Con la deliberazione 166/2012 l’Autorità ha istituito la componente tariffaria UG3, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, che le imprese di distribuzione del gas devono applicare alla propria clientela e il cui gettito alimenta il “Conto oneri connessi all’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna” (Conto UG3), destinato al riconoscimento alle imprese di distribuzione degli ammontari a copertura degli oneri connessi all’intervento di interruzione.
I valori della componente UG3 verranno fissati dall’Autorità con successivo provvedimento.
Analogamente a quanto già avviene per le altre componenti tariffarie (RE, RS, UG1, UG2 e GS), il gettito derivante dall’applicazione della componente UG3 deve essere versato dalle imprese distributrici alla Cassa entro 60 (sessanta) gg. dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio di distribuzione del gas naturale erogato nel bimestre medesimo.
Con cadenza bimestrale, entro 90 (novanta) giorni dal termine del bimestre, ciascuna impresa di distribuzione che ha effettuato l’intervento di “Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna” ha diritto di ricevere dalla Cassa l’ammontare pari alla differenza tra:
a) gli importi relativi ai costi effettivamente sostenuti per gli interventi di “Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna” aumentati dell’importi relativi ai costi effettivamente sostenuti per il ripristino dell’alimentazione precedentemente disattivata per intervento di “Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna”;
b) eventuali importi riscossi in caso di attivazione della fornitura del punto di riconsegna o di un altro punto di riconsegna nella titolarità del medesimo cliente finale titolare del punto di riconsegna oggetto di intervento di interruzione.
Ai fini della quantificazione di detti importi, l’impresa di distribuzione dichiara alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine del bimestre, la situazione relativa agli ammontari relativi al bimestre di riferimento, indicando separatamente gli importi di cui alle lettere a) e b).
La Cassa eroga, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del comma precedente, l’ammontare spettante a ciascuna impresa di distribuzione comunicando all’Autorità gli importi erogati.
Entro il 15 aprile di ogni anno, le imprese di distribuzione inviano all’Autorità un prospetto indicante le informazioni necessarie al calcolo dell’importo da ricevere da Cassa, riferite all’anno solare precedente.
L’importo per il quale potrà essere avanzata richiesta di rimborso, sarà costituito dai costi e dagli eventuali importi riscossi effettivamente nel bimestre considerato.
A tal fine ciascuna impresa dovrà rendere disponibili, a richiesta della Cassa, la documentazione di dettaglio delle diverse partite (costi per interventi di interruzione – costi per ripristino della fornitura – importi riscossi).
Al fine di consentire alle imprese di fornire una adeguata dimostrazione degli importi che dovranno essere versati (UG3) o riscossi in argomento, si rendono disponibili, in allegato, due modelli appositamente predisposti in base ai principali elementi che concorrono alla formazione di tali importi.
In proposito, si rappresenta che è in corso di aggiornamento il sistema del data entry che consentirà a ciascun impresa di fornire anche queste dichiarazioni direttamente on-line e, non appena possibile, verranno comunicate le necessarie informazioni.
Qualora tale possibilità non fosse disponibile in tempo utile, i modelli richiamati dovranno essere inviati per via postale, al seguente indirizzo:
Cassa Conguaglio per il settore elettrico
Ufficio Proventi e Contributi
Via Cesare Beccaria, 94-96
00196 ROMA
fax : 06 360 062 64
In alternativa, gli stessi modelli (in formato pdf) potranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica:
scalia.rosalia@ccse.cc
Con l’occasione, si ricorda che per ogni bimestre solare gli importi che devono essere dichiarati e versati a Cassa (componenti RE, RS, UG1, UG2, GS e UG3), devono essere riferiti a tutte le partite che risultano fatturate dal primo all’ultimo giorno di ciascun bimestre solare.
Qualora tali partite comprendano anche competenze di bimestri diversi da quello in esame, dovranno essere compilati più modelli che, pur riferendosi al medesimo bimestre di fatturazione, saranno differenziati in base al bimestre di competenza.
Gli uffici della Cassa sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.