Meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi dai venditori di cui alle Deliberazioni ARERA 629/2017/R/EEL e 202/2019/R/EEL
Inquadramento normativo e finalità
Con l’art. 5 delle Deliberazioni 629/2017/R/EEL e 202/2019/R/EEL, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha definito per i venditori un meccanismo di riconoscimento degli oneri della morosità relativi ai conguagli della componente AE e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1bis del TIT 2012-2015 fatturati sulla base degli aggiornamenti degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica con riferimento alle annualità 2014, 2015 e 2017 (di seguito: “meccanismo”).
I venditori possono presentare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) apposita istanza di partecipazione al meccanismo con riferimento ai suddetti crediti non riscossi relativi alle fatture, o alle singole rate, con termini di pagamento scaduti da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione.
Ai sensi del comma 5.2 della Deliberazione 629/2017/R/EEL e delle integrazioni di cui al comma 6.2 della Deliberazione 202/2019/R/EEL, si riportano le condizioni necessarie per la partecipazione al meccanismo:
- l’istanza di partecipazione deve riferirsi a tutti i crediti vantati dal venditore relativi agli importi dovuti in relazione alle partite derivanti dall’applicazione della componente AE e delle disposizioni di cui ai commi 70.1 e 70.1 bis del TIT di competenza 2014, 2015 e 2017;
- alla data di presentazione dell’istanza il venditore non deve trovarsi in stato di fallimento, né essere sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- alla data di presentazione dell’istanza il venditore deve aver effettuato i pagamenti degli importi di cui al comma 2.5 delle delibere in oggetto ed essere regolare nei pagamenti di tutte le componenti a copertura degli oneri generali di sistema fatturati dalle imprese distributrici. Qualora il venditore che presenta istanza non sia anche utente del trasporto, il presente requisito deve essere soddisfatto dall’utente del trasporto che assicura l’esecuzione dei suoi contratti di fornitura con i clienti finali.
Modalità operative e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA
Per consentire l’operatività del meccanismo, sul “Data Entry Elettrico” la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza di partecipazione ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di morosità di competenza di ciascun venditore.
Entro il 2 maggio 2023, ciascun esercente la vendita che intenda partecipare al meccanismo, attraverso il proprio account sul “Data Entry Elettrico”, dovrà:
- compilare l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”;
- effettuare il download del modello debitamente compilato;
- effettuare l’upload del suddetto modello firmato digitalmente dal soggetto sottoscrivente;
- effettuare l’upload di tutta la documentazione richiesta a supporto dell’istanza di partecipazione.
Non sono ammessi al meccanismo i crediti non riscossi relativi a fatture già oggetto di altri meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità secondo quanto previsto dalla regolazione.
Si precisa, altresì, che tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR 445/2000.
La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 sopra citato, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.
Verifiche e tempistiche di pagamento
Come stabilito dall’art. 6.3 della Deliberazione 629/2017/R/EEL, la CSEA provvede, valutata positivamente la domanda di ammissione trasmessa dai venditori, a determinare e a riconoscere l’ammontare di morosità entro il 30 giugno 2023.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo
In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:
- regolarità in tema di normativa antimafia;
- regolarità in materia di unbundling;
- regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
- regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).
Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.
La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.
Contatti
Per qualsiasi informazione è possibile contattare Davide Pallotto (davide.pallotto@csea.it; tel: 335 610 6348).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti