Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.5/2013/ELT

31 Gennaio 2013

Con la deliberazione 370/2012/R/EEL l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha definito i criteri per la quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture di energia elettrica ai clienti non disalimentabili e ha stabilito le relative modalità di reintegrazione.
Successivamente, con la deliberazione 519/2012/R/EEL, l’Autorità ha quantificato i parametri rilevanti per la determinazione degli oneri in questione, modificando ed integrando la precedente deliberazione. In particolare:

  • è stato modificato l’art. 5.1 della deliberazione 370/2012/R/EEL, disponendo che l’esercente che entro il 30 novembre 2012 ha presentato alla Cassa l’istanza di ammissione al meccanismo di reintegrazione, integri tale istanza con gli ulteriori elementi richiesti dalla deliberazione 519/2012/R/ EEL e provveda al loro invio alla Cassa:
  • entro il 31 marzo 2013, con riferimento all’anno 2011 e a ciascun periodo di salvaguardia precedente (da inviare tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica alleva.cristina@ccse.cc);
  • entro il 30 novembre 2014, con riferimento agli anni 2012 e 2013.

Al fine di recepire le nuove disposizioni, la Cassa ha predisposto un nuovo file in formato excel (in allegato), specifico per ciascun esercente, contenente un foglio per le notizie anagrafiche, nonché un ulteriore foglio per ciascun periodo per il quale l’esercente è stato selezionato per il servizio di salvaguardia. Per il periodo di esercizio corrente (2011-2013), le informazioni sono richieste esclusivamente relativamente all’anno 2011.
Con riferimento ai valori CNR al lordo dell’IVA, OCC e OL, già certificati da Società di revisione, si fa presente che ove fossero variati, dovranno essere nuovamente certificati da Società di revisione.

Con l’occasione:

  • con riferimento a quanto stabilito dall’art. 5.4 della deliberazione 370/2012/R/EEL, si ribadisce che qualsiasi variazione degli importi che rientrano nel calcolo degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione (Oamm), rispetto a quelli comunicati quando è stata presentata l’istanza di ammissione, deve essere comunicata alla Cassa entro il 30 novembre di ogni anno;
  • si richiama l’attenzione sulle condizioni richieste per la quantificazione del livello degli oneri ammessi (art. 3.4 della deliberazione 370/2012/R/EEL – criteri per la partecipazione al meccanismo di reintegrazione), e l’esigenza che le dichiarazioni rese in tal senso risultino conformi ai contenuti delle lettere a), b) e c) del medesimo articolo.

Il Direttore generale
Alfredo Macchiati

Per ulteriori notizie o chiarimenti, si prega contattare:
Sig.ra Cristina Alleva
CCSE
Ufficio Proventi e Contributi
Tel. 0632101331

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