Modalità applicative per l’attuazione delle disposizioni contenute all’art. 11.1 della deliberazione ARERA 462/2022/r/com in materia di esazione/erogazione delle partite relative al bonus gas e alla componente UG2 – disposizioni specifiche per il bimestre di fatturazione novembre/dicembre 2022
Inquadramento normativo e finalità
A partire dal 2021 si è verificato uno scenario di forte rialzo dei prezzi delle commodities energetiche, sia a livello nazionale che internazionale, ulteriormente acuito dal conflitto russo-ucraino. Tale circostanza ha determinato effetti negativi in termini di costo della materia energia e conseguenti interventi di carattere regolatorio, brevemente richiamati nella Circolare CSEA N. 43/2022/GAS del 24/10/2022.
Nell’ambito dei citati interventi di carattere regolatorio, è stata pubblicata dall’Autorità la delibera 462/2022/R/com che ha:
- confermato, con l’art.6 della delibera, l’applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2022 dei valori per gli elementi UG2c e UG2k già applicati a partire dal 1 luglio 2022,
- previsto, con l’art.7 della delibera, con riferimento al periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2022, l’applicazione di bonus integrativi i cui ammontari si sommano al bonus base,
- all’art.11 della delibera, dato mandato alla CSEA di definire con urgenza ed in deroga a quanto previsto dalla RTDG e dalla delibera 148/2022/R/gas, modalità operative provvisorie che consentano di anticipare le tempistiche di esazione/erogazione delle partite relative al bonus gas ed alla componente UG2, allineando per quanto possibile tali tempistiche a quelle previste al comma 10.1 della delibera in relazione alle componenti di cui alla RTTG.
Con riferimento a tali disposizioni, la CSEA ha pubblicato in data 24 ottobre 2022 la Circolare CSEA N. 43/2022/GAS in cui sono state fornite alle imprese di distribuzione interessate istruzioni operative specifiche relative all’invio delle dichiarazioni bimestrali per i periodi di fatturazione settembre-ottobre e novembre-dicembre 2022, al fine di poter dare attuazione alle disposizioni di cui all’art.11 delle del.462/2022 in tema di erogazioni “anticipate” per gli importi di bonus gas ed efferenti la componente UG2.
Successivamente, in considerazione del permanere di condizioni di sofferenza finanziaria denunciata dagli operatori e dalle principali associazioni nazionali di categoria del settore gas, è stata segnalata da parte di ARERA l’opportunità di prevedere, nel corso del mese di dicembre 2022, una sessione aggiuntiva di dichiarazione da parte delle imprese di distribuzione dei volumi fatturati nella prima parte del VI° bimestre 2022 al fine di consentire l’anticipazione delle erogazioni da parte di CSEA degli importi di tale bimestre relativi al bonus gas e UG2 già entro la fine del corrente anno.
Modalità e tempistiche di trasmissione dati alla CSEA e di regolazione economica
In virtù delle ultime disposizioni ricevute da parte dell’ARERA, si forniscono alle imprese di distribuzione del settore gas le modalità e le tempistiche da applicare per l’invio alla CSEA della dichiarazione bimestrale relativa al periodo di fatturazione novembre-dicembre 2022.
Tali modalità e tempistiche sostituiscono integralmente, solo per il bimestre novembre-dicembre 2022, quelle descritte nella precedente CIRCOLARE N.43/2022/GAS.
In particolare, per il suddetto bimestre, in alternativa alle modalità ordinarie, le imprese potranno inviare alla CSEA entro il termine del 13 dicembre 2022 la dichiarazione relativa ai volumi fatturati nel bimestre di riferimento, solamente per la quota parte già fatturata e che riusciranno a rendicontare alla data di invio della dichiarazione. Nell’ambito della dichiarazione trasmessa a CSEA entro tale termine dovrà essere escluso il caricamento del file csv relativo alle pratiche di Cmor.
Tali dichiarazioni saranno obbligatoriamente oggetto di rettifica da parte delle imprese e dovranno essere inviate alla CSEA entro il termine del 10 gennaio 2023.
La rettifica sarà necessaria per integrare la dichiarazione, inserendo:
- i volumi fatturati nel bimestre di riferimento dopo l’invio della dichiarazione effettuato entro il termine del 13 dicembre 2022;
- eventuali volumi fatturati nel bimestre prima dell’invio effettuato entro ili 13 dicembre 2022 e che l’impresa non ha avuto precedentemente modo di inserire in dichiarazione;
- Il file csv con il caricamento delle pratiche di Cmor.
Con riferimento alle tempistiche di erogazione da parte della CSEA relativamente alle componenti UG2C e GS/bonus gas, per il bimestre novembre-dicembre 2022:
- per le imprese che avranno rispettato il termine di invio della dichiarazione del 13 dicembre 2022, le relative erogazioni verranno effettuate, previa istruttoria da parte di CSEA, entro la fine del mese di dicembre 2022;
- le erogazioni relative agli ammontari economici risultanti dalle rettifiche del medesimo bimestre giunte alla CSEA entro il termine del 10 gennaio 2023, verranno effettuate entro il termine del mese di gennaio 2023.
Diversamente, per le imprese che non hanno rispettato i succitati termini di invio delle dichiarazioni, i termini di erogazione sopra rappresentati non potranno essere rispettati.
Le tempistiche di esazione delle partite a debito degli operatori rimarranno quelle canoniche previste dalla regolazione vigente, a prescindere dalla data di invio della dichiarazione.
Con riferimento alle imprese che a inizio dicembre intendono trasmettere la rettifica della dichiarazione settembre/ottobre 2022, secondo quanto disposto dalla circolare CSEA N. 43/2022/GAS, nel caso in cui le medesime imprese volessero altresì inviare entro la data del 10 dicembre la dichiarazione relativa al bimestre novembre/dicembre 2022, si richiede di procedere secondo le modalità di seguito rappresentate:
- compilazione, generazione del riepilogativo ed invio della rettifica relativa al bimestre settembre/ottobre 2022;
- solo dopo aver inviato la dichiarazione di cui al precedente punto, provvedere alla generazione del riepilogativo e all’invio della dichiarazione relativa al bimestre novembre/dicembre 2022.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del Meccanismo
In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al Meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:
- regolarità in tema di normativa antimafia;
- regolarità in materia di unbundling;
- regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
- regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).
Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato.
La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal Codice civile.
Il cedente è tenuto ad informare espressamente il cessionario dei suddetti controlli e del conseguente blocco del pagamento in caso di irregolarità riscontrate dalla CSEA nei confronti del cedente e/o del cessionario, dando atto di tale informativa nella notifica della cessione.
Contatti
Per qualsiasi informazione di natura procedurale è possibile contattare i seguenti recapiti:
Dott.ssa Arianna Poletti Quaglia (arianna.polettiquaglia@csea.it; tel. +39 3358432864), Ing. Chiara Della Corte (chiara.dellacorte@csea.it; tel. +39 3316954904), Dott. Jacopo Bottone (jacopo.bottone@csea.it; tel. +39 3666155668).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti