Meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità dei servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale a.t. 2017-2018 e aggiornamento aa.tt. precedenti
La legge n. 239/04 ha istituito, nell’ambito del settore del gas naturale, il servizio di fornitura di ultima istanza, al fine di assicurare la continuità della fornitura a determinate tipologie di clienti finali che restino privi del proprio venditore per mezzo di c.d. “fornitore/i di ultima istanza” (FUI), secondo modalità di erogazione del servizio disciplinate da ARERA nel “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (TIVG).
Nel caso in cui il cliente finale resti privo del proprio venditore e non sia possibile neanche attivare il FUI, l’ARERA, nell’ambito della regolazione del servizio di dispacciamento sulla rete di distribuzione, ha altresì disciplinato il servizio di default, volto ad assicurare la sicurezza del sistema mediante il bilanciamento dei prelievi sulle reti di distribuzione. Tali servizi sono garantiti dal fornitore del servizio di default distribuzione (FDD) a partire dal 1° giugno 2013 e, per il periodo di riferimento 1 febbraio – 31 maggio 2013, dall’impresa di distribuzione (FDD) o dal fornitore transitorio della distribuzione (FTD, venditore) nei casi di SdD pregresso o SdD tardivo.
Nel loro insieme le attività sopra descritte costituiscono, ai sensi del TIVG, i “servizi di ultima istanza” la cui disciplina prevede specifici meccanismi di reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti (FUI, FTD e FDD) in conseguenza alla morosità dei clienti.
Alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) è stata affidata la raccolta delle informazioni necessarie alla quantificazione e alla liquidazione degli ammontari dei singoli meccanismi di reintegrazione della morosità.
Con la presente, si mette quindi a disposizione dei soggetti interessati la modulistica utile alla prima quantificazione degli ammontari di morosità relativa:
- al meccanismo di reintegrazione morosità FUI di cui all’art. 31quinquies del TIVG per l’anno termico 2017-2018;
- al meccanismo di reintegrazione morosità FDD di cui all’art. 37.1, lettera b) del TIVG per l’anno termico 2017-2018.
La modulistica suddetta prevede altresì la raccolta dei dati relativi all’aggiornamento delle informazioni trasmesse per i periodi di reintegrazione già oggetto di precedenti istanze.
Al fine della quantificazione degli ammontari di morosità, ciascun soggetto interessato dovrà trasmettere alla CSEA, debitamente compilato, lo specifico file relativo al servizio di ultima istanza svolto entro il 31 ottobre 2019.
L’invio delle informazioni dovrà avvenire tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: gas@pec.csea.it.
Le comunicazioni inviate tramite PEC devono essere accompagnate da:
- una autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta la veridicità e la correttezza degli importi dichiarati, corredata dal documento di identità, in corso di validità, del rappresentante legale o negoziale [1] dell’impresa;
- una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ing. Giorgio Zoppo (giorgio.zoppo@csea.it; tel. +39 06 32101356) oppure l’Ing. Barbara Froio (barbara.froio@csea.it; tel. +39 06 32101394).
[1] In caso di rappresentante negoziale, allegare apposita procura a firma del legale rappresentante completa dei documenti di identità di chi firma la procura e del procuratore indicato.
Il Direttore generale
Enrico Antognazza