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CIRCOLARE N. 30/2024/ELT/GAS

28 Giugno 2024

Deliberazione ARERA 627/2015/R/com – modalità di comunicazione delle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità CAi relativi alle forniture di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali colpiti dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e giorni successivi

Inquadramento normativo e finalità

L’art. 2, comma 2.1, della deliberazione ARERA 627/2015/R/com (di seguito “la Delibera”) ha previsto, per gli esercenti l’attività di vendita, la facoltà di partecipare al meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi, per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale, presentando apposita istanza di partecipazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), con riferimento ai crediti relativi:

  1. alle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione ARERA 314/2012/R/com e rateizzate ai sensi dell’art. 11 della deliberazione 6/2013/R/com o con un numero di rate superiore a quanto previsto al comma 11.2 della medesima deliberazione, distintamente per le forniture di energia elettrica e gas naturale; alle fatture uniche e alle fatture di conguaglio emesse entro il termine previsto dall’art. 11, comma 11.6 e 11.6bis della deliberazione ARERA 6/2013/R/com, per il caso in cui sia stata sospesa la stessa fatturazione;
  2. alle fatture, o alle singole rate, con termini di pagamento scaduti da almeno 24 mesi alla presentazione dell’istanza di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2.2 della Delibera, condizione necessaria per la partecipazione al meccanismo è che l’istanza di partecipazione si riferisca a tutti i crediti vantati dall’esercente, relativi alle fatture di cui all’art. 2, comma 2.1 della delibera, con riferimento ai settori dell’energia elettrica e del gas.

Modalità applicative degli adempimenti verso la CSEA

Ai sensi dell’art. 3, comma 3.3 lettera b) della Delibera, entro il 30 settembre 2024, gli esercenti la vendita che hanno già espresso la propria volontà di partecipare al suddetto meccanismo devono comunicare alla CSEA le variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità CAi, anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di prelievo e i punti di riconsegna nella titolarità dei clienti finali.

Pertanto, entro il suddetto termine, gli esercenti la vendita dovranno trasmettere la seguente documentazione:

  1. file excel allegato debitamente compilato;
  2. autocertificazione “ 1_Modulo-dichiarazione” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta la veridicità, la correttezza degli importi dichiarati ed il rispetto delle condizioni di cui all’art.2, comma 2.1 e 2.6 della Delibera, debitamente compilata, corredata dal documento di identità del rappresentante legale o negoziale[1] dell’impresa (quest’ultimo munito di apposita procura/delega di cui all’”All.2_Procura”, di conferimento nei necessari poteri, nel pieno rispetto della normativa interna dell’Ente istante);
  3. relazione di una società di revisione legale che contenga quanto indicato all’art. 3, comma 3.8 lett. e) della Delibera;
  4. in caso di richiesta di riconoscimento degli oneri relativi a clienti finali sottoposti a procedure concorsuali (di cui deve essere fornita evidenza separata), la documentazione attestante le attività di cui all’art. 2, comma 2.6, lettera a), punto iii, della Delibera, che siano state espletate in relazione alle predette procedure, con particolare riguardo all’avvio delle azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito.

Tale documentazione deve essere trasmessa a mezzo PEC entro il termine sopra richiamato ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata della Cassa, in maniera distinta per il settore dell’energia elettrica e per quello del gas naturale:

In caso di mancato invio della documentazione di cui sopra entro il 30 settembre 2024, troverà applicazione l’art. 3, comma 3.4 e 3.5 della Delibera.

Qualora sia necessario trasmettere la documentazione richiesta dall’art. 3, comma 3.8 lett. c) della Delibera, in riferimento alle sole fatture non oggetto di rendicontazione in occasione delle precedenti sessioni di applicazione del meccanismo di riconoscimento (ovvero con scadenza di pagamento 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022), contattare i referenti per stabilire le modalità di trasmissione.

La CSEA si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 3, comma 3.9 della Delibera, alla verifica, anche a campione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, della correttezza e della veridicità del contenuto della documentazione fornita dall’esercente la vendita partecipante, con particolare riferimento a:

  • la veridicità e alla correttezza degli importi dichiarati;
  • il rispetto delle condizioni di cui all’art. 2, comma 2.5 e 2.6 della Delibera (con particolare riguardo, tra l’altro, alla documentazione attestante l’esecuzione delle attività di cui al comma 2.6, lettera a), punto iii.);
  • il rispetto degli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione e informativa al cliente finale di cui all’art. 11 della deliberazione ARERA 6/2013/R/com.

Per tutto quanto non espressamente specificato in questa sede, valgono le condizioni, i termini e le modalità stabiliti all’interno della Delibera, alla quale si fa espresso rinvio.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del Meccanismo

Le cessioni del credito in relazione a tale Meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/COM, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa relativa al trattamento dei dati personali per le dichiarazioni Extra Data Entry, di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.

Contatti

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile contattare:

  • Dario Romano (mail: dario.romano@csea.it – telefono: +39 3666152219), per il settore dell’energia elettrica;
  • Jacopo Bottone (mail: jacopo.bottone@csea.it – telefono: +39 366 6155668), per il settore del gas naturale.

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

 

[1] In caso di rappresentante negoziale, allegare apposita procura a firma del legale rappresentante completa dei documenti di identità di chi firma la procura e del procuratore indicato.

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