Servizi di Ultima Istanza – disposizioni in caso di mancato rispetto, da parte delle imprese distributrici di gas, degli adempimenti previsti dal TIVG per la disalimentazione fisica dei punti di riconsegna a cui viene erogato il servizio di default – ANNO 2013
Nella sezione 3 del titolo IV del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (nel seguito: TIVG), così come riformato dalla deliberazione 241/2013/R/gas, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) definisce gli obblighi in capo all’impresa distributrice nel caso di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza e del servizio di default.
In particolare, l’articolo 43 del TIVG dispone che, nel caso in cui l’impresa distributrice non porti ad esito la disalimentazione fisica dei punti di riconsegna
- per il primo anno di attuazione della disciplina (01/06/2013 – 31/05/2014), un ammontare equivalente ai ricavi derivanti dalle componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione di cui all’art. 10 del TIVG;
- successivamente, l’ammontare di cui al precedente punto 1),
èincrementato del valore relativo all’approvvigionamento del gas naturale.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 43.6 del TIVG, la Cassa ha definito, e successivamente condiviso con l’Autorità, il prospetto necessario alla dichiarazione dei dati utili alla quantificazione degli importi di cui al precedente punto 1), riferiti all’anno 2013, nonché i rispettivi termini e modalità di invio.
Tempistiche:
- Il prospetto allegato, debitamente compilato dalle imprese distributrici obbligate, dovrà essere inviato alla Cassa, entro il 30/09/2014, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo proventi@pec.ccse.cc e p.c. agli indirizzi: mengoli.alberto@ccse.cc e zoppo.giorgio@ccse.cc. Unitamente a tale prospetto, dovrà essere obbligatoriamente inviato alla Cassa il modello di autocertificazione sulla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, nonché copia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
- La Cassa comunicherà i risultati alle imprese distributrici entro il 31/10/2014.
- Le imprese distributrici effettueranno il versamento degli importi dovuti entro il 30/11/2014.
Per informazioni è possibile contattare l’ing. Giorgio Zoppo (zoppo.giorgio@ccse.cc; 06-32101356) o l’ing. Alberto Mengoli (indirizzo mail: mengoli.alberto@ccse.cc; tel: 06-32101336).
Il Direttore generale
Alfredo Macchiati