Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Bando PCS17

22 Febbraio 2022

AVVISO PUBBLICO

Riformulazione, per il triennio 2017-2019, del progetto PCS a sostegno delle procedure ADR di conciliazione paritetica di cui all’articolo 141-ter del Codice del consumo

(PROGETTO PCS/17)

Visti:

– la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 novembre 1995, n. 270, Supplemento Ordinario n. 136;

– l’art. 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 maggio 2005, n. 111 – Supplemento Ordinario n. 91;

– il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235 – Supplemento Ordinario n. 162 (di seguito: Codice del consumo);

– il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante “Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 19 agosto 2015;

– il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito CCSE);

– la legge di stabilità 2016 art. 1, comma 670, recante la trasformazione di CCSE in CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA);

– la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 luglio 2016, 385/2016/E/COM (di seguito: deliberazione 260/2012/E/com);

– il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 settembre 2016 (di seguito: decreto 27 settembre 2016);

– i decreti del Direttore della Direzione generale per il mercato, la concorrenza il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico (di seguito: DG Mercato) 5 ottobre 2016 e 22 dicembre 2016 (di seguito: decreti direttoriali 5 ottobre e 22 dicembre 2016);

– la Determinazione del Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell’Autorità 31 marzo 2017, n. 2/DACU/2017

Considerato che:

– con la deliberazione 385/2016/E/com l’Autorità ha proposto al Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) l’approvazione di progetti a vantaggio dei consumatori, tra cui il progetto PCS/17, per una spesa massima complessiva per il triennio 2017-2019 pari ad € 1.000.000,00 (al lordo del contributo massimo per lo svolgimento dell’attività di gestione riconosciuto alla CSEA);

– con decreto 27 settembre 2016 il Ministro ha approvato, tra le altre, la proposta relativa al progetto PCS/17;

– con determinazione n. 2/DACU/2017, il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell’Autorità ha definito gli indirizzi alla CSEA per la predisposizione e l’espletamento delle procedure finalizzate all’individuazione dei soggetti responsabili per la realizzazione dei progetti a vantaggio dei consumatori tra cui il progetto PCS/17;

– il contributo effettivo da destinare al progetto di cui al presente avviso sarà pari ad 970.000,00 €

Articolo 1

Definizioni

– Associazioni dei consumatori: associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del consumo;

– Autorità: l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;

– CSEA: la Cassa per i servizi energetici e ambientali;

– Consumatori: le persone fisiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettera A, del Codice del consumo;

– Cofinanziamento privato: il contributo di cui all’articolo 141-ter, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo, che concorre alla formazione del contributo forfetario;

– Contributo finanziario di soggetti terzi: il contributo finanziario, diverso dal cofinanziamento privato, erogato da soggetti pubblici o privati alle associazioni nazionali di consumatori in relazione allo svolgimento delle attività rendicontate ai sensi del presente avviso;

– Contributo forfetario: il contributo riconosciuto in misura forfetaria alle associazioni dei consumatori in attuazione del presente avviso, che comprende l’eventuale cofinanziamento privato;

– Organismo: l’organismo inserito nell’elenco degli organismi ADR dei settori di competenza dell’Autorità di cui alla deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 620/2015/E/com, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR paritetica;

– Procedure ADR paritetiche: le procedure di negoziazione di cui all’articolo 141-ter del Codice del consumo, eseguite da un organismo inserito nell’elenco degli organismi ADR dei settori di competenza dell’Autorità, di cui alla deliberazione 17 dicembre 2015, n. 620/2015/E/com;

– Procedura ADR paritetica conclusa con esito positivo: la singola procedura ADR paritetica svolta in conformità alle previsioni del relativo regolamento di conciliazione, in esito alla quale è stato perfezionato un verbale con valore di accordo transattivo, sottoscritto dalle parti in data certa;

– Protocollo di intesa: un accordo conforme ai requisiti di cui all’articolo 141-ter, comma 2, del Codice del consumo, per la soluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori nei settori regolati dall’Autorità, stipulato tra associazioni dei consumatori e imprese accreditate nell’anagrafica operatori dell’Autorità ai sensi della deliberazione GOP 35/08 o della deliberazione 347/2012/R/idr, o associazioni delle imprese medesime;

– Regolamento di conciliazione: la disciplina puntuale della procedura di negoziazione da applicarsi in attuazione di un Protocollo di intesa;

– Risorse di progetto: le risorse a valere sul fondo di cui all’articolo 11-bis del decreto legge n. 35/05 complessivamente disponibili per l’erogazione dei contributi forfetari, al netto del cofinanziamento privato.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente Avviso stabilisce i criteri per il riconoscimento da parte della CSEA, nel triennio 2017-2019 ovvero fino all’esaurimento delle risorse complessivamente disponibili, di un contributo forfetario a sostegno delle procedure ADR paritetiche relative a controversie dei consumatori nei settori regolati dall’Autorità e concluse con esito positivo. Il progetto è articolato in tre moduli attuativi di durata annuale.

2. Sono escluse dal finanziamento tutte le procedure diverse dalle procedure ADR paritetiche nonché le procedure ADR paritetiche diverse da quelle relative alle controversie dei consumatori nei settori regolati dall’Autorità.

Articolo 3

Destinatari del contributo

1. Il contributo di cui all’articolo 2 è riconosciuto esclusivamente alle associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del consumo.

Articolo 4

Risorse di Progetto

1. Le risorse complessivamente disponibili per l’erogazione del contributo forfetario di cui all’art. 2 sono pari a 970.000,00 €, al netto dell’eventuale cofinanziamento privato. Tali risorse sono indicativamente ripartite in tre parti di uguale ammontare in relazione a ciascuno dei moduli attuativi annuali in cui si articola il progetto.

Articolo 5

Condizioni per il riconoscimento del contributo

1. Il contributo di cui all’articolo 2 è riconosciuto esclusivamente in relazione alle procedure ADR paritetiche concluse con esito positivo e relative alle controversie dei consumatori nei settori regolati dall’Autorità, a condizione che:

a. l’associazione dei consumatori risulti iscritta nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo alla data di conclusione con esito positivo della procedura;

b. l’organismo risulti iscritto nell’elenco degli organismi ADR dei settori di competenza dell’Autorità, di cui alla deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 620/2015/E/com, per tutta la durata della procedura;

c. la procedura sia gratuita per il consumatore e la sua attivazione non sia subordinata al versamento di quote associative o di altri contributi a qualsiasi titolo da parte del consumatore;

d. il consumatore sia informato, prima dell’attivazione della procedura, in merito al contributo forfetario riconosciuto all’associazione dei consumatori in caso di conclusione della procedura con esito positivo,, ai sensi del presente Avviso, in merito all’eventuale cofinanziamento privato, e in merito alle condizioni previste dalla precedente lettera c);

e. l’organismo abbia ricevuto il fascicolo completo della domanda di conciliazione nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019;

f. l’avvio della procedura sia subordinato all’esito insoddisfacente di una procedura di reclamo all’impresa, come disciplinata dalla regolazione di settore in termini di risposta insoddisfacente o mancata risposta decorsi i termini;

g. la procedura sia conclusa con esito positivo entro i termini previsti dal regolamento di conciliazione;

h. in presenza di cofinanziamento privato, la CSEA abbia ricevuto copia dell’attestazione del versamento delle relative somme, effettuato in conformità ai criteri e alle modalità indicate all’articolo 7 del presente avviso;

i. per la medesima procedura l’associazione dei consumatori non abbia mai richiesto né ottenuto, né richieda in futuro, ulteriori contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati, fatto salvo l’eventuale cofinanziamento privato.

Articolo 6

Richiesta di erogazione del contributo

1. Le richieste di erogazione del contributo forfetario di cui all’articolo 2 devono essere presentate dalle associazioni nazionali dei consumatori tramite l’organismo ADR presso il quale si è svolta la procedura.

2. Ai fini dell’erogazione del contributo, ogni richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità indicate al successivo articolo 7 e dovrà contenere i seguenti elementi:

a. denominazione e recapiti dell’organismo;

b. limitatamente alla prima richiesta e in ogni caso di variazioni successive:

i.copia del Protocollo d’intesa e del relativo Regolamento;

ii. indirizzo (URL) delle pagine internet sulla quale sono pubblicati gli elementi informativi di cui all’articolo 141-quater del Codice del consumo;

iii. attestazione, resa da un rappresentante legale dell’impresa o dall’associazione di imprese parte del protocollo di intesa, relativa alla sussistenza e all’entità dell’eventuale cofinanziamento privato;

iv. autocertificazione, resa per ciascuna delle associazioni dei consumatori parte del protocollo di intesa da un rappresentante legale dell’associazione medesima, attestante che per le procedure rendicontate non sono mai stati richiesti né ottenuti, né saranno percepiti in futuro, ulteriori contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati, fatto salvo l’eventuale cofinanziamento privato;

v. copia del documento attraverso il quale il consumatore riceve le informazioni di cui al precedente articolo 5, lettera d);

c. per ciascuna procedura rendicontata, copia del verbale di conciliazione, sottoscritto da tutte le parti coinvolte e conforme ai requisiti di cui al successivo punto 3 e, nel caso in cui il consumatore non abbia sottoscritto personalmente il verbale, copia del mandato a transigere;

d. attestazione dell’organismo, redatta in conformità al Modulo A allegato al presente avviso, completa dei seguenti elementi riferiti ad ogni verbale di conciliazione rendicontato:

i. codice identificativo univoco della procedura, dati identificativi del consumatore, dell’impresa, dell’associazione dei consumatori e del rappresentante di quest’ultima, coinvolti nella procedura, come indicati nel verbale;

ii. relativamente alla procedura di reclamo all’impresa:

– protocollo aziendale in ingresso (data e numero progressivo) del reclamo del consumatore;

– protocollo aziendale in uscita (data e numero progressivo ) della risposta al reclamo o, in alternativa, indicazione di mancata risposta al reclamo entro i termini previsti dalla regolazione;

iii. relativamente allo svolgimento della procedura di conciliazione:

– protocollo (data e numero progressivo) in ingresso della richiesta di attivazione della procedura o, se successiva, della documentazione a completamento del fascicolo;

– termine ultimo (data) per la conclusione della procedura, calcolato ai sensi di quanto previsto in merito dal regolamento di conciliazione, e data di effettiva conclusione con esito positivo della procedura indicata nel relativo verbale

e. in caso di cofinanziamento privato :

– copia dell’attestazione di versamento delle relative somme, effettuato in conformità ai criteri e alle modalità indicate all’articolo 8;

– prospetto riepilogativo, redatto in conformità al Modulo B allegato al presente Avviso, recante per ciascuna associazione il numero complessivo di procedure concluse con esito positivo rendicontate e soggette a cofinanziamento privato, il numero di procedure e l’importo complessivo del cofinanziamento privato spettante;

3. Ciascuno dei verbali trasmessi in copia ai fini dell’erogazione del contributo deve indicare in modo chiaramente visibile e leggibile, a pena di esclusione del contributo forfetario:

a. il codice identificativo univoco della procedura;

b. il nome del consumatore, il nome del rappresentante dell’associazione dei consumatori e il nome del rappresentante della parte opposta al consumatore;

c. la data della conclusione della procedura con esito positivo.

Nel medesimo verbale non devono essere presenti segni in contraddizione rispetto a quanto ivi indicato.

Articolo 7

Termini e modalità per la presentazione delle richieste

1. Le richieste di ammissione al contributo di cui all’articolo 2dovranno essere formulate su base trimestrale e dovranno includere esclusivamente le conciliazioni concluse con esito positivo nel trimestre di riferimento della rendicontazione;

2. Le procedure non concluse nel trimestre di riferimento della rendicontazione non saranno prese in considerazione ai fini dell’erogazione del contributo forfetario, fatta salva l’erogazione integrale dell’eventuale cofinanziamento privato effettivamente versato;

3. Le richieste di ammissione al contributo di cui al precedente comma 1. dovranno pervenire, complete di tutti gli allegati, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo al trimestre di riferimento, all’indirizzo di posta elettronica certificata eit@pec.csea.it o, su supporto digitale, a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla CSEA , via Cesare Beccaria 94/96, 00196 Roma e brevi manu in busta chiusa al medesimo indirizzo;

4. Le richieste pervenute dopo la scadenza di cui al comma 3 non saranno ammesse, ad eccezione delle sole conciliazioni relative al primo trimestre 2017 che potranno essere rendicontate entro il 31 luglio 2017.

Articolo 8

Cofinanziamento privato

1. In caso di cofinanziamento privato, il versamento dei relativi importi dovrà essere effettuato, tramite bonifico bancario sul “Conto progetto consumatori”- IBAN IT42B0103003200000005663186, entro il l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo al trimestre di riferimento, ad eccezione delle sole conciliazioni relative al primo trimestre 2017 che potranno essere rendicontate entro il 31 luglio 2017.

2. I soggetti erogatori del cofinanziamento privato dovranno risultare registrati nel portale “Anagrafica CSEA” accessibile all’indirizzo http://93.62.48.157:8080/Anagrafica/webapp/login

Articolo 9

Valore del contributo

1. Il contributo forfetario di cui all’articolo 2 del presente Avviso è determinato nella misura indicata nella tabella seguente:

2. In presenza di cofinanziamento privato, il valore del contribuito di cui al precedente comma 1 è costituito:

i. da una quota corrispondente al cofinanziamento privato;

ii. da una quota, calcolata per differenza, a valere sulle risorse di progetto.

Articolo 10

Erogazione del contributo

1. L’erogazione del contributo avverrà entro 45 giorni dai termini trimestrali per la presentazione delle richieste di cui all’articolo 7, comma 3, del presente Avviso, in base all’ordine di presentazione della documentazione completa, e fino ad esaurimento dei fondi di cui all’articolo 4;

2. Le somme spettanti verranno erogate dalla CSEA alle associazioni destinatarie mediante versamento sul conto corrente bancario indicato alla CSEA dalle associazioni medesime. Pertanto, ai fini dell’erogazione delle somme spettanti, entro il termine previsto per la prima erogazione trimestrale del contributo, le associazioni dei consumatori beneficiare dovranno risultare registrate nel portale “Anagrafica CSEA” accessibile all’indirizzo http://93.62.48.157:8080/Anagrafica/webapp/login.

3. In caso di esaurimento delle risorse di progetto sarà comunque garantita per tutta la durata del progetto l’erogazione integrale dell’eventuale cofinanziamento privato effettivamente versato.

Articolo 11

Verifiche e controlli

1. Oltre alla ordinaria attività di analisi della documentazione fornita dalle associazioni beneficiarie in fase di erogazione dei fondi, l’Autorità e la CSEA si riservano di svolgere attività di verifica e analisi in itinere delle attività oggetto di finanziamento.

2. I soggetti interessati dovranno trasmettere con la massima tempestività all’Autorità o alla CSEA le informazioni e i documenti che potranno essere richiesti in qualunque momento ai fini di verifica e controllo dell’attività effettivamente svolta, e dovranno garantire la massima collaborazione in caso di attività ispettive svolte per i medesimi fini.

3. La mancata corrispondenza delle attività effettivamente svolte ai requisiti del progetto o alle informazioni fornite ai sensi del precedente comma 2, comporterà tra l’altro, la revoca totale o parziale del finanziamento e la restituzione delle somme indebitamente corrisposte .

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