Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 18/2024/ELT

2 Aprile 2024

Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici (Delibera 32/2021/R/EEL)

Aspetti normativi

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA), con la Deliberazione 32/2021/R/EEL (di seguito: Delibera), ha definito il Meccanismo di riconoscimento a favore degli utenti del trasporto (di seguito UdT) degli oneri generali di sistema (di seguito: OGdS) non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici (di seguito: Meccanismo).

Si specifica che ai sensi della Delibera ciascun UdT può partecipare al Meccanismo in relazione agli OGdS, non riscossi e già versati alle imprese distributrici, esposti in fatture emesse a clienti finali a partire dal 1° gennaio 2020 e relativi a:

  1. contratti di trasporto in essere al momento della trasmissione dell’istanza di partecipazione;
  2. contratti di trasporto risolti al momento della trasmissione dell’istanza di partecipazione.

Nel caso in cui una controparte commerciale (di seguito: CC) chieda al proprio UdT, che serve o ha servito punti di prelievo ad essa associati, il riconoscimento di OGdS ascrivibili al Meccanismo, l’UdT è tenuto a partecipare al suddetto Meccanismo.

L’UdT partecipante al Meccanismo può scegliere alternativamente il riconoscimento:

  1. in regime ordinario;
  2. in regime semplificato.

Ai fini della partecipazione al Meccanismo ciascun UdT presenta alla CSEA un’istanza di partecipazione, contenente le informazioni previste al Titolo II dell’Allegato A alla Delibera, secondo le modalità sotto riportate.

ATTENZIONE: si fa presente che, a decorrere dall’istanza 2024, è previsto che l’Utente del Trasporto effettui il caricamento di un ulteriore file in formato csv; per maggiori dettagli si rimanda al manuale utente allegato.

Modalità applicative degli adempimenti verso la CSEA

Regime ordinario

Per consentire l’operatività del Meccanismo di riconoscimento, sul Data Entry Elettrico la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo del relativo ammontare di competenza di ciascun UdT.

Dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, ciascun UdT che intenda partecipare al Meccanismo, attraverso il proprio account sul Data Entry Elettrico (vedi Manuale Utente “Meccanismo riconoscimento OGdS Venditori”) dovrà:

  1. compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione dedicata alla presentazione delle istanze “Gestione Istanze”;
  2. in caso di rappresentante negoziale, effettuare l’upload del documento d’identità in corso di validità del delegato e la procura;
  3. effettuare l’upload della documentazione attestante la sussistenza di specifiche procedure aziendali di gestione della morosità e tutela del credito nel periodo temporale di competenza degli importi ARUdT, OGdS oggetto della sessione, secondo quanto stabilito all’art. 5.2, lettera d), dell’Allegato A alla Delibera (qualora l’istanza dovesse riguardare esclusivamente le restituzioni è possibile fornire una dichiarazione in merito in sostituzione delle predette procedure);
  4. effettuare l’upload della documentazione attestante le dichiarazioni assunte dalle CC per le quali l’UdT è tenuto a verificare la coerenza tra quanto dichiarato dalle stesse in ordine agli OGdS non riscossi e le fatture di trasporto emesse dalle imprese distributrici in cui sono fatturati gli OGdS per cui si chiede il riconoscimento secondo quanto stabilito all’art. 5.2, lettera g), dell’Allegato A alla Delibera;
  5. effettuare l’upload della relazione della società di revisione legale secondo quanto stabilito all’art. 5.2, lettera h), dell’Allegato A alla Delibera (qualora l’istanza dovesse riguardare esclusivamente le restituzioni è possibile fornire una dichiarazione in merito in sostituzione della relazione della società di revisione legale);
  6. effettuare l’upload del file CSV contenente i dati riferiti ai contratti di trasporto risolti;
  7. effettuare l’upload della documentazione attestante l’evidenza della cessazione dei contratti di trasporto;
  8. effettuare l’upload del file CSV contenente, per ciascuna CC, il totale degli OGdS oggetto di richiesta e/o restituzione.
  9. effettuare l’upload del file CSV contenente le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle singole CC interessate.

Attenzione: le istanze presentate, se corredate da documentazione errata e/o incompleta, saranno considerate inammissibili.

Si precisa che:

  • per quanto riguarda gli OGdS che si riferiscono alle fatture emesse nei primi mesi dell’anno 2023 e scadute da almeno 12 mesi potranno essere inseriti facoltativamente nella presente sessione oppure, in alternativa, in quelle successive;
  • l’UdT che opta per il riconoscimento dell’ammontare in regime ordinario di cui ai commi 3.1 a 3.12 dell’Allegato A alla Delibera, è tenuto a registrare e archiviare quanto prescritto all’art. 5.4 del predetto Allegato, in funzione di futuri eventuali controlli da parte dell’Autorità; le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle singole CC devono essere presentate mediante le modalità indicate nel manuale utente che prevedono la compilazione di un apposito file CSV. È necessario compilare il CSV per tutte le controparti commerciali che hanno richiesto la partecipazione in almeno una delle sessioni precedenti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile allegare la documentazione attestante l’avvenuto inoltro della richiesta indirizzata alle controparti commerciali, volta ad ottenere la dichiarazione medesima (i.e. ricevuta di consegna della pec).

Qualora le dichiarazioni dovessero essere sottoscritte dal rappresentante negoziale, le medesime dovranno essere accompagnate da idoneo documento d’identità in corso di validità del delegato, nonché dalla procura.

Nel caso in cui la CC dichiari di non aver recuperato nessun importo relativo a sessioni precedenti già concluse, dovrà fornire un’analisi dei crediti che sono stati richiesti e dello stato di recupero degli stessi. In caso contrario, l’UdT dovrà allegare la documentazione attestante l’avvenuto inoltro della richiesta alla CC, volta ad ottenere la dichiarazione medesima (i.e. ricevuta di consegna della pec).

Attenzione: La CSEA segnalerà all’Autorità tutte le CC che non forniranno le dichiarazioni sostitutive ovvero che le forniranno dichiarando di non aver recuperato alcun importo senza allegare una dettagliata analisi dello stato del recupero del credito.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come previsto dal proprio “Regolamento per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive”, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Regime semplificato

Per consentire l’operatività del Meccanismo di riconoscimento, sul Data Entry Elettrico la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare relativo al Meccanismo di competenza di ciascun UdT.

Dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, ciascun UdT che intenda partecipare al suddetto Meccanismo, attraverso il proprio account sul Data Entry Elettrico (vedi Manuale Utente “Meccanismo riconoscimento OGdS Venditori”) dovrà:

  1. compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione dedicata alla presentazione delle istanze “Gestione Istanze”;
  2. in caso di rappresentante negoziale, effettuare l’upload del documento d’identità in corso di validità del delegato e la procura;
  3. effettuare l’upload della documentazione attestante la sussistenza di specifiche procedure aziendali di gestione della morosità e tutela del credito nel periodo temporale di competenza degli importi ARUdT, OGdS oggetto della sessione secondo quanto stabilito all’art. 5.3, lettera c), dell’Allegato A alla Delibera (qualora l’istanza dovesse riguardare esclusivamente le restituzioni è possibile fornire una dichiarazione in merito in sostituzione delle predette procedure);
  4. effettuare l’upload della documentazione attestante le dichiarazioni assunte dalle controparti commerciali per le quali l’UdT è tenuto a verificare la coerenza tra quanto dichiarato dalle CC in ordine agli OGdS non riscossi e le fatture di trasporto emesse dalle imprese distributrici in cui sono fatturati gli OGdS per cui si chiede il riconoscimento secondo quanto stabilito all’art. 5.3, lettera h), dell’Allegato A alla Delibera;
  5. effettuare l’upload della relazione della società di revisione legale secondo quanto stabilito all’art. 5.3, lettera i), dell’Allegato A alla Delibera (qualora l’istanza dovesse riguardare esclusivamente le restituzioni è possibile fornire una dichiarazione in merito in sostituzione della relazione della società di revisione legale);
  6. effettuare l’upload del file CSV contenente l’evidenza dei valori mediante i quali è effettuata la miglior stima degli OGdS non riscossi ai sensi del comma 4.2 dell’Allegato A alla Delibera;
  7. effettuare l’upload del file CSV di dettaglio con evidenza degli OGdS eventualmente oggetto di altri meccanismi di reintegrazione o, se non si è partecipato ad altri meccanismi di reintegrazione, è necessario inserire una dichiarazione in merito;
  8. effettuare l’upload del file CSV contenente i dati riferiti ai contratti di trasporto risolti;
  9. effettuare l’upload della documentazione attestante l’evidenza della cessazione dei contratti di trasporto;
  10. effettuare l’upload del file CSV contenente, per ciascuna CC, il totale degli OGdS oggetto di richiesta e/o restituzione.
  11. effettuare l’upload del file CSV contenente le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle singole CC interessate.

Attenzione: Le istanze presentate, se corredate da documentazione errata e/o incompleta, saranno considerate inammissibili.

Si precisa che:

  • per quanto riguarda gli OGdS che si riferiscono alle fatture emesse nei primi mesi dell’anno 2023 e scadute da almeno 12 mesi potranno essere inseriti facoltativamente nella presente sessione oppure, in alternativa, in quelle successive;
  • l’UdT che opta per il riconoscimento dell’ammontare in regime semplificato di cui all’art. 4 dell’Allegato A alla Delibera, è tenuto a registrare e archiviare, in funzione di futuri eventuali controlli da parte dell’Autorità quanto prescritto all’art. 5.5 del suddetto Allegato; le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle singole CC devono essere presentate mediante le modalità indicate nel manuale utente che prevedono la compilazione di un apposito file CSV. È necessario compilare il CSV per tutte le controparti commerciali che hanno richiesto la partecipazione in almeno una delle sessioni precedenti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile allegare la documentazione attestante l’avvenuto inoltro della richiesta indirizzata alle controparti commerciali, volta ad ottenere la dichiarazione medesima (i.e. ricevuta di consegna della pec).

Qualora le dichiarazioni dovessero essere sottoscritte dal rappresentante negoziale, le medesime dovranno essere accompagnate da idoneo documento d’identità in corso di validità del delegato, nonché dalla procura.

Nel caso in cui la CC dichiari di non aver recuperato nessun importo relativo a sessioni precedenti già concluse, dovrà fornire un’analisi dei crediti che sono stati richiesti e dello stato di recupero degli stessi. In caso contrario, l’UdT dovrà allegare la documentazione attestante l’avvenuto inoltro della richiesta alla CC, volta ad ottenere la dichiarazione medesima (i.e. ricevuta di consegna della pec).

Attenzione: La CSEA segnalerà all’Autorità tutte le CC che non forniranno le dichiarazioni sostitutive ovvero che le forniranno dichiarando di non aver recuperato alcun importo senza allegare una dettagliata analisi dello stato del recupero del credito.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come previsto dal proprio “Regolamento per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive”, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute. La CSEA si riserva, altresì, la facoltà di richiedere a ciascun UdT che abbia presentato domanda di ammissione al meccanismo, documentazione ulteriore rispetto a quella già fornita tramite il Data Entry Elettrico, che potrebbe rendersi necessaria ai fini della corretta quantificazione e liquidazione dell’ammontare di competenza dell’impresa richiedente, in conformità alla regolazione ARERA.

Tempistiche

Entro il 30 settembre 2024, la CSEA comunicherà all’ARERA ed a ciascun UdT per cui si è conclusa positivamente l’istruttoria, l’ammontare spettante sulla base del Meccanismo di riconoscimento.

Entro il 31 ottobre 2024, la CSEA liquiderà le relative partite, considerando anche quanto previsto all’art. 10.4 dell’Allegato A della Delibera, a valere sul “Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema” di cui all’art 3 della Delibera 50/2018/R/EEL.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del Meccanismo

In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:

  • regolarità in tema di normativa antimafia;
  • regolarità in materia di unbundling;
  • regolarità contabile (pagamenti nei confronti della CSEA);
  • regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti della CSEA).

Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, la CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.

La CSEA si riserva altresì, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.

Si precisa che, nel caso in cui l’atto di cessione del credito sia notificato in data successiva rispetto al provvedimento di autorizzazione all’erogazione della CSEA, non si potrà dare seguito al pagamento, in favore del cessionario, fino al nuovo provvedimento di autorizzazione all’erogazione, da emettersi nel rispetto delle norme ordinamentali interne della CSEA.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti dell’Ufficio Attuazione Regolazione Elettricità, Dott. Alessandro Scipioni (indirizzo e-mail alessandro.scipioni@csea.it) e Ing. Dario Romano (indirizzo e-mail dario.romano@csea.it).

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

Previous:
CIRCOLARE N. 11/2024/ELT
Next:
CIRCOLARE N. 19/2024/ELT/GAS
Close Search Window
Skip to content