Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 66/2024/ELT

13 Dicembre 2024

Attuazione delle disposizioni del D.L. 162/2019, in materia di sconti sugli oneri generali di sistema per l’energia elettrica prelevata da infrastrutture di cold ironing

Aspetti normativi

Come la deliberazione 492/2024/R/eel (in seguito Delibera), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in seguito ARERA) ha attuato le disposizioni del Decreto-Legge 162/2019 (in seguito D.L.), in materia di sconti sugli oneri generali di sistema per l’energia elettrica prelevata da infrastrutture di cold ironing (in seguito IdC) e destinata agli effettivi utilizzatori dell’IdC (navi ormeggiate in porto).

In particolare, l’ARERA ha previsto uno sconto sulle componenti ASOS e ARIM, di cui all’art. 1, comma 1, del Testo integrato delle disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali – settore elettrico (Allegato A alla deliberazione 618/2023/R/com e s.m.i.), applicate ai punti di prelievo dell’energia elettrica che alimentano le IdC, stabilendo che lo sconto, da trasferire agli effettivi utilizzatori dell’IdC, potrà essere richiesto dai gestori di dette infrastrutture, titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica attivo e relativo al punto di prelievo a cui è collegata una IdC e individuati, ai sensi delle norme vigenti, come i soggetti responsabili della gestione della stessa IdC (in seguito GdI).

La partecipazione al meccanismo da parte dei GdI è consentita previa presentazione di istanza di partecipazione alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (in seguito CSEA) mediante la modulistica resa disponibile dalla stessa.

Pertanto, con la presente Circolare la CSEA definisce le modalità e le tempistiche di trasmissione delle istanze di partecipazione al suddetto meccanismo.

Modalità e tempistiche per l’accreditamento e la richiesta degli sconti

  1. Registrazione in Anagrafica Operatori CSEA

Ai fini dell’accesso al meccanismo, i GdI devono registrarsi nell’Anagrafica Operatori CSEA, seguendo le istruzioni di cui al Manuale Operativo pubblicato nella relativa pagina di accesso.

Una volta effettuato l’accesso alla suddetta Anagrafica Operatori, i soggetti richiedenti lo sconto devono, attraverso la maschera “Settori Attività”, inserire il nuovo settore di attività “Cold Ironing” ed allegare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 contenente le seguenti informazioni:

  1. caratteristiche tecniche di ogni IdC;
  2. estremi del titolo in forza del quale gestiscono le IdC, nonché elementi utili all’identificazione delle IdC gestite;
  3. dichiarazione che indichi se il POD indicato è dedicato ad alimentare esclusivamente la IdC;
  4. qualora il POD non sia dedicato ad alimentare esclusivamente la IdC, relazione tecnica – sottoscritta da soggetto qualificato come EGE ai sensi della norma UNI CEI 11339 o come ESCO ai sensi della norma UNI CEI 11352 – contenente schemi tecnici delle infrastrutture e degli impianti, ubicazione e dati tecnici della strumentazione di misura e descrizione della procedura di calcolo che si ritiene di adottare per delimitare i soli volumi di energia dedicati ad alimentare le IdC con un livello di precisione comparabile a quello del misuratore installato presso il punto di connessione con la rete.

Al termine del processo di accreditamento saranno rilasciate le credenziali per accedere “Data Entry Elettrico” per consentire l’operatività del meccanismo descritta al punto successivo.

Il processo di accreditamento nell’Anagrafica Operatori CSEA sarà disponibile entro il 1° aprile 2025.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come previsto dal proprio “Regolamento per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive”, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

  1. Quantificazione ed erogazione degli sconti

Per consentire l’operatività del meccanismo, sul “Data Entry Elettrico” la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare dello sconto di competenza di ciascun GdI che ha completato con successo la procedura di accreditamento descritta al paragrafo precedente.

Dal 1° aprile 2025, ciascun GdI che intenda partecipare al suddetto meccanismo, entro il mese successivo a ciascun trimestre dell’anno (gennaio, aprile, luglio e ottobre) , attraverso il proprio account sul Data Entry Elettrico, dovrà:

  1. compilare ed effettuare il download dell’apposito modello dichiarativo messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”;
  2. effettuare l’upload del suddetto modello debitamente firmato digitalmente;
  3. effettuare l’upload del contratto di fornitura di energia elettrica attivo sul POD che alimenta l’IdC;
  4. effettuare l’upload delle fatture di energia elettrica prelevata dal POD che alimenta l’IdC;
  5. effettuare l’upload delle attestazioni di pagamento delle fatture rendicontate.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come previsto dal proprio “Regolamento per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive”, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

La CSEA provvederà, entro la fine del trimestre successivo a quello di rendicontazione, a quantificare ed a regolare l’ammontare dello sconto.

Nei casi in cui bollette già oggetto di rendicontazione vengano rettificate dall’impresa di vendita, il GdI è tenuto a darne comunicazione alla CSEA in occasione della rendicontazione del primo trimestre successivo a quello in cui è avvenuta la rettifica, per consentire i necessari conguagli.

Per le imprese che presentano richiesta di accreditamento entro il 31 dicembre 2025, il riconoscimento a consuntivo dello sconto decorre dal 1 gennaio 2025, purché la richiesta di accreditamento risulti completa.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

Le cessioni del credito in relazione a tale meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/COM, pubblicata sul sito istituzionale della CSEA.

Trattamento dati

I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito dei meccanismi di cui alla presente Circolare, come da Informativa relativa al trattamento dei dati personali sui Portali CSEA e per le dichiarazioni Extra Data Entry, di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile scrivere ai seguenti indirizzi:

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

Previous:
CIRCOLARE N. 63/2024/ELT
Next:
CIRCOLARE N. 67/2024/ELT/GAS
Close Search Window
Skip to content