Aspetti normativi
Il Testo integrato per le disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA o Autorità) per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito TIV) all’art. 16quater definisce il meccanismo di compensazione uscita clienti.
Detto meccanismo è finalizzato alla copertura dell’ulteriore costo fisso derivante dalla maggiore uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero rispetto a quanto riconosciuto nell’ambito della definizione delle componenti RCV e RCVsm applicate nell’anno oggetto di compensazione.
La partecipazione al meccanismo è consentita ai soli esercenti la maggior tutela societariamente separati, secondo quanto disposto all’art. 16quater.2 del TIV.
La prima annualità di applicazione del meccanismo è relativa all’anno 2016 e la partecipazione al meccanismo di compensazione uscita clienti, in base a quanto stabilito dall’art. 16quater.8 del TIV, è consentita previa apposita istanza di partecipazione mediante la modulistica messa a disposizione dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA).
Con la presente circolare si provvede, quindi, alla pubblicazione della modulistica finalizzata alla partecipazione al meccanismo.
Modalità e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA
Esercenti la maggior tutela societariamente separati
Per consentire l’operatività del meccanismo di compensazione, sul DataEntry Elettrico la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare relativo al meccanismo di competenza di ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato.
Dal 1° aprile 2018 al 31 maggio 2018, ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato che intenda partecipare al suddetto meccanismo, attraverso il proprio account sul Data Entry Elettrico (vedi Manuale Utente “Compensazione uscita clienti”), dovrà:
- compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Modelli”;
- effettuare il download del modulo predisposto dalla CSEA “Istanza di partecipazione al meccanismo di compensazione uscita clienti – art. 16quater del TIV”;
- compilare il suddetto modulo in ogni sua parte;
- effettuare l’upload del modulo sopra indicato, compilato, timbrato e sottoscritto dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa esercente la maggior tutela;
- effettuare l’upload del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente.
Si precisa che le informazioni dovranno essere compilate con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, tranne dove diversamente indicato.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.
Verifiche e tempistiche di pagamento
Come stabilito dall’art. 16quater.11, l’Autorità verificherà che le informazioni trasmesse dagli esercenti la maggior tutela siano coerenti con le informazioni a disposizione della medesima in virtù di obblighi normativi e regolatori a riguardo. In caso di significative discrepanze, al fine di ottenere l’esito positivo della verifica, potranno essere richieste maggiori informazioni e chiarimenti.
Come stabilito dall’art. 16quater.8, entro un mese dall’esito positivo della verifica da parte dell’ARERA, la CSEA verificherà la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definirà l’ammontare di compensazione spettante.
Entro il mese successivo, la CSEA liquiderà quanto di spettanza a ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato sulla base del meccanismo di compensazione le relative partite a valere sul conto di cui all’art 61 del TIT “Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione”.
Contatti
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l'Ing. Alessandro Torti (alessandro.torti@csea.it, tel. 06-32101338) o in alternativa l’ing. Fabrizio Autero (fabrizio.autero@csea.it)
Il Direttore generale
Andrea Ripa di Meana
Allegato istanza partecipazione meccanismo compensazione uscita clienti – art 16quater del TIV