AVVISO PUBBLICO
Rinnovo, per il triennio 2017-2019, del progetto PAC finalizzato a promuovere l’accesso dei consumatori alle procedure di conciliazione ADR svolte presso il Servizio conciliazione clienti energia
(PROGETTO PAC/17)
Visti:
– la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 novembre 1995, n. 270, Supplemento Ordinario n. 136;
– l’art. 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 maggio 2005, n. 111 – Supplemento Ordinario n. 91;
– il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235 – Supplemento Ordinario n. 162 (di seguito: Codice del consumo);
– il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: CCSE);
– la legge di stabilità 2016 art. 1, comma 670, recante la trasformazione di CCSE in CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA);
– la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 giugno 2012, 260/2012/E/com (di seguito: deliberazione 260/2012/E/com), con la quale l’Autorità ha istituito il Servizio conciliazione clienti energia;
– la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2016, 385/2016/E/com (di seguito: deliberazione 385/2016/E/com);
– il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 settembre 2016 (di seguito: decreto 27 settembre 2016);
– i decreti del Direttore della Direzione generale per il mercato, la concorrenza il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico (di seguito: DG Mercato) 5 ottobre 2016 e 22 dicembre 2016 (di seguito: decreti direttoriali 5 ottobre e 22 dicembre 2016);
– la determinazione del Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell’Autorità 31 marzo 2017, n. 2/DACU/2017
Considerato che:
– con la deliberazione 385/2016/E/com l’Autorità ha proposto al Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) l’approvazione di progetti a vantaggio dei consumatori, tra cui il progetto PAC/17, per una spesa massima complessiva per il triennio 2017-2019 pari ad € 1.500.000,00 (al lordo del contributo massimo per lo svolgimento dell’attività di gestione riconosciuto alla CSEA);
– con decreto 27 settembre 2016 il Ministro ha approvato, tra le altre, la proposta relativa al progetto PAC/17;
– con determinazione n. 2/DACU/2017, il Direttore della Direzione Advocacy consumatori e utenti dell’Autorità ha definito gli indirizzi alla CSEA per la predisposizione e l’espletamento delle procedure finalizzate all’individuazione dei soggetti responsabili per la realizzazione dei progetti a vantaggio dei consumatori tra cui il progetto PAC/17;
– Il contributo effettivo massimo da destinare al progetto di cui al presente avviso sarà pari ad 1.455.000,00 €
Articolo 1
Definizioni
– Associazioni dei consumatori: le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo;
– Autorità: l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;
– Consumatori: le persone fisiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettera A, del Codice del consumo;
– CSEA: la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
– Procedura conclusa con esito positivo: la singola procedura svolta presso il Servizio Conciliazione in esito alla quale è stato perfezionato un verbale con valore di accordo transattivo, sottoscritto dalle parti in data certa;
– Servizio Conciliazione: l’organismo ADR istituito dall’Autorità con deliberazione 21 giugno 2012, 260/2012/E/com;
Articolo 2
Oggetto
1. Il presente Avviso stabilisce i criteri per l’erogazione da parte della CSEA, nel triennio 2017-2019 ovvero fino all’esaurimento delle risorse complessivamente disponibili, di un contributo forfetario a sostegno dell’attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei consumatori svolta dalle associazioni dei consumatori nelle procedure di conciliazione svolte presso il Servizio Conciliazione e concluse con esito positivo. Il progetto è articolato in tre moduli attuativi di durata annuale.
Articolo 3
Destinatari del contributo
1. Il contributo forfetario di cui all’articolo 2 è erogato esclusivamente alle associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo;
2. L’adesione al progetto avviene mediante l’attivazione della procedura presso il Servizio Conciliazione con le modalità operative riservate alle associazioni di cui al precedente comma 1, e comporta per l’associazione interessata l’accettazione integrale delle condizioni stabilite nel presente Avviso.
Articolo 4
Risorse di Progetto
1. Le risorse complessivamente disponibili per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 2 sono pari a 1.455.000 euro su base triennale. Le risorse sono indicativamente ripartite in tre parti di uguale ammontare in relazione a ciascuno dei moduli attuativi annuali in cui si articola il progetto.
Articolo 5
Condizioni per l’erogazione del contributo
1. Il contributo forfetario di cui all’articolo 2 è erogato a condizione che:
a. l’associazione risulti iscritta nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo alla data di conclusione con esito positivo della procedura;
b. l’attività di rappresentanza del consumatore sia svolta a titolo gratuito e non sia subordinata al versamento di quote associative o di altri contributi a qualsiasi titolo da parte del consumatore;
c. la procedura sia attivata nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 secondo le modalità operative riservate alle associazioni dei consumatori;
d. per la medesima procedura l’associazione dei consumatori non abbia mai richiesto né ottenuto, né richieda in futuro, ulteriori contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati;
e. il consumatore sia informato per iscritto, prima del conferimento della procura generale o speciale di cui al successivo articolo 6, in merito al contributo forfetario riconosciuto, ai sensi del presente Avviso, in caso di conclusione della procedura con esito positivo, e in merito alle condizioni previste per la sua erogazione ai sensi del presente Articolo 5.
Articolo 6
Valore del contributo
1. Il valore del contributo forfetario di cui all’articolo 2 è pari a 60 euro per ogni procedura di conciliazione conclusa con esito positivo e svolta con rappresentanza del consumatore da parte dell’associazione dei consumatori, in base a procura generale o speciale purché idonea a conciliare e transigere la controversia, conferita come previsto dall’articolo 9, comma 9.4, dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 209/2016/E/com.
Articolo 7
Erogazione del contributo
1. L’erogazione del contributo di cui all’art. 2 avverrà, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, con frequenza trimestrale; il relativo importo sarà determinato esclusivamente in base alle informazioni risultanti dalle registrazioni automatiche appositamente effettuate dal sistema informatico del Servizio Conciliazione.
2. Le somme spettanti verranno erogate dalla CSEA alle associazioni destinatarie mediante versamento sul conto corrente bancario indicato alla CSEA dalle associazioni medesime. Pertanto, ai fini dell’erogazione delle somme spettanti, le associazioni destinatarie dovranno risultare registrate nel portale “Anagrafica CSEA” accessibile all’indirizzo http://93.62.48.157:8080/Anagrafica/webapp/login.
3. In caso di esaurimento delle risorse disponibili in corso di progetto, il contributo forfetario sarà erogato in base all’ordine cronologico di conclusione con esito positivo delle procedure, risultante dalle registrazioni automatiche effettuate dal sistema informatico del Servizio Conciliazione.
Articolo 8
Verifiche e controlli
1. Oltre alla ordinaria attività di analisi della documentazione fornita dalle associazioni beneficiarie in fase di erogazione dei fondi, l’Autorità e la CSEA si riservano di svolgere attività di verifica e analisi in itinere delle attività oggetto di finanziamento.
2. I soggetti interessati dovranno trasmettere con la massima tempestività all’Autorità o alla CSEA le informazioni e i documenti che potranno essere richiesti in qualunque momento ai fini di verifica e controllo dell’attività effettivamente svolta, e dovranno garantire la massima collaborazione in caso di attività ispettive svolte per i medesimi fini.
3. La mancata corrispondenza delle attività effettivamente svolte ai requisiti del progetto o alle informazioni fornite ai sensi del precedente comma 2, comporterà tra l’altro, la revoca totale o parziale del finanziamento e la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.