Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 6/2019/ELT

2 Aprile 2019

L’art. 26.2 dell’allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel e s.m.i. (di seguito TIV) prevede che, al fine di tenere conto dei possibili maggiori oneri per le misure di contenimento delle perdite commerciali messe in atto dall’impresa distributrice di energia elettrica, ciascuna impresa abbia diritto a partecipare al meccanismo di attenuazione del processo di efficientamento delle perdite commerciali.

Ai sensi degli artt. 26.4 e 26.5 del TIV e facendo seguito ai chiarimenti pubblicati dalla CSEA con la circolare N. 29/2017/ELT (disponibile al link: https://www.csea.it/settore-elettrico/circolari-settore-elettrico/circolare-29-2017-elt), entro il 30 aprile 2019, ciascuna impresa distributrice interessata dovrà trasmettere all’indirizzo PEC perequazioni@pec.csea.it, a pena di inammissibilità:

  1. istanza di partecipazione contenente l’attestazione di aver messo in atto azioni mirate per l’individuazione e il contenimento delle perdite commerciali, corredata da una relazione tecnica ed economica delle medesime, incluso il dettaglio dei costi sostenuti indicando, inoltre, con riferimento agli interventi di cui al comma 26.3, lettere a), b), c), g) e i) del TIV, l’incidenza delle misure adottate rispetto al totale della rete servita e/o al totale dei punti di prelievo relativi a clienti finali ubicati nell’area di riferimento e nell’ambito territoriale dell’impresa distributrice;
  2. file excel (denominato: “Art. 26 del TIV”) allegato alla presente circolare debitamente compilato;
  3. relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità dei costi dichiarati nella relazione di cui al comma 26.4 rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio deve essere espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell’impresa distributrice non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante, ovvero un Suo delegato, dovrà presentare una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nella relazione di cui al comma 26.4).

Le informazioni di cui all’art. 26.4 del TIV costituiscono autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale o negoziale della società/ente corredate da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; in caso di rappresentanza negoziale, allegare la relativa procura/delega accompagnata dal documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante che ha conferito la procura stessa.

Ai sensi dell’art. 26.8 del TIV,

  • entro il 30 giugno 2019, ovvero il 30 giugno dell’anno successivo al triennio oggetto di valutazione, la CSEA comunicherà all’Autorità e all’impresa distributrice che ha presentato istanza, per la parte di proprio interesse, l’esito dell’istanza medesima (NOTA BENE: ai sensi dell’art. 26.7 del TIV, l’esito  positivo  dell’istanza  di  adesione  al  meccanismo  di  attenuazione comporta la non applicabilità delle disposizioni di cui al comma 26.1 con riferimento al triennio oggetto di valutazione);
  • entro il 30 novembre 2019, ovvero il 30 novembre dell’anno successivo al triennio oggetto di valutazione, in concomitanza con la comunicazione dell’ammontare aggiornato di perequazione relativo a ciascuno dei meccanismi di perequazione di cui all’articolo 21 del TIV, la CSEA comunicherà all’Autorità e all’impresa distributrice, per la parte di proprio interesse, gli importi da versare alla CSEA medesima in ragione degli esiti dell’implementazione del meccanismo di contenimento delle perdite commerciali.

Per eventuali ulteriori richieste di chiarimento, è possibile contattare l’ing. Alberto Mengoli (email: alberto.mengoli@csea.it) e l’ing. Maria Grazia Pizzo (email: mariagrazia.pizzo@csea.it).

 

Il Direttore generale

  Enrico Antognazza

 

Art. 26 del TIV

Istanza-partecipazione-meccanismo-art 26-del-tiv

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