Inquadramento normativo e finalità
Con l’art. 5 delle Deliberazioni 629/2017/R/EEL e 202/2019/R/EEL, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha definito per i venditori un meccanismo di riconoscimento degli oneri della morosità relativi ai conguagli della componente AE e delle componenti A di cui ai commi 70.1 e 70.1bis del TIT fatturati sulla base degli aggiornamenti degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica con riferimento alle annualità 2014, 2015 e 2017 (di seguito: “meccanismo”).
I venditori possono presentare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) apposita istanza di partecipazione al meccanismo con riferimento ai suddetti crediti non riscossi relativi alle fatture, o alle singole rate, con termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione.
Ai sensi del comma 5.2 della Deliberazione 629/2017/R/EEL e del comma 6.2 della Deliberazione 202/2019/R/EEL, si riportano le condizioni necessarie per la partecipazione al meccanismo:
- l’istanza di partecipazione deve riferirsi a tutti i crediti vantati dal venditore relativi agli importi dovuti in relazione alle partite derivanti dall’applicazione della componente AE e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1 bis del TIT di competenza 2014, 2015 e 2017;
- alla data di presentazione dell’istanza il venditore non deve trovarsi in stato di fallimento, né essere sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- alla data di presentazione dell’istanza il venditore deve aver effettuato i pagamenti degli importi di cui al comma 2.5 delle delibere in oggetto ed essere regolare nei pagamenti di tutte le componenti a copertura degli oneri generali di sistema fatturati dalle imprese distributrici. Qualora il venditore che presenta istanza non sia anche utente del trasporto, il presente requisito deve essere soddisfatto dall’utente del trasporto che assicura l’esecuzione dei suoi contratti di fornitura con i clienti finali.
Modalità operative e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA
Per consentire l’operatività del meccanismo, sul “Data Entry Elettrico” la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza di partecipazione ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di morosità di competenza di ciascun venditore.
Dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2020, ciascun esercente la vendita che intenda partecipare al meccanismo, attraverso il proprio account sul “Data Entry Elettrico”, dovrà:
- compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione dedicata alla presentazione delle istanze “Gestione Istanze”;
- effettuare il download del modulo predisposto dalla CSEA “Istanza di partecipazione al meccanismo di riconoscimento art 5 Delibere 629-2017 202-2019”;
- compilare il suddetto modulo in ogni sua parte;
- effettuare l’upload del modulo sopra indicato, compilato, timbrato e sottoscritto dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa di vendita;
- effettuare l’upload del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrivente;
- effettuare l’upload del csv contente le informazioni di dettaglio relative ai crediti non riscossi da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione;
- effettuare l’upload della relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del Testo integrato unbundling contabile (TIUC). Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.
Non sono ammessi al meccanismo i crediti non riscossi relativi a fatture già oggetto di altri meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità secondo quanto previsto dalla disciplina.
Si precisa, altresì, che tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR 445/2000.
La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 sopra citato, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.
Verifiche e tempistiche di pagamento
Come stabilito dall’art. 6.3 della Deliberazione 629/2017/R/EEL, la CSEA provvede, valutata positivamente la domanda di ammissione trasmessa dai venditori, a determinare e a riconoscere l’ammontare di morosità entro il 30 giugno 2020.
Contatti
Per qualsiasi informazione è possibile contattare Alessandro Torti (e-mail alessandro.torti@csea.it; tel: 06-32101338) o Davide Pallotto (e-mail davide.pallotto@csea.it; tel: 06-32101396).
Il Direttore generela
Luigi De Francisci