Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 34/2018/ELT

28 Settembre 2018

 

 

Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. del 5 aprile 2013 per l’anno 2017 e al D.M. del 21 dicembre 2017 per l’anno 2019

 

  1. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Come previsto dalle deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA o Autorità), la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA o Cassa) rende disponibile, ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (di seguito: Elenco), il sistema telematico (di seguito: Portale) per la raccolta di:

  • dichiarazione per l’annualità 2017 (Ante Riforma);
  • dichiarazione per l’annualità 2019 (Post Riforma).

Il Portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) cliccando sul riquadro ENERGIVORI o tramite il link: energivori.csea.it

Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi per le annualità dal 2013 al 2016 e/o per l’anno 2018, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.

Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni. 

Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

Al fine di compilare con precisione le dichiarazioni per le annualità 2017 e 2019 sotto indicate, si invita a prendere visione della Guida alla compilazione delle dichiarazioni allegata alla presente circolare (Allegato 1).

 

  1. DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2017 (ANTE RIFORMA)

Per poter presentare la dichiarazione per l’annualità 2017, è necessario accedere al Portale come sopra illustrato e, al fine di procedere alla compilazione, utilizzare la sezione dedicata “Dichiarazione Energivori Ante Riforma (D.M. 5 aprile 2013)”.

Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti indicati dall’articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013, nonché dalle deliberazioni dell’Autorità 437/2013/R/eel e 467/2013/R/eel, come successivamente modificate; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio.

Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione consente di scaricare una ricevuta che attesta la conclusione del processo di invio, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettuerà i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla deliberazione 666/2014/R/eel, come integrati con deliberazione ARERA 285/2018/R/EEL.

In relazione ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento sopra citata, si rinvia al documento allegato alla presente circolare denominato “Requisiti di accesso alle agevolazioni Ante Riforma” (Allegato 2).

Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal 28 settembre 2018 fino alle ore 23:59 del 12 novembre 2018.

Decorso il suddetto termine non sarà possibile iscriversi all’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativo all’anno 2017, né potrà ottenersi l’erogazione del beneficio per la medesima annualità.

In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

In base a quanto stabilito dal D.M. 5 aprile 2013, una volta chiuso l’accesso al sistema telematico ed elaborate le informazioni in esso dichiarate da ciascuna impresa, la Cassa fornirà l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e le relative informazioni da ognuna di esse dichiarate, all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza.

Infine, ai sensi degli artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013 e delle deliberazioni ARERA in materia, la Cassa, entro il 12 dicembre 2018, pubblicherà sul Portale energivori:

  1. l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2017;
  2. l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2017 ancora soggette ai controlli di cui all’art. 5 dell’allegato A alla deliberazione AEEGSI 666/2014/R/EEL.

 

  1. DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2019 (POST RIFORMA)

 

  1. Imprese “NON neo costituite”

Per poter presentare la dichiarazione per l’annualità 2019, è necessario accedere al Portale come illustrato al punto 1., al fine di procedere alla compilazione, utilizzare la sezione dedicata “Dichiarazione Energivori Post Riforma (D.M. 21 dicembre 2017)”.

Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2017 nonché quelli previsti dalla deliberazione dell’Autorità 921/2017/R/eel, come successivamente modificata; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio.

Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione consente di scaricare una ricevuta che attesta la conclusione del processo di invio, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettuerà i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla deliberazione 666/2014/R/eel, come integrati con deliberazione ARERA 285/2018/R/EEL.

In relazione ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento sopra citata, si rinvia al documento allegato alla presente circolare denominato “Requisiti di accesso alle agevolazioni Post Riforma” (Allegato 3 – Caso A).

Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal 28 settembre 2018 fino alle ore 23:59 del 12 novembre 2018.

Decorso il suddetto termine non sarà possibile iscriversi all’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativo all’anno 2019, né potrà ottenersi l’erogazione del beneficio per la medesima annualità.

In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

Entro il 12 dicembre 2018 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2019, distinte per classi di agevolazione ai sensi del precedente comma 2.2, lettere b) e c) dell’Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel.

 

  1. Imprese neo costituite

Le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2018), o quelle senza consumi negli anni precedenti per inattività (cfr. Circolare CSEA N. 20/2018/ELT), potranno accedere al Portale come illustrato al punto 1., al fine di procedere alla compilazione, utilizzare la sezione dedicata “Dichiarazione Energivori Post Riforma (D.M. 21 dicembre 2017)”.

Le imprese neo costituite presenteranno alla CSEA una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2018.

Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2017 nonché quelli previsti dalla deliberazione dell’Autorità 921/2017/R/eel, come successivamente modificata; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio.

Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione consente di scaricare una ricevuta che attesta la conclusione del processo di invio, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettua i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla deliberazione 666/2014/R/eel, come integrati con deliberazione ARERA 285/2018/R/EEL.

In relazione ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento sopra citata, si rinvia al documento allegato alla presente circolare denominato “Requisiti di accesso alle agevolazioni Post Riforma” (Allegato 3 – Caso B).

L’accesso al Portale sarà consentito esclusivamente dal 28 settembre al 31 dicembre 2018.

Decorso il suddetto termine non sarà possibile iscriversi all’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativo all’anno 2019, né potrà ottenersi l’erogazione del beneficio per la medesima annualità.

In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

Sarà richiesto all’impresa, attraverso il Portale, l’invio di una ulteriore dichiarazione in cui la stessa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’allegato A della deliberazione 285/2018/R/eel dell’ARERA, che prevede l’invio alla CSEA, entro e non oltre il mese di novembre dell’anno 2019, della copia della dichiarazione IVA dell’anno 2018 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato.

Contestualmente alla suddetta dichiarazione, l’impresa neo costituita deve allegare una relazione contenente:

  1. le modalità di stima dei consumi inseriti per l’anno 2018 in base alla produzione prevista, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a POD già esistenti;
  2. le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell’anno 2018, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determina del 12 ottobre 2017 11/2017 – DIEU), evidenziando l’eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.

 

4.  DETTAGLI DI CARATTERE OPERATIVO

Per tutti i dettagli di carattere operativo, si rinvia ai manuali disponibili sul sito nella sezione energivori (cfr. Manuale utente Ante Riforma e Manuale utente Post Riforma) ed accessibili dal link che si trova al di sotto del box per le credenziali di accesso, nonché alla Guida alla corretta compilazione delle dichiarazioni allegata alla presente circolare.

Per quanto non riportato nella presente circolare, si rinvia alle deliberazioni dell’ARERA in materia, agli avvisi pubblicati sul Portale energivori, nonché alle FAQ e al Vademecum.

Eventuali richieste di informazioni di carattere generale potranno essere formulate al numero 06/32101397.

 

Le richieste relative agli argomenti specifici di seguito indicati possono essere inviate ai seguenti indirizzi:

energivori@pec.csea.it per operazioni societarie/documentazione antimafia/aspetti di carattere legale;

sistemaenergivori@pec.csea.it per l’applicazione tecnica della normativa in materia;

sistemi@pec.csea.it per aspetti di carattere informatico;

amministrazione@pec.csea.it per aspetti amministrativi/contabili.

 

                                  Il Direttore generale

              Enrico Antognazza

 

 

Guida alla compilazione delle dichiarazioni Energivori

Requisiti di accesso alle agevolazioni ante riforma

Requisiti di accesso alle agevolazioni post riforma D.M. 21 dicembre 2017

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