Partecipazione al meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato
Aspetti normativi
Il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza di cui alla delibera 208/2022/R/eel e ss.mm.ii. (di seguito TIV), all’art. 21, definisce il meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta dematerializzata.
Detto meccanismo è finalizzato alla reintegrazione del differenziale tra lo sconto applicato, ai sensi dell’art. 13, comma 6, dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, e la stima del costo evitato conseguito.
La partecipazione al meccanismo è consentita ai soli esercenti la maggior tutela che, nel corso di ciascun anno oggetto di reintegrazione, hanno emesso bollette con applicazione dello sconto di cui al suddetto art. 13 comma 6, dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, nei confronti di una percentuale minima, a, di clienti di cui al comma 2.3, lettere a), definita ai sensi del comma 21.3 del TIV.
La prima annualità di applicazione del meccanismo è relativa all’anno 2016 e la partecipazione al meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta dematerializzata, in base a quanto stabilito dall’art. 21.6 del TIV, è consentita previa apposita istanza di partecipazione mediante la modulistica messa a disposizione dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA).
Pertanto, con la presente Circolare la CSEA definisce le modalità di trasmissione delle domande di ammissione al meccanismo.
Modalità applicative degli adempimenti verso la CSEA
Esercenti la maggior tutela
Per consentire l’operatività del meccanismo incentivante, sul Data Entry Elettrico, la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare relativo al meccanismo di competenza di ciascun esercente la maggior tutela.
Come stabilito all’art. 21.6 del TIV, a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 30 settembre 2024, ciascun esercente la maggior tutela che intenda partecipare al suddetto meccanismo, attraverso il proprio account sul Data Entry Elettrico dovrà compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”, trasmettendo le informazioni di cui all’art. 21.7 del TIV.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.
Tempistiche
Come stabilito dall’art. 21.6 del TIV entro due mesi dalla presentazione dell’istanza la CSEA verificherà la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo di cui all’art. 21.2 del TIV e definirà l’ammontare di reintegrazione spettante dandone comunicazione all’Autorità e a ciascun esercente.
Entro il mese successivo la CSEA liquiderà quanto di spettanza a ciascun esercente la maggior tutela, sulla base del meccanismo incentivante, le relative partite a valere sul conto di cui all’art. 54 del TIT “Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione”.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo
In caso di notifica di cessioni di credito in relazione al meccanismo in oggetto, saranno effettuati i necessari controlli sotto il profilo giuridico e amministrativo, nei termini previsti dalla disciplina vigente in materia nonché dalla regolazione e dalla normativa di settore, oltre che ai sensi del “Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA”, sia sul cedente che sul cessionario, ove applicabili; in particolare:
- regolarità in tema di normativa antimafia;
- regolarità in materia di unbundling;
- regolarità contabile (pagamenti nei confronti della CSEA);
- regolarità documentale (dichiarazioni nei confronti della CSEA).
Se, dall’effettuazione dei suddetti controlli, la CSEA dovesse riscontrare un’irregolarità nei confronti del creditore cedente e/o del cessionario, il pagamento sarà bloccato fino alla risoluzione di tali anomalie.
La CSEA si riserva altresì, la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in applicazione di quanto previsto dal codice civile.
Si precisa che, nel caso in cui l’atto di cessione del credito sia notificato in data successiva rispetto al provvedimento di autorizzazione all’erogazione della CSEA, non si potrà dare seguito al pagamento, in favore del cessionario, fino al nuovo provvedimento di autorizzazione all’erogazione, da emettersi nel rispetto delle norme ordinamentali interne della CSEA.
Contatti
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti dell’Ufficio Elettricità, Dott. Alessandro Scipioni (indirizzo e-mail alessandro.scipioni@csea.it) e Ing. Dario Romano (indirizzo e-mail dario.romano@csea.it).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti