Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas GOP 42/09
“Avvio di procedimento per l’attuazione delle disposizioni in materia di avvalimento, da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, delle società Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A., ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99”
Il 14 ottobre 2009 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha approvato la delibera GOP 42/09 in cui prevede di adottare entro il 31 dicembre 2009 un disciplinare con cui verrà regolato l’avvalimento delle società Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e Acquirente Unico S.p.A secondo le disposizioni dell’articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
In sede di prima ricognizione, l’Autorità ha identificato le seguenti attività che possono essere svolte in regime di avvilimento:
· tramite la società Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A.
a) verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, di cui alla deliberazione n. 60/04, secondo le modalità indicate nel Regolamento per le verifiche sugli impianti di produzione approvato con la deliberazione n. 215/04;
b) accertamenti sugli impianti di produzione di energia elettrica per la verifica della potenza destinata al funzionamento dei servizi ausiliari degli impianti di produzione;
c) accertamenti sul riconoscimento degli oneri da Emission Trading;
d) accertamenti sulle conformità delle modalità di effettuazione del servizio di misura da parte dei distributori di energia elettriche alle norme applicabili in materia di misura;
· tramite la società Acquirente Unico S.p.A.
a) gestione dello “Sportello del consumatore” sulla base del Regolamento dello Sportello per il consumatore di energia di cui alla deliberazione GOP 28/08 e successive modifiche e integrazioni;
b) progettazione e realizzazione di un sistema informativo centralizzato avente ad oggetto la gestione dei profili descrittivi dei clienti finali, dal momento che tale sistema informativo costituisce un elemento essenziale per la tutela dei consumatori nel mercato liberalizzato sia dell’energia elettrica che del gas;
c) in relazione agli esiti della consultazione in corso (DCO 23/09), svolgimento delle attività di controparte centrale del servizio di incasso;
A seguito di una completa ricognizione, l’elenco delle attività di cui sopra, potrà essere integrato o modificato, in relazione alle esigenze operative dell’Autorità ovvero agli esiti delle consultazioni con i soggetti interessati dalla regolazione dei settori dell’energia elettrica e del gas;
Anche successivamente all’emanazione del disciplinare, sentite le società GSE S.p.A. ed A.U. S.p.A. nonché la Cassa e la Guardia di finanza ove opportuno, potranno essere adottati dall’Autorità i Regolamenti che disciplinino le modalità di svolgimento delle singole attività di cui sopra, nei casi in cui tali regolamenti non siano allo stato disponibili;
In delibera viene conferma, fino al 30 giugno 2010, la situazione corrente di avvalimento della Cassa ai sensi della deliberazione n. 60/04, per quanto concerne verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, avviando contestualmente le attività propedeutiche al trasferimento di detto avvalimento alla società Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. con piena operatività dal 1° luglio 2010; viene anche confermato quanto già previsto dalla delibera GOP 35/09 e in particolare il termine del 1° dicembre 2009 per l’operatività dello Sportello per il consumatore di energia tramite avvalimento della società Acquirente Unico S.p.A;