Aspetti normativi
Con la delibera 593/2017/R/COM, integrata e modificata dalla delibera 406/2018/R/com, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha approvato Il “Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale” (TISIND), all’interno del quale sono contenute le disposizioni per il funzionamento delle transazioni e dei processi inerenti al sistema indennitario gestito dall’Acquirente Unico (nel seguito: Gestore) nell’ambito del SII.
In particolare, ai sensi dell’art. 12.4 del TISIND, nel caso in cui giunga alla CSEA da parte del Gestore una notifica di annullamento riferita ad una precedente richiesta di indennizzo, qualora la CSEA abbia già incassato il valore dell’indennizzo CMOR ma non abbia ancora proceduto con la relativa erogazione nei confronti dell’Utente Uscente, l’impresa distributrice potrà richiedere il rimborso del valore di CMOR.
Inoltre, ai sensi dell’art. 10 del TISIND, qualora una richiesta di indennizzo contenga un precedente corrispettivo CMOR e il relativo indennizzo sia annullato per non conformità, il SII procede all’aggiornamento e ne informa i soggetti interessati. Secondo quanto disciplinato dalle Specifiche Tecniche del SII definite dal Gestore, nel caso in cui l’importo di CMOR sia già stato fatturato, gli utenti interessati procederanno a stornare la differenza tra l’importo precedentemente comunicato e quello ricalcolato. Conseguentemente l’impresa distributrice, una volta effettuata tale operazione , potrà richiedere alla CSEA il relativo rimborso, a condizione che quest’ultima non abbia già provveduto al versamento nei confronti dell’Utente Uscente.
Modalità applicative degli adempimenti verso la CSEA
Sono di seguito indicate le modalità attraverso le quali le imprese di distribuzione potranno procedere con la richiesta di rimborso sul Data Entry Elettrico mediante inserimento dei dati tramite apposito file csv. Tale file deve comprendere l’elenco delle richieste di rimborso che, secondo la normativa richiamata, possono essere inoltrate alla CSEA.
Modalità per la compilazione del file csv
Il file csv, richiamato nel precedente paragrafo, deve essere compilato con i dati indicati nell’allegato alla presente circolare e deve rispettare le seguenti regole di compilazione:
- Codice Pratica Gestore: da rispettare le regole di denominazione indicate nelle specifiche tecniche del Gestore ;
- Partita Iva o Codice fiscale del cliente finale: campo in formato alfanumerico di 16 caratteri;
- POD/PDR: campo in formato alfanumerico 14 caratteri;
- Importo CMOR: campo in formato numerico, positivo, con massimo 2 decimali e “.” come separatore decimale. Da compilare in caso di annullamento di una pratica precedentemente versata a CSEA (Es: 15.20).
- Importo CMOR stornato: campo in formato numerico, positivo, con massimo 2 decimali e “.” come separatore decimale; da compilare in caso di aggiornamento di una pratica precedentemente versata a CSEA. La richiesta deve riguardare esclusivamente la parte stornata (Es: 8.15).
- Il valore di “Importo CMOR” e “Importo CMOR stornato” è mutuamente esclusivo, ovvero se una colonna è valorizzata con un importo diverso da 0 l’altra è valorizzata a 0 e viceversa;
- Se un campo non è valorizzato il carattere “separatore di campo” deve comunque essere inserito;
- Il carattere “;” è il separatore di campo;
- I caratteri Carriage Return + Line Feed (CR+LF) sono utilizzati come terminatori di riga.
Tempistiche
A partire dal mese di marzo 2019 ovvero, per le dichiarazioni riferite al periodo di fatturazione, a partire da gennaio 2019, la CSEA accetterà solamente i file csv con le modalità sopra indicate.
Contatti
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione è possibile contattare:
- Ing. Alessandro Torti – mail: alessandro.torti@csea.it – telefono: +39 06 32101338
Il Direttore generale
Enrico Antognazza