Disposizioni normative di cui alla L. 27 febbraio 2017, n.19 di conversione del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. “Milleproroghe”): prime indicazioni operative agli esercenti le attività di distribuzione ed agli autoproduttori di cui all’art. 2, comma 2 del D.lgs. 79/99
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 9, della L. 27 febbraio 2017, n.19 di conversione del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), con la presente circolare vengono fornite le prime indicazioni operative:
a) agli esercenti le attività di distribuzione, riguardo l’imposizione di corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema applicati sull’energia elettrica autoconsumata dai titolari di sistemi qualificati SEU/SEESEU;
b) ai soggetti autoproduttori di cui al D.lgs. 79/99, riguardo l’imposizione dell’aliquota di cui all’art. 4, comma 1-bis, della legge 368/03 applicata all’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata in sito.
Considerata la rilevante portata delle modifiche introdotte al quadro normativo vigente dal “Milleproroghe” nonché la complessità della materia, anche tenuto conto dei possibili aspetti attuativi aventi valenza retroattiva, la CSEA si riserva di pubblicare mediante successive circolari ulteriori e più completi chiarimenti operativi, anche alla luce delle disposizioni in materia che verranno emanate dall’AEEGSI.
A) Prime indicazioni operative per gli esercenti le attività di distribuzione
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 9, della L. 27 febbraio 2017, n.19 di conversione del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), sono stati abrogati i commi da 1 a 7 ed il comma 9 dell’art. 24 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Cessano altresì eventuali effetti delle norme abrogate che non si sono ancora perfezionati.
L’abrogazione delle disposizioni indicate comporta, in generale e per quanto di specifico interesse della CSEA in relazione ai sistemi SEU/SEESEU, il venir meno dell’obbligo di imposizione di corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali all’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete pubblica.
Negli specifici casi in cui i corrispettivi tariffari imposti erano di tipo forfettario (stabiliti a cura dell’AEEGSI e riscossi direttamente dagli esercenti le attività di distribuzione come maggiorazioni alla componente tariffaria A3[1]), gli esercenti l’attività di distribuzione dovranno quindi sospendere la fatturazione della citata maggiorazione della componente tariffaria A3 in capo ai titolari dei sistemi SEU/SEESEU.
Il “Modello SSPC” sarà disponibile nella modulistica CSEA dei bimestri 1° e 2° del 2017 esclusivamente al fine di consentire la dichiarazione ed il versamento di quanto già eventualmente fatturato ai titolari dei sistemi SEU/SEESEU per le competenze dei mesi di gennaio÷marzo 2017.
A decorrere dalla scadenza dichiarativa del 3° bimestre 2017, la modulistica di dichiarazione alla CSEA non comprenderà più il “Modello SSPC”.
B) Prime indicazioni operative per gli autoproduttori di cui al D.lgs. 79/99
Ai sensi dall’art. 6, comma 9, della L. 27 febbraio 2017, n.19 di conversione del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), è stata modificata la modalità di imposizione dell’aliquota di cui all’art. 4, comma 1-bis, della Legge 368/03 (pari ad 0,015 €cent/kWh), disponendone l’imposizione alla sola energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.
Conseguentemente, a decorrere dal 01/01/2017, non risulta più soggetta all’imposizione di detta aliquota l’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata in sito da parte dei soggetti autoproduttori.
Come anticipato in premessa, la CSEA si riserva di pubblicare mediante successive circolari ulteriori e più completi chiarimenti operativi, alla luce delle disposizioni in materia che verranno emanate dall’AEEGSI anche in relazione ai periodi antecedenti al 01/01/2017.
Posto quanto indicato, si comunica che:
· i contenuti informativi contenuti nella circolare CSEA n.14/2016, si intendono superati;
· la scadenza di versamento degli oneri di competenza dell’anno 2016 (31 marzo 2017), deve intendersi sospesa sino a nuova comunicazione.
Contatti
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione è possibile contattare:
Cristina Alleva – tel. 0632101331 – email: cristina.alleva@csea.it
Rossana Visone – tel. 0632101389 – email: rossana.visone@csea.it
Massimo Zuccari – tel. 0632101320 – email: massimo.zuccari@csea.it
Il Direttore Generale
Andrea Ripa di Meana
[1] Sistemi efficienti d’utenza rientranti nei casi di cui al comma 6 dell’art. 24 della L.91/14 e regolati dagli artt. 3 e 4 della deliberazione AEEGSI 609/2014/R/EEL.