Proroga del termine della raccolta dati di cui all’art. 92 della RQDG e chiarimenti in merito al rispetto dell’obbligo per gli anni 2020 e 2021
Con la circolare N.22/2024/GAS la CSEA ha pubblicato la modulistica utile per il versamento della penalità di cui all’art. 92 della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas – RQDG (All. A alla del. 569/2019/R/GAS e ss.mm.ii.), per gli anni 2020 e 2021, prevedendo quale termine ultimo per l’invio dell’istanza il 10 giugno 2024.
Con successiva comunicazione l’ARERA, in considerazione delle segnalazioni pervenute da parte di alcune imprese distributrici del gas nonché alla luce dei propri comunicati dell’11 e 26 marzo 2020, ha indicato alla CSEA gli accorgimenti da adottare per la determinazione delle penalità, di seguito riportati:
- per l’anno 2020, in considerazione del punto 3 della deliberazione 432/2020/R/gas e dell’estensione del periodo di emergenza a 11 mesi su 12 di detto anno, che può aver reso di fatto impraticabile per le imprese distributrici il rispetto dell’obbligo di cui all’art. 92 della RQDG, si dovrà procedere senza considerare le penalità eventualmente insorgenti da dichiarazioni con risposta negativa alla lettera e) e con valori non nulli alla lettera f) del modello pubblicato con circolare CSEA N.22/2024/GAS;
- per l’anno 2021, in considerazione del punto 3 della deliberazione 432/2020/R/gas e dell’estensione del periodo di emergenza a un numero di mesi non tale da ricoprire l’intero anno, si dovrà ammettere che le imprese possano indicare, in caso di risposta negativa alla lettera e), un valore numerico alla lettera f) del modello pubblicato con circolare CSEA N.22/2024/GAS valutato al netto di letture non effettuate per motivi di forza maggiore riconducibili all’emergenza COVID.
Tutto ciò premesso, al fine di consentire alle imprese di recepire tali chiarimenti, viene prorogato al 24 giugno 2024 il termine ultimo per l’invio delle istanze.
Le imprese distributrici che già hanno adempiuto all’invio dell’istanza nei termini previsti dalla circolare N.22/2024/GAS potranno procedere ad un nuovo invio dell’istanza, laddove si rendesse necessaria una rettifica dei dati ivi contenuti per effetto dei chiarimenti contenuti nella presente circolare.
Il Direttore Generale
Bernardo Pizzetti