Ai sensi della deliberazione AEEGSI 526/2015/R/com del 5/11/2015, in particolare al comma 2.1, gli oneri della morosità derivanti da accordi transattivi o di ristrutturazione del debito conclusi a partire dall’entrata in vigore del citato provvedimento sono ammessi ai meccanismi di reintegrazione della morosità subita nell’offerta dei servizi di ultima istanza (inclusi il servizio di default tardivo e pregresso).
Al fine di dare attuazione alla delibera succitata, ferme restando le previsioni e la modulistica allegata alla Circolare CCSE 18/2015/GAS, è necessario che le imprese ammesse al meccanismo di reintegrazione dei servizi di ultima istanza, rendano noti alla CCSE i crediti per i quali siano intervenuti degli accordi transattivi o di ristrutturazione del debito a far data dal 5 novembre u.s..
In particolare:
- le imprese che abbiano presentato, entro il 9 novembre u.s., la modulistica relativa al servizio di ultima istanza svolto per il FUI, FTd e FDD, dovranno inviare entro e non oltre il 27 novembre p.v., all’indirizzo PEC perequazioni@pec.ccse.cc, l’elenco dei crediti (tra quelli inseriti nella modulistica) transatti o ristrutturati nel periodo tra il 5 e il 9 novembre 2015;
- le imprese che abbiano svolto il servizio di ultima istanza per il FTT e UdB fittizio, tenute comunque a presentare la modulistica per accedere al meccanismo di reintegrazione entro il 30 novembre 2015, dovranno inviare, entro e non oltre il 18 dicembre 2015, al medesimo indirizzo PEC, l’elenco dei crediti (tra quelli inseriti nella modulistica) transatti o ristrutturati nel periodo tra il 5 e il 30 novembre 2015.
L’elenco dei crediti transatti o ristrutturati dovrà essere accompagnato da:
- una autocertificazione, a firma del legale rappresentante della società (con allegata copia del documento d’identità del firmatario in corso di validità), attestante la veridicità dei dati trasmessi, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 200, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art 75;
- una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.
Il Direttore Generale
Andrea Ripa di Meana