Con la circolare N. 6/2018/IDR la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ha definito le modalità operative in base alle quali i gestori del servizio idrico, ai sensi della deliberazione ARERA 897/2017/R/IDR, provvedono al versamento degli importi dovuti sul conto UI3 e all’invio delle informazioni per la richiesta di compensazione del bonus sociale idrico.
Fatte salve le modalità operative definite dalla circolare N. 6/2018/IDR, la presente introduce delle modifiche al tracciato standard (Allegato 1 e Allegato 1bis) del file formato .csv che ogni gestore dovrà predisporrere per la richiesta di compensazione del bonus sociale idrico. Pertanto, gli Allegati 2 e 2bis alla circolare N. 6/2018/IDR sono annullati e sostituiti dai suddetti Allegati 1 e 1bis.
Inoltre, con la deliberazione 227/2018/R/IDR l’ARERA ha integrato la precedente deliberazione 897/2017/R/IDR con due nuovi commi, 11.3 bis e 11.3 ter, i quali dispongono che:
- 11.3 bis L’importo definitivo riconosciuto al gestore potrà essere determinato e conguagliato da CSEA entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione del bonus sociale idrico solo dopo l’invio della relazione, di cui al successivo comma 11.3 ter, da parte dell’Ente di governo dell’Ambito territorialmente competente;
- 11.3 ter Gli Enti di governo dell’Ambito territorialmente competenti provvedono ad inviare a CSEA la relazione di validazione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di erogazione comunicando l’esito delle verifiche compiute sui dati e le informazioni comunicati dal gestore, relativi alla tariffa agevolata applicata e ai volumi fatturati.
In considerazione di ciò, si precisa che l’Ente di Governo dell’Ambito, diversamente da quanto indicato nella circolare N.6/2018/IDR, dovrà inviare la relazione di validazione (Allegato 2 alla presente circolare) una sola volta all’anno, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di erogazione del bonus sociale idrico.
Il Direttore generale
Andrea Ripa di Meana