Si ricorda che la rettifica dei dati economici e di consumo delle dichiarazioni presentate attraverso il Portale per l’accesso al meccanismo agevolativo per le imprese a forte consumo di energia elettrica può comportare una variazione della classe di agevolazione e, di conseguenza, una modifica della contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92.
Pertanto, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, le imprese rientranti nelle classi di agevolazione VAL.x dovranno regolare con la CSEA, secondo le modalità e le tempistiche definite nell’Allegato A alla deliberazione 285/2018/R/eel e s.m.i., l’eventuale variazione della suddetta contribuzione originata a valle della rettifica effettuata.
La mancata regolarizzazione della variazione di contribuzione ai sensi di cui sopra, entro il termine indicato via PEC dalla CSEA, comporterà l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell’impresa nell’elenco delle imprese energivore come previsto dalla richiamata deliberazione.