Inquadramento normativo e finalità
L’art. 6, comma 9, della L. 27 febbraio 2017, n.19 di conversione del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), ha abrogato i commi da 1 a 7 ed il comma 9 dell’art. 24 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91. Tale abrogazione ha comportato la cessazione dell’applicazione delle componenti tariffarie adottate con riferimento all’energia elettrica consumata, ma non prelevata dalla rete pubblica, a partire dal 1° gennaio 2017 con effetto retroattivo.
In attuazione delle disposizioni di cui sopra, l’ARERA, con la delibera 684/2017/R/eel, ha disposto la restituzione degli importi già fatturati e versati dai titolari SEU/SEESEU a titolo di maggiorazione forfettaria della componente tariffaria A3, per le competenze relative alle annualità 2015 e 2016.
La restituzione avrebbe dovuto essere effettuata dagli esercenti l’attività di distribuzione tramite gli utenti del trasporto che, in relazione a ciascun periodo di competenza, erano titolari direttamente o indirettamente, del contratto di fornitura con il cliente finale SEU/SEESEU come indicato nella Circolare 4/2018/ELT.
Qualora gli utenti del trasporto si siano trovati nell’impossibilità, per motivi oggettivi resi evidenti a Cassa, di liquidare quanto ad essi restituito con le modalità di cui alla Circolare CSEA 4/2018/ELT, la predetta delibera, all’art. 3 ha previsto l’obbligo di riversare a Cassa il predetto importo, pur spettando al cliente finale creditore, secondo le modalità di seguito indicate.
Modalità di trasmissione e versamento degli importi non riversati ai titolari dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC)
Al fine di dare completa attuazione di quanto disposto all’art.3 della delibera 684/2017/R/eel, qualora l’utente del trasporto non possa procedere con la restituzione ai clienti finali SSPC, quest’ultimo dovrà:
- iscriversi all’Anagrafica operatori CSEA, qualora già non lo fosse, per la quale si rimanda allo specifico manuale in allegato;
- trasmettere all’indirizzo PEC eit@pec.csea.it:
- il Modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e, qualora necessario, il corrispondente atto comprovante i poteri di firma (es. Procura speciale, notarile);
- l’allegato A alla presente circolare compilato in ogni sua parte.
A seguito della comunicazione di cui alla precedente alinea e a valle degli opportuni controlli, la CSEA provvederà ad inoltrare, a mezzo PEC, il bollettino MAV attraverso il quale l’utente del trasporto potrà effettuare il riversamento degli importi non restituiti agli utenti finali SSPC.
Contatti
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione è possibile contattare:
- Fabrizio Autero – mail: fabrizio.autero@csea.it – telefono: 0632101393
- Valentina Barbieri – mail: valentina.barbieri@csea.it – telefono:0632101395
Il Direttore generale
Enrico Antognazza