Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare n. 1/12 EL

26 Marzo 2012

Aspetti normativi

La legge 24 dicembre 2003, n. 368, all’art. 4, comma 1, stabilisce che “le misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all’articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi” e, al comma 1-bis, stabilisce che “l’ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di un’aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo…”.L’art. 4, comma 1 della legge n. 368/03, ha previsto “misure di compensazione territoriale (…) fino al definitivo smantellamento degli impianti, per i siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare”.

 

In relazione a quanto sopra, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) con la delibera n. 231/04 ha emanato le relative norme di regolazione.

In particolare, la delibera n. 231/04 ha stabilito che:

          è istituito presso la CCSE il “Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all’art. 4, comma 1-bis, della legge n. 368/04”;

          il Conto è alimentato anche dagli importi che devono essere versati alla CCSE dai soggetti autoproduttori, come definiti dall’art. 2 comma 2. del decreto legislativo n. 79/99, con riferimento all’energia da essi autoprodotta ed autoconsumata in sito a decorrere dall’anno 2004;

          i predetti versamenti devono essere effettuati alla Cassa entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Soggetti tenuti al predetto adempimento

La definizione di soggetto autoproduttore è richiamata esplicitamente nella deliberazione dell’AEEG, e si riferisce a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 79/99, all’articolo n. 2, comma 2.

Anche nei confronti degli “autoproduttori”, quindi, la Cassa ha attivato la riscossione degli importi dovuti per effetto della legge 368/03.

 

Più di recente alcune disposizioni legislative hanno modificato il perimetro di applicazione della norma prima citate, definendo nuove classi di produttori/consumatori di energia, meglio descritti nel seguito, e prevedendo un trattamento tariffario migliorativo nei loro confronti.

Infatti:

       l’articolo 33 della legge n. 99/09 ha definito le Reti Interne d’Utenza (RIU). Le RIU sono le reti il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

 

·         è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

·         connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purchè esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;

·         è una rete non sottoposta all’obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;

 

          il decreto legislativo n. 115/08, come modificato dal decreto legislativo n. 56/10 ha definito i Sistemi Efficienti d’Utenza (SEU).

I SEU sono sistemi “in cui un impianto di produzione di energia elettrica,con potenza non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all’interno dell’area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente”;

 

          il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 ha definito i Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico (SAAE)

Il Sistema di Auto-Approvvigionamento Energeticoè una “configurazione impiantistica in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato, agli impianti per il consumo di un unico soggetto giuridico, o di più soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, e sono realizzati all’interno dell’area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente o gruppo societario”.

I sistemi di auto-approvvigionamento energetico sono esclusi dal novero delle reti elettriche. Sono sistemi “semplici” caratterizzati dalla presenza di un unico cliente finale (o di più clienti finali solo se appartenenti allo stesso gruppo societario) e un produttore eventualmente terzo.

Per gli specifici trattamenti tariffari si rimanda al testo delle disposizioni legislative.

Al fine di dare attuazione alle norme ora citate, l’Autorità ha espressamente comunicato alla Cassa di sospendere l’esazione degli importi dovuti dalle Reti Interne di Utenza (RIU) e, nei confronti dei Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) e dei Sistemi di autoapprovvigionamento energetico (SAAE), di procedere ad analoga sospensione in attesa che vengano emanate le relative norme di regolazione.

 

Quantificazione dell’energia autoprodotta e autoconsumata in sito dagli autoproduttori.

L’energia soggetta all’applicazione dell’aliquota stabilita dal comma 1-bis dell’art. 4, della legge n. 368/03, è costituita dall’energia elettrica prodotta da ogni soggetto autoproduttore, così come definito dalle norme citate, al netto dei servizi ausiliari di centrale, dei pompaggi e, comunque, dei quantitativi strettamente necessari al processo di produzione dell’energia elettrica e al funzionamento dell’impianto di produzione stesso, compresa l’illuminazione ed i servizi della centrale. Ovviamente, l’energia prodotta e ceduta ad altre reti è esclusa a priori in quanto non autoconsumata in sito.

Si fa presente che qualora i quantitativi di energia autoprodotta e autoconsumata utilizzati fossero inferiori al 70%, rispetto a precedenti dichiarazioni, tale circostanza dovrà essere dimostrata tramite l’invio della dichiarazione delle Agenzia delle Dogane.

Modalità applicative degli adempimenti verso la CCSE

Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello considerato, ogni soggetto autoproduttore che non rientra tra le tipologie RIU, SEU e SAAE:

·        deve trasmettere alla CCSE copia della dichiarazione presentata all’Agenzia delle Dogane  territorialmente competente;

·        deve trasmettere un prospetto nel quale:

          siano dichiarati i quantitativi di energia elettrica autoprodotta e autoconsumata per ogni impianto di produzione e per ogni stabilimento di consumo facenti capo allo stesso soggetto giuridico, in relazione ai quali, complessivamente, potrà essere verificata la condizione posta dal decreto legislativo n. 79/99, all’articolo n. 2, comma 2, per essere classificato soggetto “autoproduttore”;

          siano evidenziati i consumi che, sulla base dei criteri suesposti, non sono soggetti all’imposizione di cui trattasi e l’energia autoconsumata cui, viceversa, deve essere applicata l’aliquota fissata dalla legge 368/03 come aggiornata dalle deliberazioni dell’Autorità;

          sia calcolato l’importo dovuto alla CCSE.

Il prospetto deve essere firmato dal legale rappresentante del soggetto autoproduttore che, in tal modo, certifica la veridicità di ogni dato comunicato alla Cassa. La CCSE, in base alle facoltà ad essa attribuite dalle norme in vigore, effettuerà gli accertamenti e le verifiche che riterrà opportune.

31 marzo 2012
 

L’importo dovuto per l’anno 2011 deriva dall’applicazione dell’aliquota unitaria di 0,0170 centesimi di euro per ogni chilowattora (articolo 2 della delibera AEEG ARG/com 236/10).

 

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2012 tramite bonifico bancario secondo i seguenti riferimenti:

Codice IBAN IT42M0103003200000009571817

Denominato : Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale.

 

 

 

 

 

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