Meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili serviti – Deliberazioni ARERA 370/2012/R/eel, 456/2013/R/eel, 538/2016/R/eel, 485/2018/R/eel e 356/2020/R/eel e ss.mm.ii.
Inquadramento normativo e finalità
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) con le deliberazioni 370/2012/R/eel, 456/2013/E/eel, 538/2016/R/eel, 485/2018/R/eel e 356/2020/R/eel, come successivamente modificate, ha definito il meccanismo di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili (di seguito: meccanismo).
La partecipazione al meccanismo da parte degli esercenti la salvaguardia, in ottemperanza a quanto previsto dalle suddette deliberazioni, è consentita previa presentazione di apposita istanza di partecipazione mediante la modulistica messa a disposizione dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA).
Pertanto, con la presente Circolare la CSEA definisce le modalità di trasmissione delle domande di ammissione al meccanismo per la sessione annuale relativa all’anno 2023.
Modalità e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA
Per consentire l’operatività del meccanismo, sul “Data Entry Elettrico”, la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione della domanda di ammissione ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di reintegrazione di competenza di ciascun esercente la salvaguardia (vedi “Manuale Meccanismo reintegrazione Salvaguardia – Del. 370 – Istanza 2023” disponibile nella sezione Manuali all’indirizzo web https://dataentry.csea.it/DataEntryElettrico).
Entro il 30 novembre 2023 ciascun esercente la salvaguardia, attraverso il proprio account sul “Data Entry Elettrico”, dovrà:
- compilare ed effettuare il download dell’apposito modello dichiarativo messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”;
- effettuare l’upload del suddetto modello debitamente firmato digitalmente;
- effettuare l’upload dalla relazione di una società di revisione legale;
- effettuare l’upload di tutta la documentazione richiesta a supporto dell’istanza di partecipazione.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, ai sensi dell’art. 75.
La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come previsto dal proprio “Regolamento per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive”, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.
Verifiche e tempistiche di pagamento
Come stabilito dall’art. 5.2 lett. b) della deliberazione 370/2012/R/eel e dall’art. 2.13 lett. b) della deliberazione 456/2013/E/eel la CSEA provvederà a determinare ed a regolare l’ammontare di reintegrazione ARi a valere sul conto di cui all’art. 56 dell’Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel e ss.mm.ii. (TIT), “Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio di salvaguardia”, entro il 31 gennaio 2024 per le annualità di competenza 2008-2013 ed entro il 31 dicembre 2023 per le annualità di competenza 2014-2021.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo
Le cessioni del credito in relazione a tale meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/COM, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.
Contatti
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il referente dell’Ufficio Attuazione Regolazione Elettricità, Davide Pallotto (indirizzo e-mail: davide.pallotto@csea.it; tel.: +39 335 610 6348).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti