Precisazioni in merito alla raccolta dei dati utili alla quantificazione dei saldi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura del gas naturale – ANNO 2013
Con la circolare N.15/2014/GAS la Cassa ha avviato la raccolta dei dati di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura del gas naturale riferiti all’anno 2013, di cui all’allegato A della deliberazione ARG/gas 159/08 (nel seguito: RTDG).
A seguito delle indicazioni fornite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con la presente si forniscono alcune precisazioni relative alla raccolta delle seguenti informazioni:
a) numero di gruppi di misura elettronici effettivamente messi in servizio di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti minimi della deliberazione ARG/gas 155/08 (campo T026 del tracciato record), di cui all’articolo 3, comma 6, della deliberazione 28/12/R/gas;
b) numero di gruppi di misura effettivamente installati dall’impresa nell’anno 2013 (campo T025 del tracciato record), di cui all’articolo 3, comma 10, della deliberazione 28/12/R/gas.
In merito ai dati di cui al precedente punto a) si precisa che, ai fini del calcolo dei saldi di perequazione per l’anno 2013, occorre far riferimento ai gruppi di misura elettronici di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti minimi della deliberazione ARG/gas 155/08 effettivamente installati presso punti di riconsegna attivi al 31 dicembre 2013.
In merito ai dati di cui al precedente punto b), si precisa che, in considerazione di una revisione della normativa prevista dall’Autorità per la quantificazione dei saldi di perequazione per l’anno 2013, relativamente alla determinazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione, non è necessario procedere con l’invio del dato.
In considerazione delle novità introdotte dalla presente circolare, sarà consentito alle imprese procedere con l’invio dei dati, secondo le modalità riportate nella circolare N.15/2014/GAS, entro il 1 settembre 2014.
Le imprese che, a fronte di una dichiarazione già inviata, avessero la necessità di correggere il dato di cui al precedente punto a), potranno inviare la richiesta di rettifica dei dati in accordo con quanto disposto nel par. 7 del manuale della perequazione allegato alla circolare N.15/2014/GAS). Tale richiesta dovrà essere inoltrata ai seguenti indirizzi di posta elettronica: zoppo.giorgio@ccse.cc, mengoli.alberto@ccse.cc, ricci.aldo@ccse.cc.
A seguito della riapertura della dichiarazione, si precisa che l’invio della dichiarazione rettificata dovrà comunque avvenire entro il 1 settembre 2014.
Il Direttore generale
Alfredo Macchiati