Ulteriori indicazioni operative ai soggetti tenuti al pagamento dell’aliquota di cui all’art. 4, comma 1-bis, della legge 368/03 (MCT) – integrazioni alla circolare CSEA n.15/2017/elt
In relazione a quanto disposto con la circolare n.15/2017/elt della CSEA relativa all’imposizione dell’aliquota di cui all’art. 4, comma 1-bis, della legge 368/03 all’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata in sito, con la presente circolare si forniscono ulteriori indicazioni necessarie alla presentazione delle dichiarazioni alla CSEA e all’effettuazione dei relativi pagamenti.
Sono pervenute alcune segnalazioni circa problematiche di funzionamento del data-entry CSEA per l’effettuazione della dichiarazione e la generazione dei MAV di pagamento, nei casi di percentuale di autoconsumo inferiore al 70%; in particolare, in detti casi, è stato segnalato che, pur in presenza di consumi imponibili, non viene correttamente quantificato dal sistema l’importo dovuto, che risulta pari a zero.
A seguito di verifiche condotte, è stato rilevato che tale anomalia deriva dalla presenza di un’applicazione di controllo inserita in origine nel data-entry CSEA e finalizzata ad inibire la quantificazione della componente MCT ai soggetti che, pur registrati nello stesso data-entry, non avessero i requisiti previsti dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs. n.79/99 per essere considerati autoproduttori (percentuale di autoconsumo inferiore al 70%).
L’evoluzione del quadro normativo, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.L. 244/2016 e della legge di conversione n. 19/2017, ha comportato l’ampliamento della platea dei soggetti tenuti al pagamento dell’aliquota di cui all'art. 4, comma 1-bis, della legge 368/03 (inizialmente limitata, come indicato, ai soli autoproduttori) a tutte le configurazioni di sistema previste dal TISSPC (Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo di cui alla delibera dell’Autorità 578/2013/R/EEL e s.m.i.) e, conseguentemente, la suddetta applicazione di controllo dovrebbe essere rimossa dal sistema.
Tuttavia, dall’analisi delle attività finalizzate a rimuovere l’applicazione di controllo, è emerso che le modifiche da apportare al sistema avrebbero un impatto tecnico/economico non trascurabile. Posto che per tutte le configurazioni impiantistiche l’applicazione dell’aliquota cessa al 31 dicembre 2016 e considerato che la problematica rilevata impatta su un insieme marginale di casi, si è reputato opportuno non procedere all’intervento di modifica del sistema, consentendo ai soggetti interessati di effettuare la dichiarazione con il supporto di un operatore CSEA.
In particolare, fermo restando quanto già disposto in merito alle modalità operative necessarie per gli adempimenti verso la CSEA (fasi di registrazione, dichiarazione e versamento come dettagliate nella circolare CSEA n. 14/2016/elt), limitatamente ai casi di dichiarazione nel data-entry dalle quali risulti una quota di autoconsumo inferiore al 70% con conseguentemente impossibilità di quantificazione automatica nel data-entry CSEA dell’importo dovuto e di generazione del MAV di pagamento, l’impresa dovrà procedere come segue:
a. completare, in ogni caso, la fase di dichiarazione dei volumi di energia nel data-entry CSEA, che quantificherà, come detto, un importo dovuto pari a zero;
b. inviare a mezzo PEC, all’indirizzo eit@pec.csea.it, una segnalazione di avvenuto completamento della fase di dichiarazione, avendo cura di indicare ragione sociale e partita IVA;
1) l’operatore CSEA provvederà a:
a. generare manualmente il MAV di pagamento sulla base dei dati di energia dichiarati e delle aliquote MCT vigenti;
b. inviare, ai fini del pagamento dell’importo dovuto, il MAV generato manualmente (che sostituisce ad ogni effetto il MAV normalmente generato in automatico dal sistema CSEA) all’indirizzo PEC da cui è pervenuta la segnalazione di cui al punto 1), lett. b.
Il Direttore generale
Andrea Ripa di Meana