Con la deliberazione 252/2017/R/com e s.m.i. l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha approvato le agevolazioni a favore dei clienti e delle utenze colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi e, tra gli ulteriori aspetti disciplinati, ha altresì definito le modalità di compensazione, a favore dei gestori del SII e degli esercenti la vendita e il servizio di distribuzione nei settori elettrico, del gas naturale e dei gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei minori ricavi derivanti dall'applicazione delle suddette agevolazioni.
In particolare, con gli artt. 17, 18 e 19 della deliberazione 252/2017/R/com, ARERA ha disposto che:
- i minori ricavi conseguiti dalle imprese distributrici di energia elettrica e dagli esercenti la vendita e derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5.1, lettera b), 6.1, lettere a), b) e d), 7.1, lettera b), 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, lettera b), e 7.7;
- i minori ricavi conseguiti dalle imprese distributrici di gas naturale e dagli esercenti la vendita e derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8.1, lettera a), 9.1, lettera a), 10.1, 10.3,e 10.4;
- i minori ricavi conseguiti dalle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 ed ai commi 12.1 e 12.3;
siano compensati dalla CSEA sulla base delle informazioni fornite dagli operatori secondo le modalità definite dalla medesima Cassa.
In allegato alla presente sono disponibili, relativamente all’anno 2018, i seguenti file:
- “distributori EE-2018”: di pertinenza delle imprese distributrici di energia elettrica;
- “venditori EE-2018”: di pertinenza degli esercenti la maggior tutela e degli esercenti la vendita di energia elettrica;
- “distributori GN-2018”: di pertinenza delle imprese distributrici di gas naturale;
- “vendita GN-2018”: di pertinenza degli esercenti la vendita di gas naturale;
- “fornitori GDdN-2018”: di pertinenza delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate.
I suddetti file, debitamente compilati in tutte le parti evidenziate in verde (le caselle di colore grigio contengono le formule che determinano l’importo totale per il quale viene chiesto il rimborso e, pertanto, non potranno essere modificate) dovranno essere trasmessi entro il 30 settembre 2019 all’indirizzo PEC perequazioni@pec.csea.it insieme alla dichiarazione redatta ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (di cui si allega copia) e al documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante.
Eventuali aggiornamenti relativi agli anni 2016 e 2017 dovranno essere trasmessi entro il predetto termine, utilizzando la modulistica disponibile in allegato alla circolare CSEA N. 25/2018/COM.
La Cassa potrà avanzare richiesta di integrazioni documentali e procedere a verifiche del rispetto dell’obbligo di dare separata evidenza dei minori ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni, nonché agli ulteriori controlli che riterrà necessari per il riconoscimento delle partite da rimborsare.
Per eventuali chiarimenti in merito è possibile contattare l’Ing. Giulia Pistoia (mail: giulia.pistoia@csea.it; tel.: +39 06 32101320) o l’Ing. Maria Grazia Pizzo (mail: mariagrazia.pizzo@csea.it; tel.: +39 06 32101321).
Il Direttore generale
Enrico Antognazza