Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 27/2024/ELT

28 Giugno 2024

Meccanismo di compensazione del rischio profilo degli esercenti la salvaguardia – art. 59 del TIV

Inquadramento normativo e finalità

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) all’art. 59 dell’Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel, Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza, valido dal 1° luglio 2024 (di seguito: TIV), ha definito il meccanismo di compensazione del rischio profilo degli esercenti la salvaguardia (di seguito: meccanismo).

La partecipazione al meccanismo da parte degli esercenti il servizio la salvaguardia è consentita previa presentazione di istanza di partecipazione alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) mediante la modulistica resa disponibile dalla stessa.

Pertanto, con la presente Circolare CSEA definisce le modalità di trasmissione delle domande di ammissione al meccanismo per la sessione annuale relativa all’anno 2024.

Modalità operative e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA

Per consentire l’operatività del meccanismo, sul “Data Entry Elettrico”, CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione della domanda di ammissione al meccanismo ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di compensazione di competenza di ciascun esercente il servizio la salvaguardia (vedi “Manuale Meccanismo compensazione rischio profilo Salvaguardia – art. 59 TIV – Istanza 2024” disponibile nella sezione Manuali all’indirizzo web https://dataentry.csea.it/DataEntryElettrico).

Entro il 30 settembre 2024 ciascun esercente il servizio la salvaguardia, attraverso il proprio account sul “Data Entry Elettrico”, dovrà:

  1. compilare ed effettuare il download dell’apposito modello dichiarativo messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”;
  2. effettuare l’upload del suddetto modello debitamente firmato digitalmente;
  3. effettuare l’upload di tutta la documentazione richiesta a supporto dell’istanza di partecipazione.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come previsto dal proprio “Regolamento per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive”, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Verifiche e tempistiche di pagamento

Come stabilito dall’art. 59, comma 59.2, del TIV, CSEA provvederà:

  • entro il 31 ottobre 2024, a comunicare, in via preliminare all’ARERA, e a ciascun esercente il servizio la salvaguardia, per quanto di rispettivo interesse, l’ammontare di compensazione, richiedendo il versamento entro il 15 novembre 2024;
  • entro il 30 novembre 2024, a liquidare l’ammontare determinato (alle condizioni previste dall’art. 13, comma 7, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della CSEA di cui all’Allegato A alla deliberazione 297/2017/A).

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

Le cessioni del credito in relazione a tali meccanismi saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/com, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il referente dell’Ufficio Attuazione Regolazione Elettricità, Davide Pallotto (indirizzo e-mail: davide.pallotto@csea.it; tel: 335 610 6348).

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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