Riconoscimento dei minori ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni tariffarie previste per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi
Con le deliberazioni 503/2021/R/com e s.m.i e 2/2023/R/com e s.m.i. (che ha modificato la deliberazione 111/2021/R/com) l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha prorogato, le agevolazioni disposte a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi:
- site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16 e di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio che abbiano dichiarato , entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato a seguito dei suddetti eventi sismici, fino alla data del 31 dicembre 2023;
- site in una “zona rossa” individuata mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018, fino alla data del 31 dicembre 2023;
- site nelle SAE, ovvero nei MAPRE, ivi incluse le utenze e forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture e site nelle aree di accoglienza temporanea allestite dai Comuni e negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione colpita fino alla data di richiesta di cessazione o voltura d’utenza.
Tra gli aspetti disciplinati, l’Autorità con la deliberazione 252/2017/R/com ha, altresì, definito le modalità di compensazione, a favore dei gestori del SII e degli esercenti la vendita e il servizio di distribuzione nei settori elettrico, del gas naturale e dei gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei minori ricavi derivanti dall’applicazione delle suddette agevolazioni.
In particolare, con la suddetta deliberazione, l’ARERA ha disposto che:
- i minori ricavi conseguiti dalle imprese distributrici di energia elettrica e dagli esercenti la vendita e derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5.1, lettera b), 6.1, lettere a), b) e d), 7.1, lettera b), 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, lettera b), e 7.7, nonché
- i minori ricavi conseguiti dalle imprese distributrici di gas naturale e dagli esercenti la vendita e derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8.1, lettera a), 9.1, lettera a), 10.1, 10.3, e 10.4, nonché
- i minori ricavi conseguiti dalle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 ed ai commi 12.1 e 12.3
siano compensati dalla CSEA, sulla base delle informazioni fornite dagli operatori secondo le modalità definite dalla Cassa medesima.
In allegato alla presente sono disponibili, relativamente all’anno 2022, i seguenti file:
- “distributori EE-2022”: di pertinenza delle imprese distributrici di energia elettrica;
- “venditori EE-2022”: di pertinenza degli esercenti la maggior tutela e degli esercenti la vendita di energia elettrica;
- “distributori GN-2022”: di pertinenza delle imprese distributrici di gas naturale;
- “vendita GN-2022”: di pertinenza degli esercenti la vendita di gas naturale;
- “fornitori GDdN-2022”: di pertinenza delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate;
- “Dettaglio mancati ricavi -2022”: file da compilare obbligatoriamente da parte di tutti gli operatori.
I suddetti file, debitamente compilati in tutte le parti evidenziate in verde, dovranno essere trasmessi entro il 30 settembre 2023 all’indirizzo PEC perequazioni@pec.csea.it unitamente ai seguenti allegati:
- ALLEGATO 1: dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di apposita procura/delega;
- ALLEGATO 2: modulo di procura/delega, di conferimento nei necessari poteri, nel pieno rispetto della normativa interna dell’Impresa istante. In luogo del modello di “Procura/delega” potrà essere inviata anche l’eventuale procura notarile rilasciata in favore della persona fisica dichiarante.
Si precisa che le caselle di colore grigio contengono le formule che determinano l’importo totale per il quale viene chiesto il rimborso e, pertanto, non potranno essere modificate.
Eventuali aggiornamenti relativi agli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 dovranno essere trasmessi entro il predetto termine del 30 settembre 2023, utilizzando la modulistica disponibile in allegato alle circolari CSEA N. 25/2018/COM, N. 23/2019/COM , N. 32/2020/COM , N. 26/2021/ELT/GAS e N. 28/2022/ELT/GAS specificando se si tratta di variazioni dei dati in precedenza trasmessi o di inoltro dei dati aggiornati riferiti a ciascuna annualità.
La Cassa potrà avanzare richieste di integrazioni documentali e procedere, anche ai sensi degli artt. 17.4, 17.9, 18.4 e 19.4 della deliberazione ARERA 252/2017/R/com e s.m.i., a verifiche (anche in sede di ispezioni) del rispetto dell’obbligo di dare separata evidenza dei minori ricavi derivanti dall’applicazione delle agevolazioni, nonché agli ulteriori controlli che riterrà necessari per il riconoscimento delle partite da rimborsare.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo
In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:
- regolarità in tema di normativa antimafia;
- regolarità in materia di unbundling;
- regolarità contabile (pagamenti nei confronti di CSEA);
- regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti di CSEA).
Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato.
La CSEA si riserva, da ultimo, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.
Il cedente è tenuto a informare espressamente il cessionario dei suddetti controlli e che in caso di irregolarità riscontrate dalla CSEA nei confronti del cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato, dando atto di tale informativa nella notifica della cessione.
Si precisa che, nel caso in cui l’atto di cessione del credito sia notificato in data successiva rispetto al provvedimento di autorizzazione all’erogazione della CSEA, non si potrà dare seguito al pagamento, in favore del cessionario, fino al nuovo provvedimento di autorizzazione all’erogazione, da emettersi nel rispetto delle norme ordinamentali interne della CSEA.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.
Contatti
Per eventuali chiarimenti in merito è possibile contattare la Dott.ssa Carmela Autiero (e-mail carmela.autiero@csea.it; tel.: +39 366 6155653) o l’Ing. Maria Grazia Pizzo (e-mail: mariagrazia.pizzo@csea.it; tel.: +39 335 6106583).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti