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CIRCOLARE N. 24/2023/GAS

29 Maggio 2023

Nuove modalità operative per la compilazione delle dichiarazioni rese alla CSEA sul Data Entry Gas dalle Imprese di Distribuzione e modalità applicative per l’attuazione delle disposizioni contenute all’art. 9 della deliberazione ARERA 134/2023/R/com in materia di anticipazione delle tempistiche di erogazione delle partite economiche relative al bonus gas e alla componente UG2 fino al mese di luglio 2023

 Inquadramento normativo e finalità                         

In data 29 dicembre 2022, l’Autorità ha pubblicato l’aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il triennio 2023-2025 (ALL. A del. 737/2022/R/gas), con il quale viene approvata la nuova versione della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione (RTDG).

L’Articolo 73 prevede che le imprese di distribuzione versano alla Cassa, con cadenza mensile, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la relativa fatturazione il gettito delle componenti a debito.

L’Articolo 73.6 prevede che, qualora si verifichino situazioni in cui la componente UG2 negativa e le compensazioni di Bonus gas comportino potenziali criticità finanziarie per le imprese distributrici, la CSEA possa definire, su mandato dell’Autorità, modalità operative provvisorie al fine di anticipare le tempistiche di erogazione di tali importi.

Parallelamente, con la delibera 735/2022/R/gas (art. 10), l’Autorità ha dato mandato alla CSEA di applicare, in deroga a quanto previsto dalla RTDG e dalla delibera 148/2022/R/gas, modalità operative provvisorie che consentano di anticipare fino alle fatture emesse entro il termine del mese di aprile 2023, contenenti i consumi relativi al I trimestre 2023 ed eventuali conguagli di consumi precedenti, le tempistiche di esazione/erogazione delle partite relative al bonus gas e alla componente UG2, sulla scorta di quanto già previsto dalla medesima Cassa.

Successivamente, con la delibera 134/2023/R/com del 30 marzo 2023, l’ARERA, all’articolo 9, ha ulteriormente dato mandato alla Cassa di applicare, in deroga a quanto previsto dalla RTDG, modalità operative provvisorie che consentano di anticipare, con riferimento alle fatture emesse fino al mese di luglio 2023, contenenti i consumi relativi al II trimestre 2023 ed eventuali conguagli di consumi precedenti, le tempistiche di erogazione delle partite relative al bonus gas e alla componente UG2.

Tutto ciò premesso, anche in continuità con quanto previsto dalle circolari nn. 47 e 48 del 2022 e n. 6 del 2023 ed in attuazione alle previsioni di cui all’art. 9 della del. 134/2023/R/com, tramite la presente circolare si indicano, alle imprese di distribuzione del settore gas:

  • le nuove modalità operative per la compilazione e il successivo invio delle dichiarazioni mensili, relativamente al fatturato di ciascun mese a partire da maggio 2023;
  • modalità e tempistiche di trasmissione dati alla CSEA e di regolazione economica.

Nuove modalità operative per la compilazione e il successivo invio delle dichiarazioni mensili: UG2c, UG2c parte 2) – del.148/22, UG3INT, UG3UI, UG3FT, RE, RS, UG1, GS

A partire dal mese di fatturazione di maggio 2023, le imprese di distribuzione dovranno procedere all’invio della dichiarazione dei volumi fatturati con cadenza mensile.

Nel Data Entry Gas della CSEA, nella pagina “Gestione Modelli”, vengono messi a disposizione i nuovi modelli relativi alla competenza del II trimestre 2023 nei quali l’impresa dovrà inserire, per ciascun mese di competenza, i relativi volumi.

Dunque, a partire dal fatturato emesso nel mese di maggio 2023, ciascuna impresa di distribuzione dovrà procedere con la compilazione:

  1. dei nuovi modelli (opzionabili, a monte, per mese di competenza) UG2c, UG2c parte 2) – del.148/22, UG3INT, UG3UI, UG3FT, RE, RS, UG1, GS, attraverso l’indicazione dei relativi dati fisici fatturati (Volumi in Smc/PdR), in relazione ai periodi di competenza dal 1° aprile 2023. Per tali competenze, l’operatore dovrà selezionare, oltre ai consueti campi (“Anno di Fatturazione”, “Tipo Periodo di Fatturazione”, “Periodo di Fatturazione”, “Delibere Aliquote per Competenza” e “Modello per Componente”), anche i nuovi campi “Tipo Periodo Competenza” e “Periodo Competenza”. Una volta opzionato, a monte, il periodo di competenza mensile, i nuovi modelli permetteranno all’impresa di dichiarare i dati fisici fatturati (Volumi in Smc/PdR) con un livello di dettaglio maggiore. Infatti, all’interno del modello, dovranno essere inseriti i volumi riferiti al singolo mese di competenza;
  2. dei vecchi modelli UG2c, UG2c parte 2) – del.148/22, UG3INT, UG3UI, UG3FT, RE, RS, UG1, GS, attraverso l’indicazione dei relativi dati fisici fatturati (Volumi in Smc/PdR), in relazione ai singoli periodi di competenza trimestrale fino al 31/03/2023;
  3. del modello Riepilogativo, con riferimento a ciascun mese di fatturazione.

Modalità e tempistiche per l’invio delle dichiarazioni mensili alla CSEA per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023 e relative regolazioni economiche

Le imprese potranno procedere all’invio della dichiarazione dei volumi fatturati nel mese di riferimento entro i termini riportati nella colonna (b) della Tabella A. Per le imprese che avranno rispettato tale termine, le erogazioni afferenti le partite relative al bonus gas e alla componente UG2 verranno effettuate, previa istruttoria da parte di CSEA, rispettivamente entro la fine dei mesi di giugno, luglio e agosto 2023 (vedi colonna (c) della Tabella A).

Nell’eventualità in cui alla data di invio della dichiarazione, l’impresa non riesca a rendicontare tutti i dati fisici fatturati nei rispettivi mesi, si precisa che è sempre disponibile, sul Data Entry Gas, lo strumento della rettifica. Per quanto riguarda le modalità operative per procedere con l’eventuale rettifica, si rimanda alla procedura descritta nella circolare CSEA 6/2023 con l’unica differenza che la richiesta di rettifica e la successiva compilazione faranno riferimento al singolo mese di fatturazione e non più al bimestre.

 In ultimo, secondo quanto disciplinato dall’art. 73 dell’Allegato A alla del. 737/2022/R/gas, le imprese distributrici hanno l’obbligo di versare a CSEA, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la relativa fatturazione il gettito delle componenti a debito (vedi colonna (d) della Tabella A)

Tabella A – Tempistiche di dichiarazione e di regolazione economica

Mese dichiarativo Termine di invio della dichiarazione Termine di erogazione bonus e componente UG2 Termine di esazione delle componenti a debito
(a) (b) (c) (d)
Maggio 2023 16/06/2023 30/06/2023 15/07/2023
Giugno 2023 14/07/2023 31/07/2023 15/08/2023
Luglio 2023 14/08/2023 31/08/2023 15/09/2023

 Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del Meccanismo

Per quanto riguarda le condizioni e le modalità di gestione degli atti di cessione del credito si rimanda alla CIRCOLARE N. 20/2023/COM del 16/05/2023.

Contatti

Per qualsiasi informazione di natura procedurale è possibile contattare i seguenti recapiti:

Dott.ssa Arianna Poletti Quaglia (arianna.polettiquaglia@csea.it; tel. +39 335 8432864), Ing. Chiara Della Corte (chiara.dellacorte@csea.it; tel. +39 331 6954904), Dott. Jacopo Bottone (jacopo.bottone@csea.it; tel. +39 366 6155668); Dott. Davide Addari (davide.addari@csea.it; tel. +39 366 6339687).

 

 

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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