Pubblicazione modulistica per la presentazione dell’istanza di partecipazione al “Meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta elettronica” – Art. 12ter.6 del TIVG (Delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i.) – Anno 2020
Inquadramento normativo e finalità
L’art. 12ter del “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (Allegato A alla del. ARG/gas 64/09 e s.m.i., nel seguito: TIVG) ha istituito, a partire dall’anno 2016, il meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta elettronica che prevede la reintegrazione del differenziale di costo tra lo sconto applicato agli utenti finali per il passaggio alla bolletta elettronica ai sensi dell’art. 13, comma 6, dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com ed il costo evitato conseguito dall’operatore per l’emissione delle bollette in formato cartaceo.
L’art.12ter.6 del TIVG ha previsto che la partecipazione dei soggetti interessati a tale meccanismo incentivante avvenga mediante presentazione di apposita istanza di partecipazione, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA).
Con la presente circolare si provvede, quindi, alla pubblicazione della modulistica finalizzata alla partecipazione, relativamente all’anno 2020, al suddetto meccanismo.
Modalità di trasmissione dati alla CSEA
Per consentire l’operatività del meccanismo incentivante, sul Data Entry Gas, la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare relativo al meccanismo di competenza di ciascun esercente l’attività di vendita.
Entro il 31 luglio 2021, ciascun esercente la vendita, che intenda partecipare al suddetto meccanismo, attraverso il proprio account sul Data Entry Gas, dovrà:
- compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”, trasmettendo le informazioni di cui al comma 12ter.7 del TIVG;
- effettuare l’upload del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente.
Si precisa che le informazioni dovranno essere compilate con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, tranne dove diversamente indicato.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.
Tempistiche
Come stabilito dall’art. 12ter.6 lettera c) del TIVG, entro due mesi dalla presentazione dell’istanza, la CSEA verificherà la sussistenza dei requisiti, di cui al comma 12ter.2 del TIVG, per la partecipazione al meccanismo e definirà l’ammontare di reintegrazione spettante, dandone comunicazione all’Autorità ed a ciascun esercente.
Entro il mese successivo a quello di comunicazione, la CSEA liquiderà quanto di spettanza a ciascun esercente l’attività di vendita gas a valere sul “Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio gas”.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo.
In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:
- regolarità in tema di normativa antimafia;
- regolarità in materia di unbundling;
- regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA).
Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.
La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.
Contatti
Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti recapiti:
- Chiara Della Corte (Tel. +39 06 32101328 – +39 331 6954904; indirizzo e-mail: chiara.dellacorte@csea.it).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti