AVVISO PUBBLICO
AVVISO RECANTE LE CONDIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI SPORTELLI TERRITORIALI DELLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI PER IL TRIENNIO 2017-2019 (PQS/17)
(PROGETTO PQS17)
Visti:
– la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 novembre 1995, n. 270, Supplemento Ordinario n. 136;
– l’art. 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 maggio 2005, n. 111- Supplemento Ordinario n. 91;
– il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235 – Supplemento Ordinario n. 162 di seguito: Codice del consumo);
– il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: CCSE);
– la legge di stabilità 2016 art. 1,comma 670, recante la trasformazione di CCSE in CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA);
– la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 luglio 2016, 385/2016/E/com (di seguito: deliberazione 385/2016/E/com);
– il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 settembre 2016 (di seguito: decreto 27 settembre 2016);
– i decreti del Direttore della Direzione generale per il mercato, la concorrenza il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico (di seguito: DG Mercato) 5 ottobre 2016 e 22 dicembre 2016 (di seguito: decreti direttoriali 5 ottobre e 22 dicembre 2016);
– la Determinazione del Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell’Autorità 31 marzo 2017, n. 2/DACU/2017.
Considerato che:
– con la deliberazione 385/2016/E/com l’Autorità ha proposto al Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) l’approvazione di progetti a vantaggio dei consumatori, tra cui il progetto PQS/17, per una spesa massima complessiva per il triennio 2017-2019 pari a € 1.800.000,00 (al lordo del contributo massimo per lo svolgimento dell’attività di gestione riconosciuto alla CSEA);
– con decreto 27 settembre 2016 il Ministro ha approvato, tra le altre, la proposta relativa al progetto PQS/17;
– con la Determinazione n. 2/DACU/2017 il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell’Autorità ha definito gli indirizzi alla CSEA per la predisposizione e l’espletamento delle procedure finalizzate all’individuazione dei soggetti responsabili per la realizzazione dei progetti a vantaggio dei consumatori tra cui il PQS/17;
– il contributo effettivo destinato al progetto di cui al presente avviso sarà pari a € 1.746.000,00.
Articolo 1
Definizioni
– Associazioni dei consumatori: le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo;
– Autorità: l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;
– CSEA: la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
– Comitato di gestione: il Comitato di gestione della CSEA;
– Consumatori: le persone fisiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettera A, del Codice del consumo;
– Progetto PQS/16: il progetto per la qualificazione degli sportelli territoriali delle associazioni di consumatori per l’anno 2016, di cui all’avviso pubblicato sul sito internet della CSEA;
– Soggetto attuatore: Gruppo di associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’art. 137, del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
Articolo 2
Oggetto
1. Il presente avviso recepisce i criteri e le condizioni per la prosecuzione nel triennio 2017-2019 delle attività di qualificazione dei punti di contatto delle associazioni di consumatori di cui al progetto PQS/16, prevedendo una rimodulazione delle attività di progetto come indicato nell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 385/2016/E/com (progetto PQS/17). Il progetto è articolato in tre moduli attuativi di durata annuale.
Articolo 3
Risorse
1. L’importo massimo erogabile per la realizzazione delle attività di cui al presente avviso è pari a 1.746.000,00 euro. Ai fini del finanziamento delle attività effettivamente svolte, tale somma è indicativamente ripartita in parti uguali su ciascuno dei tre moduli attuativi annuali di cui al precedente articolo 2.
Articolo 4
Soggetto attuatore del progetto
1. L’attuazione del progetto PQS/17 è confermata in capo al medesimo soggetto attuatore del progetto PQS/16, fatte salve eventuali associazioni rinunciatarie e ferma restando la possibilità di includere ulteriori associazioni di nuova iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo o in relazione all’incremento del numero degli sportelli, previa formale accettazione resa tramite l’associazione coordinatrice, comunicata alla CSEA secondo le modalità di cui al successivo articolo 8;
2. L’eventuale avvicendamento nel ruolo di associazione coordinatrice, anche in corso di progetto, dovrà essere formalmente notificato alla CSEA, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.
Articolo 5
Attività di progetto
1. La realizzazione del progetto PQS/17 comporta lo svolgimento delle seguenti attività:
a. attivazione di una rete di sportelli territoriali qualificati, individuati in base ai criteri indicati all’articolo 6, nei quali operi personale dotato di adeguata formazione, in grado di fornire gratuitamente informazioni e assistenza ai consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato;
b. pubblicizzazione e promozione del progetto e dei servizi resi ai consumatori dagli sportelli qualificati. Per detta attività dovrà essere destinata una quota non superiore al 3% dell’importo del finanziamento richiesto
2. In materia di servizio elettrico e gas, gli sportelli dovranno fornire informazioni e assistenza affinché i consumatori possano:
– valutare correttamente le diverse offerte commerciali e cambiare fornitore
– ottenere e rinnovare i bonus elettrico e gas, se ne hanno diritto;
– intraprendere le iniziative più efficaci per risolvere i problemi eventualmente insorti con il fornitore, anche mediante l’attivazione di procedure di reclamo alle imprese, di procedure speciali presso lo Sportello per il consumatore di energia
3. In materia di servizio idrico integrato, in seguito all’acquisizione da parte del personale dedicato di un’adeguata formazione mediante la partecipazione a corsi realizzati con il contributo di finanziamenti a valere sul Fondo sanzioni dell’Autorità, gli sportelli dovranno operare affinché i consumatori possano:
– comprendere la struttura tariffaria e gli importi fatturati per il servizio medesimo;
– intraprendere le iniziative più efficaci per risolvere i problemi eventualmente insorti con il gestore del servizio, anche mediante l’attivazione di procedure di reclamo alle imprese o di procedure conciliative presso organismi ADR
– ottenere e rinnovare il bonus H2O di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016.
Articolo 6
Sportelli qualificati inclusi nel progetto
1. La rete di sportelli qualificati inclusi nel progetto PQS/17, in numero pari a 30, dovrà includere almeno gli sportelli già attivi nell’ambito del progetto PQS/16 che nel 2016 abbiano registrato mediamente più di 5 contatti/settimana, e sportelli di nuova attivazione che risultino operare con livelli di qualità, efficacia e tracciabilità paragonabili a quelli offerti dagli sportelli territoriali qualificati ai sensi del medesimo progetto PQS/16;
2. In caso di rinuncia alla partecipazione del progetto PQS/17 di una o più associazioni già attive nel precedente progetto PQS/16, gli sportelli facenti capo alle associazioni rinunciatarie saranno sostituiti da altrettanti sportelli di nuova attivazione facenti capo ad altre associazioni, applicando a tale scopo i criteri di selezione di cui al precedente comma 1.
3. Non potrà essere attivato più di uno sportello nel territorio del medesimo comune, con l’eccezione del territorio delle città metropolitane di Roma Capitale, Milano e Napoli, dove è ammessa l’attivazione di un numero massimo di quattro sportelli, e del territorio delle restanti città metropolitane di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Reggio Calabria, Torino e Venezia, dove è ammessa l’attivazione di un numero massimo di due sportelli.
4. L’individuazione degli sportelli qualificati di nuova attivazione, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi, è affidata al soggetto attuatore che dovrà produrre, in sede di accettazione di cui all’articolo 8, adeguata documentazione attestante la capacità operativa in termini di qualità, efficacia e tracciabilità del servizio fornito ai consumatori.
5. Per il terzo modulo attuativo relativo all’annualità 2019, la composizione della rete di sportelli qualificati di cui al precedente comma 1 potrà essere modificata, anche in relazione al numero di sportelli attivi, previa comunicazione del Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell’Autorità, in esito alla valutazione dell’impatto dell’attività svolta e al fine di incrementare l’efficacia dell’intervento e a parità dell’importo del finanziamento richiesto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c).
Articolo 7
Funzionamento degli sportelli qualificati
1. Le attività previste per gli sportelli dovranno essere svolte gratuitamente, sia nei confronti dei consumatori, anche se non iscritti ad alcuna associazione, che si rivolgono direttamente agli sportelli qualificati inclusi nel progetto, sia nei confronti di qualunque sportello di una associazione di consumatori non incluso nel progetto che ne faccia richiesta al fine di fornire, a sua volta, informazioni e assistenza ai consumatori.
2. Gli sportelli dovranno assicurare un orario di apertura al pubblico di almeno 20 ore settimanali e assicurare la presenza in tale orario di apertura al pubblico di almeno un addetto con adeguata formazione specifica.
3. Saranno ammessi elementi di flessibilità nelle modalità operative di funzionamento degli sportelli, quali ad esempio la previsione di sportelli congiunti o con copertura territoriale flessibile, che abbiano lo scopo di massimizzare l’impatto dei servizi offerti.
4. In tutte le forme di comunicazione o interazione con lo Sportello per il consumatore di energia o con il Servizio conciliazione clienti energia, ogni sportello rispetterà le procedure vigenti e renderà riconoscibile la propria appartenenza alla rete di sportelli qualificati prevedendo, in particolare in tutte le forme di corrispondenza, l’utilizzo di apposite indicazioni scritte o grafiche al fine di consentire apposite verifiche in merito alla completezza della documentazione trasmessa.
Articolo 8
Modalità di accettazione da parte del soggetto attuatore
1. L’accettazione del progetto da parte del soggetto attuatore di cui al precedente articolo 4, dovrà essere formulata utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato1) e dovrà essere comunicata a cura dal legale rappresentante dell’associazione individuata come coordinatrice alla CSEA, nei tempi e nelle modalità indicate ai successivi comma 2 e 3. L’accettazione dovrà inoltre recare in allegato:
a. per ciascuna delle associazioni facenti parte del gruppo, copia dell’atto di delega all’accettazione rilasciata all’associazione coordinatrice, e autocertificazione, accompagnata da copia di un documento d’identità del sottoscrittore, attestante che per le attività previste dal progetto non sono stati richiesti né ottenuti, né saranno percepiti in futuro, contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati;
b. indicazione delle eventuali associazioni rinunciatarie;
c. indicazione della data di decorrenza delle attività di cui all’articolo 10, comma 1;
d. indicazione della spesa complessivamente prevista per la realizzazione del progetto e dell’importo del finanziamento richiesto, articolato per i diversi moduli attuativi annuali;
e. bilancio previsionale dettagliato, recante l’indicazione separata degli importi massimi previsti per le diverse voci di spesa e dei relativi elementi di costo, da cui dovrà risultare destinata alle attività di pubblicizzazione e promozione una quota non superiore al 3% dell’importo del finanziamento richiesto, nonché per i costi indiretti relativi a organizzazione, coordinamento e spese generali, una quota in misura non superiore al 10% dell’importo del finanziamento massimo richiesto;
f. descrizione puntuale delle mansioni affidate al personale dedicato ad attività di coordinamento e supporto tecnico operativo, se previsto nel bilancio previsionale di cui alla precedente lettera d);
g. piano delle attività di pubblicizzazione e promozione del progetto;
h. documentazione attestante la capacità operativa in termini di qualità, efficacia e tracciabilità del servizio fornito ai consumatori da parte degli sportelli di nuova attivazione. Tale documentazione dovrà includere un resoconto delle attività di assistenza e informazione ai consumatori svolta nell’arco del 2016, basato su contenuti analoghi a quelli richiesti all’articolo 12 dell’Avviso PQS/16 per la rendicontazione di dettaglio ai fini del progetto PQS/16 .
2. L’accettazione, completa di tutti gli allegati, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 4 giugno 2017, a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, via Cesare Beccaria 94/96, 00196 Roma.
3. L’accettazione potrà essere consegnata al medesimo indirizzo anche brevi manu in busta chiusa, con l’indicazione del mittente, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata: eit@pec.csea.it. L’adesione al progetto pervenuta dopo la scadenza sopra riportata, per il cui rispetto farà fede il timbro del Protocollo della CSEA, non sarà ammessa.
4. L’eventuale avvicendamento nel ruolo di associazione coordinatrice, anche in corso di progetto, dovrà essere formalmente notificato alla CSEA, entro 7 giorni lavorativi, all’indirizzo di posta elettronica certificata eit@pec.csea.it, trasmettendo copia dell’atto di delega all’avvicendamento rilasciata da ciascuna delle associazioni di consumatori aderenti al progetto.
Articolo 9
Spese ammissibili
1. Sono ammesse al rimborso le sole spese pertinenti e congrue alla realizzazione del progetto, indicate in sede di accettazione ed effettivamente sostenute, per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile attestante l’avvenuto pagamento da parte del soggetto responsabile per la loro realizzazione.
2. In particolare, saranno ammesse le spese relative a:
a. costi del personale qualificato appositamente dedicato all’attività di sportello e del personale eventualmente dedicato ad attività di coordinamento e supporto tecnico operativo ; i costi del personale comprendono sia il personale dipendente che quello non dipendente impegnato nelle attività del progetto. Tale voce di costo dovrà essere rendicontata attraverso un prospetto in cui indicare: la tipologia contrattuale (personale dipendente/non dipendente), il costo effettivo annuo lordo, il monte ore annuo di lavoro, il costo orario, il numero di ore impiegate nel progetto. Il personale coinvolto per il coordinamento amministrativo-finanziario e il personale di supporto amministrativo/segretariale, non sono compresi in questa voce di costo, ma devono essere ricondotti nelle “Spese generali indirette”.
b. pubblicizzazione e promozione del progetto e dei servizi offerti dagli sportelli qualificati, non superiore al 3 % dell’importo del finanziamento massimo richiesto, come indicato in sede di accettazione;
c. costi relativi a organizzazione, coordinamento e spese generali (c.d. “costi indiretti”), riconosciuti nella misura massima del 10% dell’importo del finanziamento massimo richiesto, come indicato in sede di accettazione.
3. Ogni altra spesa non compresa tra quelle indicate nel presente articolo è esclusa dal contributo.
Articolo 10
Ammissione al contributo
1. L’ammissione al contributo è riservata alle attività sviluppate per la durata di 3 anni a partire dal 1 gennaio 2017 o in alternativa dalla data di accettazione se indicato in tal senso dal soggetto attuatore in sede di accettazione.
Articolo 11
Rendicontazione ed erogazione del contributo
1. A valle dell’accettazione del soggetto attuatore, la CSEA procederà ad erogare in favore del soggetto medesimo una quota pari al 40% del finanziamento richiesto per lo svolgimento delle attività del primo modulo attuativo annuale, a titolo di acconto.
2. Entro 30 giorni dal termine di ogni quadrimestre di attività, il soggetto attuatore provvederà a rendicontare le attività svolte nell’ambito del progetto ai fini della relativa erogazione; a tale scopo trasmette alla CSEA esclusivamente su supporto digitale:
a. una rendicontazione dettagliata delle spese ammissibili al contributo ed effettivamente sostenute, ai sensi del precedente articolo 9;
b. copia della documentazione contabile attestante l’avvenuto pagamento dei beni e dei servizi di cui all’articolo 9, debitamente ripartita secondo le categorie di spesa indicate al medesimo articolo 9;
c. il resoconto di cui all’articolo 12;
3. Entro il 30 gennaio 2020 o entro 13 mesi dalla data di accettazione da parte del soggetto attuatore, se indicato in tal senso in sede di accettazione, il soggetto attuatore dovrà rendicontare le attività svolte, ai fini dell’erogazione finale a saldo. In occasione di tale rendicontazione il medesimo soggetto può richiedere, in forma scritta e per giustificati motivi, una proroga del termine per la rendicontazione a saldo, che dovrà comunque pervenire alla CSEA entro e non oltre il 30 aprile 2020.
4. Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al precedente comma 2, a seguito dell’approvazione del Comitato di gestione di ognuna delle rendicontazioni, la CSEA procederà alle relative erogazioni, relative alla sola quota di spese rendicontate e approvate.
5. L’acconto erogato di cui al comma 1 sarà riassorbito in occasione delle erogazioni relative alle attività svolte nel corso del terzo modulo attuativo dell’annualità 2019.
6. Le spese sostenute dovranno essere rendicontate e fatte pervenire alla CSEA entro il termine di cui al comma 2, brevi manu o a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, via Cesare Beccaria 94/96, 00196 Roma o all’indirizzo di posta elettronica certificata: eit@pec.csea.it .
7. Fatte salve eventuali richieste di proroga per giustificati motivi, che dovranno essere dettagliatamente motivate e comunicate dall’associazione coordinatrice alla CSEA in forma scritta entro la scadenza del termine di cui al comma 2, non saranno ammesse rendicontazioni pervenute dopo la scadenza del termine medesimo.
8. Laddove gli importi richiesti in sede di rendicontazione dovessero superare i limiti previsti dalla normativa in materia, la CSEA si riserva di richiedere alle Autorità competenti le relative certificazioni antimafia.
9. Nel caso si verifichi una mancata realizzazione totale o parziale delle attività di progetto oggetto di contributo, la CSEA richiederà ai soggetti attuatori la restituzione del contributo (totale o parziale) eventualmente anticipato, comprensiva degli interessi legali.
Articolo 12
Resoconto delle attività svolte
1. Entro 30 giorni dal termine di ogni quadrimestre di attività, il soggetto responsabile per la realizzazione del progetto trasmette alla CSEA, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 11, comma 2:
a. una descrizione di sintesi delle attività complessivamente svolte e una valutazione dell’impatto prodotto rispetto ai risultati attesi;
b. una descrizione di dettaglio dell’attività svolta dagli sportelli qualificati, da cui risulti, sia in forma aggregata sia per singolo sportello:
i. il numero di casi gestiti, classificati per settore (elettrico/gas/idrico) e, relativamente ai settori elettrico e gas, per segmento di mercato (libero/tutelato), origine (consumatore/sportello di associazione non incluso nel progetto), impresa controparte, argomento, canale utilizzato per il primo contatto (telefonico, scritto, di persona);
ii. il numero di azioni intraprese, classificate in base alla tipologia di azione (informazione al consumatore / assistenza istruttoria o attivazione del servizio SMART dello Sportello per il consumatore di energia / assistenza-rappresentanza in sede di procedura conciliativa, distinguendo tra procedure paritetiche, procedure presso il Servizio conciliazione clienti energia, procedure presso altri organismi);
iii. l’esito delle azioni intraprese, indicando per ciascuna tipologia di azione il numero di esiti positivi (l’azione ha ottenuto un riscontro soddisfacente che ha comportato la chiusura del caso), il numero di esiti negativi (l’azione ha ottenuto un riscontro ritenuto non soddisfacente, che ha comportato l’avvio di una diversa tipologia di azione), il numero di esiti sospesi (l’azione è in attesa di riscontro) e il numero di esiti in valutazione (il riscontro già pervenuto è in attesa di valutazione);
iv. i tempi di gestione, indicando per ciascuna tipologia di azione la durata minima, media e massima espressa in giorni solari, sia al lordo sia al netto dei tempi di riscontro del soggetto destinatario dell’azione. Il tempo di gestione è computato dall’avvio dell’azione fino al suo esito (chiusura del caso/avvio di una ulteriore e diversa azione) o, in caso di esiti sospesi o in valutazione, fino alla data di rendicontazione.
La descrizione di dettaglio di cui alla lettera b) dovrà essere elaborata in forma di matrice dinamica, in modo da consentire ulteriori valutazioni ed analisi incrociate sulla base delle diverse articolazioni dei dati.
2. Al fine del resoconto delle attività svolte nei contenuti di cui al precedente comma1, la CSEA renderà disponibile al soggetto attuatore un sistema informatico che dovrà essere utilizzato da ogni sportello per la registrazione delle attività svolte nell’ambito del progetto e potrà consentirne il monitoraggio da parte dell’associazione coordinatrice, nonché da parte di CSEA e dell’Autorità.
Articolo 13
Verifiche e controlli
1. Oltre alla ordinaria attività di analisi della documentazione fornita dai soggetti attuatori in fase di erogazione dei fondi, l’Autorità e la CSEA si riservano di svolgere attività di verifica e analisi in itinere delle attività oggetto di finanziamento.
2. Per le attività di verifica oggetto di contribuzione, che potranno essere svolte con le metodologie più appropriate anche in loco, l’Autorità potrà avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, dandone adeguata informazione a CSEA.
3. Il soggetto attuatore trasmetterà con la massima tempestività all’Autorità e alla CSEA le informazioni e i documenti che potranno essere richiesti in qualunque momento ai fini di verifica e controllo dell’attività effettivamente svolta, e dovranno garantire la massima collaborazione in caso di attività ispettive svolte per i medesimi fini.
4. La mancata corrispondenza delle attività effettivamente svolte ai requisiti del progetto e alle informazioni fornite dal soggetto attuatore in sede di accettazione comporterà tra l’altro la revoca totale o parziale del finanziamento e la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
Data ultimo aggiornamento: 18/12/2018