Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare n. 7/11 EL Perequazione generale TIT e Perequazione TIV

13 Settembre 2011

Perequazione generale TIT e Perequazione TIV di cui al Titolo I, Sezione 1, dell’Allegato A della deliberazione ARG/elt 348/07 e Titolo Titolo II, Sezione 3, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 156/07 (TIV) – ANNO 2010.

Perequazione generale TIT

Con la deliberazione ARG/elt 348/07, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha affidato alla CCSE la gestione operativa del regime di perequazione generale.

Il comma 33.1 del TIT dispone che la perequazione dei costi e dei ricavi della distribuzione, per gli anni 2008-2011, si articoli in:

a)      perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;

b)      perequazione dei ricavi dovuti alla maggior remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati sulle reti di distribuzione;

c)      perequazione dei costi del servizio di distribuzione su reti ad alta tensione;

d)      perequazione dei costi del servizio di distribuzione relativi alla trasformazione dell’energia elettrica dal livello di alta al livello di media tensione;

e)      perequazione dei costi del servizio di distribuzione su reti di media e bassa tensione;

f)       perequazione dei ricavi ottenuti dall’applicazione delle tariffe D2 e D3;

g)      perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura in bassa tensione;

h)      perequazione dei costi commerciali sostenuti dalle imprese distributrici per la clientela in bassa tensione.

Ai sensi del comma 33.4 del TIT, la Cassa deve provvedere alla quantificazione dei saldi di perequazione di cui al comma 33.1, lettere da a) a f) del medesimo TIT.

Ai sensi del comma 1.6 della deliberazione ARG/elt 203/09, coi medesimi tempi e nel rispetto delle medesime modalità previste per la perequazione generale di cui all’articolo 33 del TIT, la Cassa deve provvedere alla quantificazione del saldo di perequazione facoltativa dei ricavi da contributi di connessione a forfait.

Ai sensi del comma 1.4 della deliberazione ARG/elt 67/10, coi medesimi tempi e nel rispetto delle medesime modalità previste per la perequazione generale di cui all’articolo 33 del TIT, la Cassa deve provvedere alla quantificazione del saldo di perequazione dei ricavi per connessioni temporanee.

Si richiama l’attenzione sul fatto che ai sensi del comma 1.6 della deliberazione ARG/elt 67/10, aggiunto ai sensi del comma 3.3 della deliberazione ARG/elt 103/10, le imprese distributrici ammesse al meccanismo di perequazione di cui all’art. 1 della deliberazione ARG/elt 203/09 sono escluse dall’applicazione del meccanismo di perequazione di cui all’art. 1 della deliberazione ARG/elt 67/10.

 

Di seguito si indicano le scadenze stabilite per le imprese e per la Cassa ai sensi della deliberazione ARG/com 100/11.

Scadenze:

·         30 settembre 2011: invio formale dei dati da parte delle imprese a Cassa;

·         31 ottobre 2011: comunicazione da parte di Cassa dei risultati di perequazione;

·         30 novembre 2011: versamento dalle imprese a Cassa degli importi eventualmente dovuti;

·         31 dicembre 2011: erogazione da Cassa alle imprese degli importi eventualmente spettanti.

 

Perequazione generale TIV

Con la deliberazione ARG/elt 156/07, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha affidato alla CCSE la gestione operativa del regime di perequazione.

Il comma 13 bis del TIV disciplina i meccanismi di perequazione che si applicano a:

a)      gli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela;

b)      le imprese distributrici a copertura dei costi di acquisto dell’energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione;

c)      le imprese distributrici a regolazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard di rete.

 Ai sensi del comma 13bis.3 del TIV, la Cassa deve provvedere alla quantificazione dei saldi di perequazione di cui sopra.

Di seguito si indicano le scadenze stabilite per le imprese e per la Cassa.

Scadenze:

·         30 settembre 2011: invio formale dei dati da parte delle imprese a Cassa;

·         31 ottobre 2011: comunicazione da parte di Cassa dei risultati di perequazione;

·         30 novembre 2011: versamento delle imprese a Cassa degli importi eventualmente dovuti;

·         31 dicembre 2011: erogazione da Cassa alle imprese degli importi eventualmente spettanti.

 
In linea generale si specifica che:

1.            ai sensi delle disposizioni di cui al comma 33.3 del TIT 2008-2011 e di cui al comma 13bis.6 del TIV, le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previsto dall’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di perequazione di cui al comma 33.1 del TIT ed ai commi 13bis.1 e 13bis.2 del TIV;

2.           per quanto riguarda le società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4 numero 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, saranno fornite disposizioni specifiche, separatamente;

3.           le imprese che ritengono di avere titolo ai benefici previsti in materia di “promozione delle aggregazioni delle imprese distributrici”, di cui all’art. 43 del TIT, dovranno inviare apposita richiesta alla Cassa, corredata dagli elementi di calcolo del relativo importo secondo quanto indicato dal suddetto articolo. La richiesta dovrà essere prodotta con le stesse tempistiche previste per la perequazione generale TIT.

In allegato si riportano alcune istruzioni per l’invio dei dati di perequazione 2010.

 
Il Direttore Generale
Alfredo Macchiati
  
 Istruzioni raccolta dati

La raccolta dei dati necessari al calcolo degli importi di perequazione generale TIT e TIV verrà effettuata per via telematica, mediante accesso al sito  .

 A tal fine, quindi, le Società devono effettuare il login utilizzando username e password già in loro possesso e utilizzate per l’invio a Cassa delle dichiarazioni bimestrali.

Effettuato il login, le Società dovranno scegliere dall’apposito menù la perequazione di proprio interesse ed inserire i dati richiesti seguendo le istruzioni, indicate con l’icona , riportate in alto a destra di ogni scheda.

L’applicazione consente di salvare i dati inserirti, anche parzialmente, mediante il pulsante “Salva Perequazione”

Le dichiarazioni salvate verranno elencate nella homepage e potranno essere editate e modificate facendo click sull’icona “Edita perequazione” . Inoltre, attraverso il pulsante “PDF Perequazione” , sarà possibile creare il file PDF di riepilogo dei dati inseriti.

 Dopo aver verificato i dati inseriti e aver generato il file PDF, le Società devono procedere, nei termini stabiliti prima indicati, all’invio ufficiale delle dichiarazioni mediante firma digitale del file PDF (per firmare, fare click sull’icona “Firma Perequazione” ). (ATTENZIONE: dopo aver concluso questa operazione i dati inseriti non saranno più modificabili e verranno utilizzati da Cassa per il calcolo degli importi di perequazione).

In seguito all’invio ufficiale dei dati, le società potranno visualizzare in ogni momento quanto inviato e, qualora ritenessero necessario rettificare i dati dichiarati ufficialmente, le medesime società dovranno inviare una lettera di richiesta, a firma del Legale rappresentante che espliciti le relative motivazioni , a:

Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

Via Cesare Beccaria, 94

00196 ROMA

Previa autorizzazione da parte di Cassa, l’impresa potrà accedere alla dichiarazione e apportare le necessarie modifiche.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ing. Alberto Mengoli (indirizzo mail mengoli.alberto@ccse.cc; tel 06-32101336) e l’Ing. Giorgio Zoppo (indirizzo mail zoppo.giorgio@ccse.cc; tel. 06-32101356). Per qualsiasi aspetto di tipo tecnico/informatico o malfunzionamento dell’applicativo è possibile contattare l’Ufficio Sistemi Informativi (indirizzo mail assistenzasi@ccse.cc ).

Previous:
Circolare n. 06/11 EL
Next:
Circolare n.8/11 EL
Close Search Window
Skip to content