Inquadramento normativo e finalità
Con la Deliberazione 629/2017/R/EEL, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha definito per i venditori un meccanismo di riconoscimento degli oneri della morosità relativi ai conguagli della componente AE e delle componenti A di cui ai commi 70.1 e 70.1bis del TIT fatturati sulla base degli aggiornamenti degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica con riferimento alle annualità 2014 e 2015 (di seguito: “meccanismo riconoscimento crediti non riscossi”).
I venditori possono presentare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) apposita istanza di partecipazione al meccanismo con riferimento ai suddetti crediti non riscossi relativi alle fatture, o alle singole rate, con termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione.
Ai sensi del comma 5.2 della Deliberazione sopra citata, condizioni necessarie per la partecipazione al meccanismo sono:
- che l’istanza di partecipazione si riferisca a tutti i crediti vantati dal venditore riferiti agli importi in relazione alle partite derivanti dall’applicazione della componente AE e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1 bis del TIT di competenza 2014 e 2015;
- che i venditori non si trovino in stato di fallimento, né siano sottoposti ad altra procedura concorsuale, quale la liquidazione coatta, il concordato preventivo anche se in condizioni di continuità aziendale;
- che i venditori abbiano effettuato i pagamenti degli importi di cui al comma 2.5 della delibera in oggetto. Qualora il venditore che presenta istanza non sia anche utente del trasporto, il presente requisito deve essere soddisfatto dall’utente del trasporto che assicura l’esecuzione dei suoi contratti di fornitura con i clienti finali.
Con il chiarimento del 18/04/2019 l’ARERA ha riconosciuto a ciascun venditore la possibilità di comunicare alla CSEA, per le suddette annualità, la propria volontà a partecipare al meccanismo anche senza presentare nella prima sessione di riconoscimento le informazioni rilevanti per il calcolo dell’ammontare da riconoscere. Tali informazioni potranno essere presentare nelle sessioni di aggiornamento successive alla prima, che avranno luogo a partire dall’anno 2020.
Modalità operative degli adempimenti verso la CSEA
Per consentire l’operatività del “meccanismo riconoscimento crediti non riscossi” la CSEA ha predisposto un apposito modulo “Istanza di partecipazione al meccanismo riconoscimento crediti non riscossi” che deve essere compilato in ogni sua parte, timbrato e sottoscritto dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa di vendita ed inviato, insieme ad un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrivente, tramite pec all’indirizzo eit@pec.csea.it.
Si precisa, altresì, che tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR 445/2000.
La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 sopra citato, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.
Tempistiche
Ciascun venditore che intenda partecipare al meccanismo dovrà inviare l’istanza di partecipazione secondo le modalità operative sopra descritte entro il giorno 30 aprile 2019.
Contatti
Per qualsiasi informazione è possibile contattare Alessandro Torti (e-mail alessandro.torti@csea.it; tel: 06-32101338) o Luca Longobardi (e-mail luca.longobardi@csea.it; tel: 06-32101389).
Il Direttore generale
Enrico Antognazza
Istanza di partecipazione al meccanismo di riconoscimento art.5 Delibera 629 – 2017