono essere presentate da singole Associazioni nazionali dei consumatori;
2. Ogni richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità indicate al successivo articolo 6, e dovrà contenere i seguenti elementi:
a. denominazione e recapiti del soggetto richiedente, nominativo e recapiti del rappresentante legale dall’Associazione;
b. limitatamente alla prima richiesta e in ogni caso di variazioni successive:

i. copia del Protocollo d’intesa e del relativo Regolamento;
ii. indirizzo (URL) delle pagine internet sulla quale sono pubblicati gli elementi informativi di cui all’articolo 141-quater del Codice del consumo;
iii. autocertificazione di un legale rappresentante dell’associazione attestante l’importo degli eventuali cofinanziamenti privati;
iv. autocertificazione del legale rappresentante dell’associazione attestante che, fatto salvo l’eventuale cofinanziamento privato, per le attività rendicontate non sono    mai stati richiesti né ottenuti contributi finanziari di soggetti terzi, ovvero copia della documentazione relativa alla richiesta, allo stanziamento o all’erogazione di contributi finanziari di soggetti terzi unitamente a copia della comunicazione con la quale l’associazione ha notificato al soggetto terzo erogatore di beneficiare del contributo forfetario riconosciuto ai sensi del presente avviso;
v. copia del documento attraverso il quale il consumatore riceve l’informazione in merito al contributo forfetario riconosciuto all’associazione ai sensi del presente   avviso e all’eventuale cofinanziamento privato o contributo finanziario di soggetti terzi;

c. prospetto riepilogativo, redatto in conformità al Modulo A allegato al presente avviso, contenente i seguenti elementi:

i. il numero complessivo di procedure concluse con esito positivo rendicontate;
ii. suddivisione delle procedure in base all’impresa controparte del consumatore e alla modalità di svolgimento della procedura (sportello fisico/on line);
iii. importo degli eventuali contributi finanziari di soggetti terzi e degli eventuali cofinanziamenti privati;
iv. importo totale del contributo forfetario richiesto;

d. per ciascuna procedura rendicontata, copia del verbale di conciliazione, sottoscritto da tutte le parti coinvolte, e dell’ eventuale mandato a transigere nel caso in cui il consumatore non sottoscriva personalmente il verbale. In tutti i verbali, a pena di non riconoscimento della validità dei medesimi, deve essere chiaramente visibile e leggibile:

i. il nome del consumatore o del suo delegato;
ii. il nome del rappresentante dell’Associazione;
iii. il nome del rappresentante della parte opposta al consumatore;
iv. la data della conclusione positiva della procedura.

Nel medesimo verbale non devono essere presenti segni in contraddizione rispetto a quanto ivi dichiarato;

e.attestazione dell’organismo ADR, per ogni verbale di conciliazione, redatta in conformità al modulo B allegato al presente avviso, completa dei seguenti elementi:

i. dati identificativi del consumatore, dell’impresa e dell’associazione coinvolti nella procedura;
ii. relativamente al reclamo precedentemente presentato dal cliente:
–  protocollo aziendale in ingresso (data e numero progressivo) del reclamo;
–  protocollo aziendale in uscita (data e numero progressivo ) della risposta al reclamo o, in alternativa, indicazione di mancata risposta al reclamo;
iii. relativamente allo svolgimento della procedura di conciliazione:
– protocollo (data e numero progressivo) in ingresso della richiesta di attivazione della procedura o, se successiva, della documentazione a completamento del fascicolo;
– termine ultimo (data) per la conclusione della procedura, calcolato ai sensi di quanto richiamato all’art. 3, comma 1, lettera e) nonché, se già nota, data di conclusione con esito positivo della procedura.

L’attestazione, datata e firmata da un responsabile dell’organismo ADR, può essere predisposta in modo tale da presentare, di seguito ai dati richiesti, un apposito spazio per il successivo inserimento, nel medesimo documento, del verbale di conciliazione completo di tutti gli elementi previsti ai fini dell’erogazione;

f. in caso di cofinanziamento privato, copia dell’attestazione di versamento delle relative somme effettuato in conformità ai criteri e alle modalità indicate all’articolo 7 del presente avviso.

3.Le associazioni parti del medesimo Protocollo di intesa possono presentare le richieste di erogazione del contributo congiuntamente, tramite il relativo organismo ADR, a condizione che l’istanza congiunta includa la totalità delle procedure rendicontabili nel periodo di riferimento svolte nell’ambito del protocollo d’intesa. In tal caso l’istanza, presentata da un responsabile dell’organismo ADR, dovrà contenere, oltre a tutti gli elementi informativi e documentali di cui al precedente comma 2, copia dell’incarico conferito in tal senso da tutte le associazioni parti del protocollo.

Articolo 6
Modalità per la presentazione delle richieste

1. Le richieste di ammissione al contributo di cui all’articolo 2, complete di tutti gli allegati, dovranno riguardare le conciliazioni concluse positivamente in ogni trimestre, e dovranno pervenire entro il trentesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (ad es. entro il 30 luglio dovranno essere inviati i verbali delle conciliazioni concluse tra il 1° aprile e il 30 giugno c.a., etc.) su supporto digitale a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla CSEA , via Cesare Beccaria 94/96, 00196 Roma o tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata proventi@pec.ccse.cc
2. Le richieste potranno essere consegnate al medesimo indirizzo anche brevi manu in busta chiusa, con l’indicazione del mittente.
3. Le richieste pervenute dopo la scadenza di cui al comma 1 non saranno ammesse, ad eccezione delle sole conciliazioni relative al primo trimestre 2016 che potranno essere rendicontate entro il 30 luglio 2016;

Articolo 7
Cofinanziamento privato

1. In caso di cofinanziamento privato, il versamento dei relativi importi, da parte dei soggetti richiamati all’art. all’articolo 141-ter, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo,  dovrà essere effettuato , tramite bonifico bancario sul “Conto progetto consumatori”- IBAN IT42B0103003200000005663186 , entro il trentesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
2. Entro il termine indicato al precedente comma, i medesimi soggetti sono tenuti a:
a) registrarsi nel portale “Anagrafica CSEA”;
b) comunicare alla CSEA, tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata proventi@pec.ccse.cc, la ripartizione dell’importo versato per ciascuna Associazione destinataria del cofinanziamento privato  ed il numero di procedure di riferimento.
Articolo 8
Valore del contributo

1. Il contributo forfetario di cui all’articolo 2 del presente avviso è determinato nella misura indicata nella tabella seguente:

2. In presenza di cofinanziamento privato, il valore del contribuito di cui al precedente comma 1 è costituito:
i. da una quota corrispondente al cofinanziamento privato;
ii. da una quota, calcolata per differenza, a valere sulle risorse di progetto.
3. In presenza di contributo finanziario di soggetti terzi, la quota di contributo forfetario a valere sulle risorse di progetto è ridotta in misura corrispondente al valore del contributo finanziario complessivamente erogato dai soggetti terzi.

Articolo 9
Erogazione del contributo

1. L’erogazione del contributo avverrà entro 45 giorni dai termini trimestrali per la presentazione delle richieste di cui all’articolo 6, comma 1 e 3, del presente avviso, in base all’ordine di presentazione della documentazione completa, e fino ad esaurimento dei fondi di cui all’articolo 4.
2. In caso di esaurimento delle risorse di progetto, la loro erogazione sarà ripartita pro quota tra tutte le procedure rendicontate al relativo termine trimestrale, fatta salva l’erogazione integrale per tutta la durata del progetto dell’eventuale cofinanziamento privato effettivamente versato.

Articolo 10
Verifiche e controlli

1. Oltre alla ordinaria attività di analisi della documentazione fornita dalle associazioni beneficiarie in fase di erogazione dei fondi, l’Autorità e la CSEA si riservano di svolgere attività di verifica e analisi in itinere delle attività oggetto di finanziamento.
2. Le associazioni beneficiarie dovranno trasmettere con la massima tempestività all’Autorità o alla CSEA le informazioni e i documenti che potranno essere richiesti in qualunque momento ai fini di verifica e controllo dell’attività effettivamente svolta, e dovranno garantire la massima collaborazione in caso di attività ispettive svolte per i medesimi fini.
3. La mancata corrispondenza delle attività effettivamente svolte ai requisiti del progetto, alla documentazione o alle informazioni fornite comporterà la revoca totale o parziale del finanziamento.

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