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CIRCOLARE N. 11/2024/ELT

28 Febbraio 2024

Meccanismo unico di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete di cui alla Deliberazione ARERA 119/2022/R/eel per la sessione annuale – anno 2024

Inquadramento normativo e finalità

Con la deliberazione 119/2022/R/eel (di seguito: Deliberazione) l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha istituito il meccanismo unico di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete (di seguito: Meccanismo), abrogando la deliberazione 50/2018/R/eel.

Nello specifico, il Meccanismo è finalizzato al riconoscimento dei crediti maturati dal 1° gennaio 2016 e relativi sia agli oneri generali di sistema (OGdS) non riscossi dagli utenti del servizio di trasporto e già versati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), sia agli oneri di rete (OdR) (fino all’adozione di specifici interventi, anche di carattere legislativo, finalizzati ad una diversa gestione della catena di riscossione degli OGdS e del sistema di garanzie a esso correlata).

Il dettaglio dei crediti ammessi è definito all’art. 3 dell’Allegato A alla Deliberazione (di seguito: Allegato A).

Si specifica che, ai sensi dell’art. 3.4 dell’Allegato A, annualmente ciascuna impresa distributrice:

  1. può partecipare al meccanismo in relazione a crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili inerenti a contratti di trasporto:
    • risolti da almeno 6 (sei) mesi:
      • per inadempimenti degli utenti del trasporto connessi ai pagamenti o alla gestione delle garanzie da parte degli utenti del trasporto, ai sensi del capitolo 5 dell’allegato B alla deliberazione 268/2015/R/eel;
      • per cui sia intervenuta una causa che abbia prevenuto e reso impossibile il ricorso alla procedura di risoluzione prevista dalla deliberazione 268/2015/R/eel;
    • che non è stato possibile risolvere per effetto d’una norma prevista dalla legislazione in tema di crisi d’impresa;
  2. ha diritto a ricevere da CSEA l’ammontare di reintegrazione definito all’art. 4 dell’Allegato A.

La partecipazione al Meccanismo, in base a quanto stabilito dall’art. 2.3 dell’Allegato A, è consentita previa presentazione di istanza di partecipazione a CSEA mediante la modulistica resa disponibile dalla stessa.

Pertanto, con la presente Circolare CSEA definisce le modalità di trasmissione delle domande di ammissione al Meccanismo per la sessione annuale relativa all’anno 2024.

Modalità operative e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA

Per consentire l’operatività del Meccanismo, sul “Data Entry Elettrico”, CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione della domanda di ammissione al meccanismo ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di reintegrazione di competenza di ciascuna impresa distributrice (vedi “Manuale Meccanismo reintegrazione OGdS e OdR – Del. 119 – Istanza 2024” disponibile nella sezione Manuali all’indirizzo web https://dataentry.csea.it/DataEntryElettrico).

Entro il 30 aprile 2024 ciascuna impresa distributrice che intenda partecipare al meccanismo, attraverso il proprio account sul “Data Entry Elettrico”, dovrà:

  1. compilare ed effettuare il download dell’apposito modello dichiarativo messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”;
  2. effettuare l’upload del suddetto modello debitamente firmato digitalmente;
  3. effettuare l’upload dalla relazione di una società di revisione legale;
  4. effettuare l’upload di tutta la documentazione richiesta a supporto dell’istanza di partecipazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 5.2 dell’Allegato A.

Sulla base delle disposizioni contenute all’art. 4.8 dell’Allegato A, qualora un’impresa distributrice che abbia presentato istanza di partecipazione negli anni precedenti (ivi comprese le istanze di partecipazione ai meccanismi di cui alle deliberazioni ARERA 50/2018/R/eel e 461/2020/R/eel) non richieda l’ammissione al meccanismo in un anno successivo a quello in cui ha presentato istanza, la stessa impresa è comunque tenuta a comunicare e a versare a CSEA, nei tempi previsti, eventuali partite riscosse successivamente al riconoscimento dell’ammontare di reintegrazione, pena l’applicazione, in caso di versamenti tardivi, di quanto previsto ai sensi dell’art. 6.3 dell’Allegato A.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

L’impresa distributrice partecipante è tenuta a registrare e archiviare tutta la documentazione rilevante per la determinazione dell’ammontare di reintegrazione e delle condizioni di ammissibilità ed efficienza, anche al fine di messa a disposizione all’ARERA e a CSEA nell’ambito di successivi controlli anche a campione.

CSEA, ferme restando le modalità che saranno definite dall’ARERA sulla base di quanto previsto dall’art. 7.7 dell’Allegato A, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come previsto dal proprio “Regolamento per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive”, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Verifiche e tempistiche di pagamento

Come stabilito dall’art. 6.1 dell’Allegato A, CSEA provvederà:

  • entro il 28 giugno 2024, a verificare la completezza delle istanze di partecipazione e a comunicare, a ciascuna impresa distributrice partecipante, il valore dell’ammontare di reintegrazione determinato;
  • entro il 30 settembre 2024, a liquidare l’ammontare determinato (alle condizioni previste dall’art. 13, comma 7, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della CSEA di cui all’Allegato A alla deliberazione 297/2017/A), richiedendo il versamento degli importi riscossi successivamente al riconoscimento dell’ammontare per gli anni precedenti, entro 30 giorni dalla richiesta.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

Le cessioni del credito in relazione a tali meccanismi saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/com, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il referente dell’Ufficio Attuazione Regolazione Elettricità, Davide Pallotto (indirizzo e-mail: davide.pallotto@csea.it; tel: 335 610 6348).

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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