Richiesta di integrazione dei dati di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura del gas naturale riferiti all’anno 2012.
A partire dall’anno 2012, nel calcolo del saldo di perequazione dei costi relativi al servizio di misura (art. 49 della RTDG) occorre altresì includere la penale RPM in relazione al mancato grado di assolvimento degli obblighi previsti dalle disposizioni della deliberazione ARG/gas 155/08 e successive modifiche, in materia di messa in esercizio dei gruppi di misura elettronici.
Per la determinazione di tale penale, ad integrazione di quanto trasmesso in occasione della raccolta dati di perequazione 2012 avviata con la Circolare N.16/2013/GAS, si richiede alle imprese distributrici di gas naturale di trasmettere alla Cassa le seguenti informazioni:
- Il numero di punti di riconsegna attivi, dotati di gruppi di misura della classe maggiore di G40, serviti dall’impresa distributrice, per i quali entro il 31 dicembre 2012 era prevista, ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/08, l’installazione dei gruppi di misura aventi i requisiti minimi definiti dalla medesima deliberazione;
- Il numero di punti di riconsegna attivi, dotati di gruppi di misura della classe maggiore di G40, serviti dall’impresa distributrice, per i quali entro il 31 dicembre 2012 è stato effettivamente istallato un gruppo di misura avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08.
I dati di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono essere forniti alla Cassa inviando il prospetto allegato opportunamente compilato entro e non oltre il 18/09/2013.
L’invio dovrà essere effettuato per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica semplice con dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta tramite firma digitale (art. 38 D.P.R. 445/2000, art. 65 D.lgs. 82/2005) all’indirizzo di posta elettronica certificata proventi@pec.ccse.cc (e p.c. agli indirizzi: zoppo.giorgio@ccse.cc e mengoli.alberto@ccse.cc).
Nel caso di assenza di punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore di G40, le imprese distributrici sono comunque tenute ad inviare il suddetto file.
Nel caso di mancata trasmissione dei dati richiesti, l’impresa distributrice verrà considerata inadempiente con l’applicazione dell’art. 51.5 della RTDG.
Il Direttore generale
Alfredo Macchiati