Meccanismo per la compensazione degli importi relativi al servizio di dispacciamento dell’energia elettrica e per l’implementazione di misure per l’incentivazione alla riduzione delle rettifiche pluriennali per il settore elettrico definiti dalla delibera 604/2021/R/com
Contesto normativo
In attuazione di quanto disposto dall’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 in materia di esercizio del diritto alla prescrizione biennale per i crediti fatturati e non riscossi relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale, con la delibera 604/2021/R/com (nel seguito: Delibera) l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha definito i criteri e le condizioni di accesso ai seguenti meccanismi:
- Meccanismo per la compensazione degli importi fatturati e non riscossi per effetto dell’eccepimento della prescrizione biennale relativi al servizio di dispacciamento dell’energia elettrica di cui all’art. 4 della delibera 604/2021/R/com;
- Meccanismo d’incentivazione della riduzione delle rettifiche pluriennali di cui all’art. 8 della delibera 604/2021/R/com, rivolto esclusivamente agli esercenti l’attività di distribuzione dell’energia elettrica.
Con la presente Circolare, CSEA informa i soggetti interessati di aver predisposto sul portale “Data Entry Elettrico”, raggiungibile attraverso il proprio sito istituzionale, una sezione dedicata alla presentazione delle istanze di partecipazione ai suddetti meccanismi nonché le modalità operative a cui attenersi per la presentazione delle stesse.
Modalità applicative degli adempimenti verso CSEA
1. Meccanismo per la compensazione degli importi fatturati e non riscossi per effetto dell’eccepimento della prescrizione biennale relativi al servizio di dispacciamento dell’energia elettrica di cui all’art. 4 della delibera 604/2021/R/com
1.1 Meccanismo per la compensazione degli importi relativi al servizio di dispacciamento dell’energia elettrica – art. 4 della delibera 604/2021/R/com
Ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera, l’esercente l’attività di vendita di energia elettrica che risulti essere altresì l’utente del dispacciamento associato ai punti di prelievo interessati dall’eccepimento del diritto della prescrizione biennale (nel seguito: utente richiedente) può presentare apposita istanza di partecipazione al Meccanismo di compensazione, la quale deve:
- essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- contenere le informazioni relative agli importi fatturati nei confronti dei clienti finali, i quali risultino non riscossi per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4 della Legge di Bilancio 2018 a decorrere dal 1° marzo 2018, necessarie alla quantificazione della compensazione. Quest’ultima è riconosciuta rispetto a ricalcoli fatturati ai clienti che contabilizzano importi:
- riferiti a prelievi risalenti a più di ventiquattro mesi derivanti da una o più precedenti mancate raccolte dei dati di misura effettivi da parte del responsabile della gestione dei dati di misura oppure derivanti da rettifiche di dati di misura precedentemente utilizzati;
- per i quali l’utente richiedente abbia eccepito all’impresa di distribuzione la prescrizione nei casi previsti dalla Legge di Bilancio 2018 senza che sia stata fatta valere da quest’ultima alcuna causa ostativa alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento.
Nel caso in cui l’utente richiedente non operi anche in qualità di controparte commerciale nei confronti dei clienti finali cui è riferita la richiesta di compensazione e nel caso in cui l’utente richiedente benché operi in qualità di controparte commerciale serva una o più ulteriori controparti commerciali, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/00 riporta le dichiarazioni assunte dalle controparti commerciali per le quali l’utente richiedente è tenuto a verificare la coerenza tra quanto dichiarato dalle controparti commerciali e le fatture di trasporto/vettoriamento emesse dalle imprese di distribuzione in cui sono fatturati gli importi per cui si chiede la compensazione.
Qualora, in relazione ai suddetti importi, la sussistenza delle cause ostative sia accertata successivamente alla compensazione riconosciuta e liquidata da CSEA, l’utente richiedente dovrà restituire i corrispondenti importi relativi al servizio di dispacciamento dell’energia elettrica compensati da CSEA, nelle modalità operative che saranno in seguito definite da CSEA.
Nell’ambito dell’istanza di partecipazione al meccanismo di compensazione, l’utente richiedente è tenuto altresì a dichiarare i dati necessari al calcolo del fattore alfa di cui all’articolo 8 comma 8.1 lettera c) della Delibera, fornendo gli importi ed i corrispondenti volumi di energia relativi alle fatture emesse verso i clienti finali nell’anno n-1 rispetto all’anno di riferimento dell’istanza.
Ai sensi della Delibera CSEA effettuerà, anche attraverso ispezioni, gli accertamenti e le verifiche in merito alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dagli utenti richiedenti e potrà richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite in sede di presentazione della richiesta di compensazione.
1.2 Tempistiche
Con riferimento al primo anno di applicazione del meccanismo, la presentazione delle istanze di partecipazione da parte degli esercenti, tramite il portale “Data Entry Elettrico”, dovrà avvenire entro il termine del 31 marzo 2025.
Entro 60 giorni successivi alla data di chiusura della suddetta finestra temporale di presentazione delle istanze, CSEA verificherà la completezza delle stesse e comunicherà ad ARERA ed a ciascun soggetto richiedente l’esito dell’istruttoria nonché, in caso di esito positivo, l’ammontare spettante.
La liquidazione delle suddette partite economiche avrà luogo decorsi 30 giorni dalla data di comunicazione dell’esito dell’istruttoria all’operatore.
2. Meccanismo d’incentivazione della riduzione delle rettifiche pluriennali di cui all’art. 8 della delibera 604/2021/R/com, rivolto esclusivamente agli esercenti l’attività di distribuzione dell’energia elettrica
2.1 Meccanismo di incentivazione di riduzione delle rettifiche pluriennali
Con riferimento al Meccanismo di incentivazione delle rettifiche pluriennali di cui all’art. 8 della Delibera, l’esercente l’attività di distribuzione elettrica è tenuto, entro il 31 marzo 2025, ad assolvere al proprio obbligo di comunicazione dei dati nei confronti di CSEA accedendo al Portale “Data Entry Elettrico” e predisponendo l’apposita dichiarazione, la quale deve:
- essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- contenere le quantità di energia elettrica sottostanti ai ricalcoli fatturati dagli esercenti alle proprie controparti relative agli anni di fatturazione 2022 e 2023.
L’impresa distributrice verserà a CSEA sul “Conto per la compensazione degli importi non riscossi per effetto dell’applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018” l’ammontare quantificato da CSEA secondo le medesime modalità stabilite per il versamento degli OGdS.
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Contatti
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti dell’Ufficio Attuazione Regolazione Elettricità, l’Ing. Dario Romano (indirizzo e-mail dario.romano@csea.it), la Dott.ssa Fortunata Ricciardi (indirizzo e-mail fortunata.ricciardi@csea.it) e il Dott. Alessandro Scipioni (indirizzo e-mail alessandro.scipioni@csea.it).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti