Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.2/2017/ELT

31 Gennaio 2017

Imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. Finanze 5 aprile 2013. Apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni relative all’anno 2015

Come previsto all’art. 6.1. della deliberazione AEEGSI 677/2016/R/EEL, la Cassa provvede a rendere disponibile, entro il 31 gennaio 2017, il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni di cui all’articolo 6, comma 2, del DM 5 aprile 2013, relative ai dati a consuntivo dell’anno 2015. La possibilità di accesso al sistema telematico per le citate dichiarazioni avrà termine alla mezzanotte del 3 aprile 2017.

Ai fini della costituzione dell’elenco dei soggetti a forte consumo di energia elettrica, le imprese che soddisfano i requisiti indicati dall’articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 e con codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiera (codici da 10.xx.xx a 33.xx.xx), possono registrarsi sul sistema telematico e rilasciare la dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto, fornendo i dati indicati nell’Allegato 2 della deliberazione AEEGSI 437/2013/R/EEL come modificata dalle deliberazioni succitate.

Il sistema telematico messo a disposizione tiene conto delle integrazioni alla deliberazione 437/2013/R/EEL di cui all’art. 2.1 “Disposizioni operative alla Cassa per la raccolta delle dichiarazioni 2015” e all’art. 4 “Controlli e Rettifiche” della deliberazione AEEGSI 801/2016/R/EEL.

In particolare, ai sensi dell’art. 2.1. della deliberazione 801/2016/R/EEL, ai fini della raccolta delle dichiarazioni, sono aggiunti i seguenti dati obbligatori:

a)      i dati relativi al Valore Aggiunto Lordo (VAL) registrati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica negli anni dal 2011 al 2015, calcolato come previsto dall’Allegato 4 alle Linee Guida.

Tali dati sono raccolti ai soli fini statistici, salvo che per le imprese di cui all’art. 3 della deliberazione 677/2016/R/EEL soggette alle istruttorie di cui all’art. 1.3. della medesima deliberazione.

Di conseguenza, gli stessi non verranno utilizzati né per la verifica dei requisiti di accesso all’elenco delle imprese a forte consumo di energia, né per il calcolo dell’agevolazione relativa al 2015.

Ai fini operativi, sarà necessario compilare i campi dell’apposita tabella riportata in dichiarazione, seguendo la legenda ivi contenuta. A conclusione, il sistema valorizzerà il VAL sulla base dei dati dichiarati per ciascuna annualità (dal 2011 al 2015) in cui la P.IVA dell’impresa dichiarante esisteva.

b)      Ove disponibile, il dato relativo al “codice identificativo del sistema SEU/SEESEU, rilasciato da Terna Spa (SSPC_XX)”.

All’interno della dichiarazione sarà necessario dichiarare se il soggetto sia o meno titolare di SEU/SEESEU. Laddove il soggetto spunti la casella di titolarità sarà necessario inserire il codice identificativo rilasciato da Terna, ovvero dichiarare la temporanea indisponibilità impegnandosi alla comunicazione del codice stesso appena in possesso dell’impresa.

Il sistema telematico predisposto è accessibile tramite l’applicazione web disponibile su questo sito cliccando sul riquadro ENERGIVORI o tramite il link energivori.csea.it

Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione dell’elenco 2013 e/o 2014, possono accedere al sistema telematico con la username e password in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione” e seguendo le istruzioni del manuale utente “Anagrafica Energivori”.

Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.

Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R., la Cassa effettuerà, inoltre, idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

Anche in fase di prima registrazione l’accesso al sistema sarà possibile entro e non oltre il termine perentorio della mezzanotte del 3 aprile 2017, decorso i quale non sarà possibile iscriversi all’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativo all’anno 2015, né potrà ottenersi l’erogazione del beneficio per la medesima annualità.

Le imprese che nel periodo dal 31 gennaio al 3 aprile 2017 non avranno presentato alla Cassa la dichiarazione dei dati a consuntivo dell’anno 2015, non saranno inserite nell’elenco 2015 e non avranno diritto all’agevolazione relativa alla medesima annualità.

In base a quanto stabilito dal D.M. 5 aprile 2013, una volta chiuso l’accesso al sistema telematico ed elaborate le informazioni in esso dichiarate da ciascuna impresa, la Cassa fornirà l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e le relative informazioni da ognuna di esse dichiarate, all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza.

Infine, ai sensi degli artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013 e delle deliberazioni AEEGSI in materia, la Cassa, entro il 3 maggio 2017, pubblicherà sul Portale energivori:

a)      l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2015;

b)     l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2015 ancora soggette ai controlli di cui all’art. 4.1 della deliberazione AEEGSI 801/2016/R/EEL.

Per tutti i dettagli di carattere operativo, si rinvia al manuale utente, in corso di aggiornamento, pubblicato nella sezione energivori ed accessibile dal link che si trova al di sotto del box per le credenziali di accesso.

Eventuali richieste di informazioni di carattere generale potranno essere formulate al numero 06/32101397.

Le richieste relative agli argomenti specifici di seguito indicati possono essere inviate ai seguenti indirizzi:

energivori@pec.csea.it per operazioni societarie/documentazione antimafia/aspetti di carattere legale;

sistemaenergivori@pec.csea.it per l’applicazione tecnica della normativa in materia;

sistemi@pec.csea.it per aspetti di carattere informatico;

amministrazione@pec.csea.it per aspetti amministrativi/contabili.

  Il Direttore generale

Andrea Ripa di Meana

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