L’articolo 2.1 della deliberazione 627/2015/R/com (di seguito “la delibera”) ha previsto per gli esercenti l’attività di vendita la facoltà di partecipare al meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale, presentando apposita istanza di partecipazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), con riferimento ai crediti relativi:
- alle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 314/2012/R/com e rateizzate ai sensi dell’Articolo 11 della deliberazione 6/2013/R/com o con un numero di rate superiore a quanto previsto al comma 11.2 della medesima deliberazione, distintamente per le forniture di energia elettrica e gas naturale; alle fatture uniche e alle fatture di conguaglio emesse entro il termine previsto dall’Articolo 11, comma 11.6 e 11.6bis della deliberazione 6/2013/R/com, per il caso in cui sia stata sospesa la stessa fatturazione;
- alle fatture, o alle singole rate, con termini di pagamento scaduti da almeno 24 mesi alla presentazione dell’istanza di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 2.2 della delibera, condizione necessaria per la partecipazione al meccanismo è che l’istanza di partecipazione si riferisca a tutti i crediti vantati dall’esercente relativi alle fatture di cui all’art. 2.1 della delibera, con riferimento ai settori dell’energia elettrica e del gas.
Ai sensi dell’art. 3.3 lettera b) della delibera, entro il 30 settembre 2021, gli esercenti la vendita che hanno già espresso la propria volontà di partecipare al suddetto meccanismo devono comunicare alla CSEA le variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità CAi, anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di prelievo e i punti di riconsegna nella titolarità dei clienti finali.
Pertanto, entro il suddetto termine, gli esercenti la vendita dovranno trasmettere all’indirizzo PEC gas@pec.csea.it la seguente documentazione:
- file excel allegato debitamente compilato;
- autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta la veridicità, la correttezza degli importi dichiarati ed il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2.1 e 2.6 della delibera, debitamente compilata in accordo con quanto riportato nella circolare CSEA n. 34/2019/R/COM, corredata dal documento di identità del rappresentante legale o negoziale[1] dell’impresa;
- relazione di una società di revisione legale che esprima quanto indicato all’art. 3.8 lett. e) della delibera;
- in caso di richiesta di riconoscimento degli oneri relativi a clienti finali sottoposti a procedure concorsuali (di cui deve essere fornita evidenza separata), la documentazione attestante le attività di cui all’art. 2.6, lettera a), punto iii, della delibera, che siano state espletate in relazione alle predette procedure, con particolare riguardo all’avvio delle azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito.
In caso di mancato invio della documentazione di cui sopra entro il 30 settembre 2021, troveranno applicazione gli artt.3.4 e 3.5 della delibera.
La documentazione richiesta dall’art. 3.8 lett. c) della delibera, in riferimento alle sole fatture non oggetto di rendicontazione in occasione delle precedenti sessioni di applicazione del meccanismo di riconoscimento (ovvero con scadenza di pagamento 1 luglio 2018 – 30 giugno 2019), dovrà essere inviata tramite supporto cd-rom a mezzo posta all’indirizzo:
Cassa per i servizi energetici e ambientali
Area Elettricità, Gas e Ambiente
Via Cesare Beccaria 94/96
00196 – Roma.
La CSEA si riserva di procedere, ai sensi del comma 3.9 della delibera, alla verifica, anche a campione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, della correttezza e della veridicità del contenuto della documentazione fornita dall’esercente la vendita partecipante, con particolare riferimento a:
- la veridicità e alla correttezza degli importi dichiarati;
- il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2.5 e 2.6 della delibera (con particolare riguardo, tra l’altro, alla documentazione attestante l’esecuzione delle attività di cui al comma 2.6, lettera a), punto iii.);
- il rispetto degli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione e informativa al cliente finale di cui all’articolo 11 della deliberazione 6/2013/R/com.
Per tutto quanto non espressamente specificato in questa sede, valgono le condizioni, i termini e le modalità stabiliti all’interno della delibera, alla quale si fa espresso rinvio.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del Meccanismo
In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al Meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:
- regolarità in tema di normativa antimafia;
- regolarità in materia di unbundling;
- regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
- regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).
Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.
La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.
Contatti
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile contattare l’Ing. Barbara Froio (mail: barbara.froio@csea.it – telefono: +39 06 32101394).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti
[1] In caso di rappresentante negoziale, allegare apposita procura a firma del legale rappresentante completa dei documenti di identità di chi firma la procura e del procuratore indicato.