Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Cos’è

La Ricerca di Sistema (RdS) è l’attività di ricerca e sviluppo finalizzata all’innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico che ha come obiettivo il miglioramento dell’economicità, della sicurezza e della compatibilità ambientale, al fine di assicurare al Paese le condizioni per uno sviluppo sostenibile L’esigenza di finanziare questi tipi di ricerca trae origine dall’avvio della liberalizzazione del mercato elettrico avvenuta con il “Decreto Bersani” D.Lgs. n. 79/99  (di attuazione della direttiva 96/92/CE) che all’art. 3, comma 11, include tra gli oneri di carattere generale anche le attività di ricerca, al fine di scongiurare l’eventualità di una drastica riduzione della ricerca sul sistema elettrico, a vantaggio della sola ricerca competitiva. Il DM 26 gennaio 2000 all’ art. 2 lett. d) ha individuato tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico “i costi relativi all’attività di ricerca e sviluppo finalizzata all’innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico” ed ha istituito, presso la Cassa (CSEA, ex – CCSE), il “Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale ” (Fondo). Le attività della RdS sono, così come individuate dall’ art. 10  comma 2 del DM 26 gennaio 2000:

  • A totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale; in tal caso in tal caso i risultati non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, ne di alcun vincolo di segreto o riservatezza (tipo a)
  • A beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell’energia elettrica nazionale o internazionale; in tal caso i risultati saranno oggetto di diritti di privativa e possono essere usati per lo sviluppo di servizi o di prodotti industriali, con connessi vincoli di segreto e riservatezza (tipo b)

I progetti di ricerca “tipo a” ammessi a contribuzione del Fondo possono essere interamente finanziati a condizione che soddisfino i requisiti di cui all’art. 10, comma 1, del medesimo decreto e non beneficino di altri finanziamenti. I progetti di “tipo b” possono essere finanziati dal Fondo fino ad un ammontare massimo definito dal Piano Triennale (PT), a condizione che contemplino attività di ricerca applicata e che le intensità di contributo non siano comunque superiori a quelle consentite dalla disciplina europea degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. La selezione dei progetti di ricerca da ammettere a contribuzione avviene sia attraverso procedure concorsuali che attraverso un sistema di affidamento tramite la stipula di Accordi di programma (AdP) tra MASE (precedentemente MiTE e prima ancora MiSE) e gli affidatari.

Le modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere al finanziamento, le procedure per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati dei progetti ammessi, le modalità e i criteri per la gestione del Conto, nonché i criteri per l’organizzazione strutturale della RdS, sono state definite dal MiSE nel corso della prima metà degli anni 2000 con il DM 28 febbraio 2003, poi con il DM 8 marzo 2006 e il DM 16 aprile 2018, ed infine con il DM 12 aprile 2024.

Pagina aggiornata il: 7 Ottobre, 2024

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