Meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento applicabile al Fornitore Transitorio del sistema di Trasporto del gas naturale per l’anno termico 2014-2015 ed aggiornamento aa.tt. precedenti
La deliberazione dell’AEEGSI 363/2012/R/gas, come integrata dalla deliberazione 54/2014/R/gas, dispone che ciascun fornitore transitorio (FTT) e Utente fittizio del Bilanciamento (UdB fittizio), che ha garantito il bilanciamento sulle reti di trasporto, partecipi al Meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento delle fatture emesse da almeno dodici mesi, con riferimento a ciascun periodo semestrale in cui è suddivisa la fornitura di detto servizio.
L’FTT e l’UdB fittizio è altresì tenuto a comunicare, entro la prima sessione utile di reintegrazione, qualsiasi variazione degli importi avvenuta successivamente ai termini previsti dal comma 4.2. della suddetta deliberazione e che rientrano nel calcolo dell’ammontare di morosità AFT.
La medesima deliberazione dell’Autorità, al comma 4.1, affida alla Cassa la raccolta delle informazioni necessarie la quantificazione e la liquidazione degli ammontari.
Con la presente, si mette quindi a disposizione dei soggetti interessati la modulistica utile alla prima quantificazione degli ammontari di morosità relativa al secondo periodo di reintegrazione del default trasporto per l’anno termico 2014-2015 (aprile 2015 – settembre 2015). La medesima modulistica comprende altresì la raccolta dei dati necessari all’aggiornamento delle informazioni trasmesse dal FTT e dal UdB fittizio per i periodi di reintegrazione già oggetto di precedenti istanze.
Al fine di quantificare gli ammontari di morosità, ciascun soggetto interessato dovrà trasmettere alla Cassa, entro il 10 gennaio 2017, lo specifico file debitamente compilato.
L’invio delle informazioni dovrà avvenire tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata:
e per conoscenza all’indirizzo:
Alla PEC dovrà essere allegata:
– una autocertificazione, a firma del legale rappresentante della società, attestante la veridicità dei dati trasmessi, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 200, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art 75. Tale autocertificazione dovrà essere accompagnata da copia del documento d’identità del firmatario in corso di validità.
– una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.
Per qualsiasi informazione di tipo procedurale è possibile contattare l’Ing. Giorgio Zoppo (indirizzo mail: giorgio.zoppo@csea.it; tel. 06-32101356).
Il Direttore generale
Andrea Ripa di Meana