Meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali
Con la deliberazione 362/2023/R/eel e s.m.i., ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione del servizio a tutele graduali di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17.
In ottemperanza alla predetta deliberazione, a seguito delle procedure concorsuali poste in essere per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto n. 124/17, sono stati individuati gli esercenti che assicurano il suddetto servizio per i periodi a partire dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2024 e dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2027, per ciascuna delle aree territoriali determinate da ARERA.
L’art. 38 dell’allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel (TIV) ha definito il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali e ha affidato a CSEA (di seguito anche Cassa) la gestione operativa.
Di seguito si indicano le scadenze stabilite per le imprese e per la Cassa:
- 28 febbraio 2025: invio dei dati da parte delle imprese alla Cassa;
- 31 marzo 2025: comunicazione preliminare dell’ammontare di compensazione da parte della Cassa;
- 31 maggio 2025: comunicazione, a seguito di eventuali rettifiche pervenute entro il 30 aprile 2025, dell’ammontare di compensazione aggiornato da parte della Cassa;
- 15 giugno 2025: versamento delle imprese alla Cassa degli importi eventualmente dovuti;
- 30 giugno 2025: erogazione dalla Cassa alle imprese degli importi eventualmente spettanti.
Ciascun esercente le tutele graduali deve inviare, per i periodi di propria competenza e per ciascuna area territoriale servita, i seguenti file:
- “Modello ART. 38 – anno 2024 I semestre e conguagli aa. pp.”: di pertinenza degli esercenti assegnatari del servizio per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2024 nel quale indicare i dati fisici di competenza del primo semestre 2024 e quelli relativi a eventuali conguagli effettuati nel 2024 con riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023 non dichiarati nelle precedenti raccolte dati;
- “Modello ART. 38 – anno 2024 II semestre”: di pertinenza degli esercenti assegnatari del servizio per il periodo che va dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2027 nel quale indicare i dati fisici di competenza del secondo semestre 2024.
I suddetti file, debitamente compilati in tutte le parti evidenziate in verde, dovranno essere trasmessi all’indirizzo PEC perequazioni@pec.csea.it, unitamente ai seguenti allegati, entro il 28 febbraio 2025:
- ALLEGATO 1: dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di apposita procura/delega;
- ALLEGATO 2: modulo di procura/delega firmato digitalmente. In luogo del modello di “Procura/delega” potrà essere inviata anche l’eventuale procura notarile rilasciata in favore della persona fisica dichiarante.
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo
Le cessioni del credito in relazione a tale Meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/COM, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa di cui si invita a prendere visione al seguente al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.
Contatti
Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare il Dott. Danilo Granato (mail: danilo.granato@csea.it, tel: +39 3456636733) o il Dott. Fabio Libanori (mail fabio.libanori@csea.it, tel: +39 3334839661).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti