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CIRCOLARE N. 26/2020/GAS

23 Giugno 2020

Pubblicazione modulistica per la presentazione dell’istanza di partecipazione al “Meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta elettronica” – Art. 12ter.6 del TIVG (Delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i.) – Anno 2019

 

Inquadramento normativo e finalità

L’art. 12ter del TIVG (Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane) ha istituito, a partire dall’anno 2016, il meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta elettronica che prevede la reintegrazione del differenziale di costo tra lo sconto applicato agli utenti finali per il passaggio alla bolletta elettronica ai sensi dell’art. 13, comma 6 dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com ed il costo evitato conseguito dall’operatore per l’emissione delle bollette in formato cartaceo.

L’art.12ter.6 del TIVG ha previsto che la partecipazione dei soggetti interessati a tale meccanismo incentivante avvenga mediante presentazione di apposita istanza di partecipazione, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA).

Con la presente circolare si provvede, quindi, alla pubblicazione della modulistica finalizzata alla partecipazione, relativamente all’anno 2019, al suddetto meccanismo.

 

Modalità di trasmissione dati alla CSEA

Per consentire l’operatività del meccanismo incentivante, sul Data Entry Gas, la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare relativo al meccanismo di competenza di ciascun esercente l’attività di vendita.

Entro il 31 luglio 2020, ciascun esercente la vendita, che intenda partecipare al suddetto meccanismo, attraverso il proprio account sul Data Entry Gas, dovrà:

  • compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”;
  • effettuare l’upload del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente.

Si precisa che le informazioni dovranno essere compilate con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, tranne dove diversamente indicato.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute sulla base del Regolamento interno per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

 

Tempistiche

Come stabilito dall’art. 12ter.6 lettera c) del TIVG, entro due mesi dalla presentazione dell’istanza, la CSEA verificherà la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definirà l’ammontare di reintegrazione spettante, dandone comunicazione all’Autorità ed a ciascun esercente.

Entro il mese successivo, la CSEA liquiderà quanto di spettanza a ciascun esercente la vendita gas, sulla base del meccanismo incentivante, a valere sul “Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al  dettaglio  gas”.

 

Contatti

Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti recapiti:

 

Il Direttore generale

Luigi De Francisci

 

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