Integrazioni alla Circolare CSEA N.8/2016/GAS sulle modalità di richiesta degli oneri sostenuti dalle imprese di distribuzione per gli interventi di interruzione delle forniture e per le relative eventuali iniziative giudiziarie – Delibera AEEG ARG/GAS 99/11 (TIMG)
Ad integrazione di quanto già comunicato con la Circolare CSEA N.8/2016/GAS, si precisa che, qualora i gestori interessati abbiano ricevuto il pagamento, da parte di clienti finali, di importi già ad essi riconosciuti ed erogati da CSEA, devono darne comunicazione alla medesima Cassa inserendo tali importi nella sezione “art. 12bis.2 lett b)” del prospetto di cui all’allegato n. 1 della Circolare CSEA N.8/2016/GAS.
Come noto, la dichiarazione sulle somme da restituire al suddetto titolo può essere effettuata utilizzando la procedura ordinaria di richiesta di riconoscimento degli oneri relativi agli interventi d’interruzione, purché si rispetti il termine di 30 giorni per la restituzione alla CSEA.
Nel caso in cui non fosse possibile rispettare il suddetto termine utilizzando la procedura ordinaria (Circolari CSEA N.11/2014/GAS e N.8/2016/GAS), ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13 bis.5 del TIMG il gestore dovrà tempestivamente provvedere ad effettuare apposita e separata comunicazione alla Cassa, nel rispetto della scadenza prevista (questa eventuale comunicazione si aggiunge, quindi, a quelle previste dalla procedura ordinaria).
Tale comunicazione dovrà essere eseguita con le stesse modalità previste della procedura ordinaria, utilizzando il prospetto di cui all’allegato n. 1 della Circolare CSEA N.8/2016/GAS, in cui verranno riportate solo le somme dovute alla Cassa.
Il relativo versamento dovrà essere effettuato attraverso bollettino MAV messo a disposizione dalla Cassa, quale esclusiva modalità da utilizzare nei casi di versamenti dovuti dai gestori.
Il Direttore Generale
Andrea Ripa di Meana