Aspetti normativi
Le deliberazioni 629/2017/R/EEL e 202/2019/R/EEL dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA), all’art. 3.6 dispongono l’obbligo per i venditori di restituire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) l’importo computato dall’impresa distributrice ai sensi del comma 2.3 lettera b) delle medesime delibere, nel caso in cui tale importo non possa essere restituito al cliente finale creditore.
In particolare, la deliberazione 629/2017/R/EEL disciplina le disposizioni per le annualità 2014 e 2015, mentre la deliberazione 202/2019/R/EEL per l’annualità 2017.
Ai fini dell’adempimento alle suddette diposizioni, ciascun esercente la vendita presenta alla CSEA un’istanza contenente le informazioni esplicitate nella sezione sottostante, secondo le modalità di seguito definite.
Modalità applicative degli adempimenti verso la CSEA
Esercenti la vendita
Ciascun esercente la vendita che debba restituire degli importi alla CSEA dovrà:
- compilare il file csv allegato alla presente circolare;
- compilare in ogni sua parte il “Modulo di dichiarazione importi da restituire” predisposto dalla CSEA ;
- inviare tramite pec (eit@pec.csea.it) il modulo sopra indicato, compilato, timbrato e sottoscritto dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa congiuntamente al documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente ed al file csv correttamente compilato.
Si precisa che il file csv è composto dai seguenti campi:
- Ragione Sociale Cliente Finale;
- Partita Iva Cliente Finale;
- Delibera di Riferimento;
- Anno di Competenza;
- Importo da restituire alla CSEA [€].
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
Tempistiche
Entro 60 giorni dall’emissione delle fatture di cui ai commi 2.5 e 2.6 delle deliberazioni 629/2017/R/EEL e 202/2019/R/EEL, i venditori che non hanno potuto liquidare al cliente finale creditore l’importo computato dall’impresa di distribuzione, dovranno effettuare la restituzione alla CSEA secondo le modalità riportate in precedenza.
Contatti
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ing. Alessandro Torti (alessandro.torti@csea.it; tel. +39 06 32101338) oppure l’Ing. Fabrizio Autero (fabrizio.autero@csea.it; tel. +39 06 32101393).
Il Direttore generale
Enrico Antognazza