AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELL’ACCESSO AI BONUS (PAB)
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 novembre 1995, n. 270, Supplemento Ordinario n. 136;
- l’art. 11-bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i., recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 maggio 2005, n. 111- Supplemento Ordinario n. 91;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235 – Supplemento Ordinario n. 162;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 dicembre 2007, n. 300, Supplemento Ordinario n. 285;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 dicembre 2014;
- il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 10 luglio 2014, 330/2014/E/COM (di seguito: deliberazione 330/2014/E/ COM);
- la deliberazione dell’Autorità 5 febbraio 2014, 29/2015/E/com recante “Indirizzi alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico per l’attuazione di progetti a vantaggio dei consumatori” (di seguito: deliberazione 29/2015/E/ COM);
- la Comunicazione del Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati dell’Autorità del 11 febbraio 2015 (di seguito Comunicazione del 11 febbraio) con la quale è stata richiesta, con riferimento al Progetto PAB, la predisposizione, e trasmissione alla scrivente Direzione, del Bando per l’individuazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, dei relativi soggetti attuatori
Considerato che:
- con deliberazione 330/2014/E/ COM l’Autorità ha proposto al Ministro dello Sviluppo Economico di approvare le proposte relative a progetti a vantaggio dei consumatori, di cui all’Allegato A della medesima deliberazione, denominati PCS/15, PAC, PFA/15, PAB e PCE;
- con il progetto PAB, l’Autorità ha inteso promuovere, per il biennio 2015-2016, la realizzazione di incontri territoriali dedicati all’informazione sull’applicazione dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale (bonus), svolti nell’ambito di progetti finanziati o da finanziare mediante il fondo sanzioni, per un importo massimo complessivo pari a 180.000,00 €, al lordo del contributo per lo svolgimento dell’attività di gestione riconosciuto alla Cassa;
- il Ministro dello Sviluppo economico ha approvato con decreto 24 dicembre 2014 le proposte formulate dall’Autorità con deliberazione 330/2014/E/ COM;
- con deliberazione 29/2015/E/com e con la Comunicazione del 11 febbraio, l’Autorità ha stabilito che la Cassa predisponga il bando per l’individuazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, dei soggetti attuatori del Progetto PAB;
- il contributo effettivo destinato al progetto PAB, di cui al presente bando, sarà pari ad € 174.600,00.
Articolo 1
Definizioni
- Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU: Associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- Autorità: l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Cassa: la Cassa conguaglio per il settore elettrico, istituita con il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34;
- Comitato di gestione: Il Comitato di gestione della Cassa, che esercita tutte le funzioni di amministrazione non attribuite ad altri organi dalla deliberazione dell’Autorità GOP 64/09;
- CNCU: il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, istituito con la legge 30 luglio 1998, n. 281, confluita nel Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005);
- Posta elettronica certificata (PEC): ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici (definizione contenuta nel D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68).
- PAB: progetto relativo alla realizzazione di incontri territoriali dedicati all’informazione sull’applicazione dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale (bonus).
Articolo 2
Oggetto
- Il presente bando stabilisce i criteri per Ia selezione e il finanziamento, da parte della Cassa, di un unico progetto relativo alla realizzazione di incontri territoriali dedicati all’informazione sull’applicazione dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale (bonus).
- Il progetto di cui al comma 1 dovrà presentare i seguenti requisiti:
a) numero minimo complessivo di 60 incontri territoriali rivolti agli operatori locali di istituzioni, enti e organizzazioni senza fini di lucro che operano con finalità socio-assistenziali e che, in ragione dell’attività svolta, siano in grado di svolgere un ruolo di propagazione mirata dell’informazione in merito al regime dei bonus da parte dei potenziali beneficiari ;
b) distribuzione uniforme sull’intero territorio nazionale del numero complessivo di incontri previsti; in particolare gli incontri dovranno essere distribuiti su base regionale tenendo conto dell’entità della popolazione residente e prevedendo in ogni caso almeno un incontro nel territorio di ogni Regione e non più di due incontri nel territorio del medesimo Comune;
c) gli incontri dovranno avere ad oggetto i seguenti argomenti :
- i bonus: cosa sono, chi ne ha diritto, come e da chi sono gestiti, quanto valgono;
- ottenere i bonus: come si svolge l’iter della pratica, come reperire dati e documenti, come compilare e inoltrare la richiesta e verificarne l’esito, bonus e Carta Acquisti;
- fruire dei bonus: come e quando vengono erogati, cosa succede in caso di variazioni relative al beneficiario o alla fornitura;
- rinnovare i bonus: come si svolge l’iter del rinnovo, come e quando presentare la richiesta, come compilare e reperire i documenti;
- problemi e soluzioni: come fruire dei canali di informazione e documentazione, come verificare le posizioni individuali, come segnalare e risolvere.
La trattazione delle tematiche dovrà essere orientata a un approccio problem-solving, prevedendo ampi spazi dedicati all’analisi delle casistiche più frequenti e al coinvolgimento dei partecipanti.
d) gli incontri dovranno essere gestiti da esperti adeguatamente informati sulle tematiche trattate;
e) gli incontri dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2016.
- Nell’ambito delle attività di cui al precedente comma 1, la divulgazione potrà essere integrata dalla diffusione di materiale informativo e documentale, anche in formato elettronico, relativo agli argomenti trattati.
- La somma massima complessiva destinata all’erogazione del finanziamento di cui al comma 1, è pari a € 174.600,00.
Articolo 3
Richiesta di ammissione
- La richiesta di ammissione al finanziamento del progetto relativo alla realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 può essere presentata, da gruppi di associazioni di consumatori iscritte al CNCU, tramite una associazione espressamente delegata, in un numero minimo di cinque associazioni;
- La richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità indicate al successivo articolo 5 e dovrà contenere i seguenti elementi
a) denominazione e recapiti del soggetto richiedente, nominativo e recapiti del rappresentante legale e del responsabile di progetto;
b) copia del progetto, completo degli elementi indicati nell’articolo 4;
c) indicazione del numero complessivo di incontri previsti e tempi di realizzazione;
d) importo complessivo della spesa prevista e importo del finanziamento complessivamente richiesto;
e) autocertificazione attestante che per il progetto presentato, ai sensi del presente avviso, non sono stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati, ovvero copia della documentazione relativa alla richiesta o allo stanziamento di contributi da parte di soggetti pubblici o privati, utilizzando il modulo di cui all’Allegato A;
f) copia della delega alla gestione del progetto conferita all’Associazione richiedente da ciascuna delle Associazioni iscritte al CNCU facenti parte del gruppo;
3. Ciascuna autocertificazione e/o dichiarazione, ai fini della sua validità, dovrà essere accompagnata da copia del documento d’identità del soggetto dichiarante.
Articolo 4
Progetto per la realizzazione degli incontri territoriali
- Il progetto per la realizzazione degli incontri di cui all’articolo 2 deve contenere:
a) una descrizione dettagliata delle attività previste, da concludersi entro il 31 dicembre 2016, specificando i tempi e le modalità di realizzazione, gli obiettivi perseguiti e i risultati attesi, il personale coinvolto per ogni incontro;
b) il calendario (data, località e provincia) e il programma degli incontri, in numero minimo di 60;;
c) l’associazione di riferimento e l’elenco nominativo degli esperti (corredato dai relativi curricula) designati dalle Associazioni per la gestione di ciascuno degli incontri;
d) indicazione della metodologia e degli strumenti previsti per la valutazione della qualità percepita e dell’impatto prodotto dai singoli incontri in relazione alle attività attinenti i bonus svolte o programmate dai singoli partecipanti o dai relativi enti di appartenenza;
e) la descrizione delle caratteristiche e dei contenuti del materiale informativo eventualmente realizzato per la divulgazione delle tematiche trattate negli incontri territoriali, che dovrà essere basato esclusivamente sui contenuti informativi e sulla modulistica già resa disponibile dall’Autorità;
f) un bilancio previsionale dettagliato, nel quale siano indicate e quantificate separatamente le diverse voci di spesa previste e ammissibili ai sensi del successivo articolo 6;
g) l’importo del finanziamento richiesto alla Cassa, specificando l’importo massimo del finanziamento richiesto per ciascun incontro;
h) l’attestazione dell’impegno a far pervenire alla Cassa, non oltre il settimo giorno solare precedente la data di avvio di ciascun incontro, l’elenco definitivo dei docenti e dei destinatari degli incontri, se variati rispetto a quanto indicato in sede di progetto (contenuta nel modulo di cui all’Allegato A).
Articolo 5
Modalità per la presentazione delle richieste
- Le richieste di ammissione al finanziamento di cui all’articolo 2, presentate dal legale rappresentante del soggetto proponente e complete di tutti gli allegati, dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, via Cesare Beccaria 94/96, 00196 Roma entro e non oltre il 30 giugno 2015. Sulla busta dovrà essere indicato il nome del progetto: PAB.
- Entro il medesimo termine di cui al comma 1, le domande potranno essere consegnate allo stesso indirizzo anche brevi manu in busta chiusa, con l’indicazione del mittente, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata: “proventi@pec.ccse.cc“.
- Tutte le domande pervenute dopo la scadenza sopra riportata, per il cui rispetto farà fede il timbro del protocollo della Cassa o carenti di uno degli elementi specificati, non saranno ammesse.
Articolo 6
Spese ammissibili
- Si considerano ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione delle attività di divulgazione indicate nei progetti, ed effettivamente sostenute, nei limiti degli importi massimi del finanziamento richiesto per ciascun incontro di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera g), per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile attestante l’avvenuto pagamento. Per tali spese si intendono, a titolo esaustivo:
a) spese per l’affitto della sede dell’incontro;
b) spese per il viaggio ed il vitto degli esperti designati per la gestione degli incontri. In caso di utilizzo del mezzo proprio il rimborso chilometrico sarà nella misura € 0,30/km, e sarà previsto il rimborso delle eventuali spese per il parcheggio e per il pedaggio autostradale;;
c) spese per la produzione del materiale informativo;
d) compenso degli esperti designati per la gestione degli incontri , al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali calcolate ai sensi della normativa vigente;
e) organizzazione, coordinamento e spese generali, nella misura massima del 10% del finanziamento richiesto
2. Ogni altra spesa non inclusa nei precedenti punti è esclusa dal finanziamento.
Articolo 7
Selezione dei progetti e ammissione al finanziamento
- L’ammissione al finanziamento è riservata alle attività concluse entro il 31 dicembre 2016.
- Scaduto il termine di cui al precedente articolo 5, comma 1, per la presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento, la Cassa procederà alla verifica della rispondenza delle richieste pervenute e dei relativi progetti ai requisiti previsti dal presente avviso.
- In caso di più richieste di finanziamento in concorrenza, la selezione avverrà considerando il progetto che aggrega il maggior numero di associazioni di consumatori.
- In caso di parità, verrà preferito il progetto che presenta il migliore rapporto tra finanziamento richiesto e numero di incontri programmati, sulla base delle seguenti formule:
Con :
Cofferta: importo del finanziamento richiesto;
Nincontri : numero di incontri territoriali indicati nel Progetto;
Nincontri min:numero minimo di incontri territoriali previsti all’art. 2, comma 2, lettera a);
Nofferte: numero totale delle offerte pervenute
- L’ammissione al finanziamento, anche in misura inferiore all’importo richiesto e in ogni caso entro il limite massimo delle risorse finanziarie disponibili, è comunicata dalla Cassa al soggetto attuatore mediante PEC ovvero, in mancanza di un indirizzo PEC del soggetto richiedente, tramite raccomandata A/R inviata all’indirizzo indicato ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, lettera a). Il soggetto ammesso comunica alla Cassa, entro 5 giorni lavorativi, l’eventuale rinuncia alla realizzazione del progetto.
- l soggetti ammessi, ai fini dell’erogazione del finanziamento, devono essere preventivamente registrati nel portale “Anagrafica CCSE”. La registrazione, qualora ancora non effettuata, deve essere completata entro 5 giorni lavoratovi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5.
- Con le stesse modalità indicate al precedente comma 5, la Cassa comunica il definitivo rigetto delle richieste non ammesse al finanziamento e le relative motivazioni.
Articolo 8
Rendicontazione ed erogazione del finanziamento
- La rendicontazione deve essere effettuata con cadenza semestrale secondo le modalità e termini indicati al successivo comma 2;
- Con cadenza semestrale, a decorrere da giugno 2015, e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2017, il soggetto attuatore provvede a rendicontare le attività svolte, ai fini della relativa erogazione; a tale scopo predispone e trasmette alla Cassa esclusivamente su supporto digitale:
a) una rendicontazione dettagliata ed esaustiva delle spese ammissibili al finanziamento ed effettivamente sostenute, ai sensi del precedente articolo 6;
b) copia della documentazione contabile attestante l’avvenuto pagamento dei beni e dei servizi di cui all’articolo 6, debitamente ripartita secondo le categorie di spesa indicate al medesimo articolo 6;
c) il resoconto di cui all’articolo 9;
d) una dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione responsabile del progetto, attestante che la documentazione presentata in relazione al corso è esaustiva ai fini della rendicontazione.
- La Cassa riconosce al soggetto attuatore tre erogazioni a titolo di acconto:
a) in esito all’accettazione del soggetto attuatore, la Cassa provvederà ad erogare in favore del soggetto medesimo una quota pari al 25% del finanziamento richiesto;
b) le ulteriori 2 erogazioni in acconto, in misura pari al 30% del finanziamento richiesto o, se inferiore, al valore delle spese sostenute nel semestre precedente e correttamente rendicontate. Gli acconti verranno erogati a seguito dell’approvazione della rendicontazione da parte del Comitato di Gestione della Cassa, con cadenza semestrale, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al precedente comma 2.
- Al termine del periodo di attuazione del progetto, e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2017 , previa approvazione della rendicontazione finale da parte del Comitato di Gestione della Cassa, la stessa procederà a regolare il saldo eventualmente spettante, tenuto conto delle erogazioni in acconto già disposte. Entro il medesimo termine, la Cassa procederà al recupero di eventuali maggiori importi corrisposti.
- Nel caso si verifichi la mancata realizzazione totale o parziale delle attività di progetto oggetto di contributo, la Cassa richiederà ai soggetti attuatori la restituzione del contributo (totale o parziale) anticipato, comprensiva degli interessi legali.
Articolo 9
Resoconto delle attività svolte
- Il soggetto attuatore trasmette alla Cassa, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 8, comma 2, un resoconto dettagliato delle attività svolte, comprensivo di una valutazione dell’impatto prodotto rispetto ai risultati attesi e della qualità percepita dell’evento.
- Il resoconto di cui al comma 1, per ogni incontro territoriale, comprende:
a) l’elenco nominativo, completo dei relativi recapiti e punti di contatto, di istituzioni, e enti e organizzazioni invitate, specificando i partecipanti effettivi ed il relativo bacino d’utenza;
b) elementi di valutazione dell’impatto prodotto e della qualità percepita dell’evento;
c) copia del materiale informativo diffuso in relazione all’incontro.
Articolo 10
Verifica dei risultati
- Oltre alla ordinaria attività di analisi della documentazione fornita dai soggetti attuatori in fase di erogazione dei fondi, la Cassa e l’Autorità si riservano di svolgere attività di verifica in itinere delle attività oggetto di finanziamento, sia in relazione all’effettivo svolgimento dei corsi di formazione ed alla realizzazione delle altre attività ad essi connesse, sia di acquisizione di fatture ed altra documentazione contabile attestante l’effettivo esborso delle spese rendicontate dai soggetti attuatori.
- In termini generali, saranno valutati i seguenti parametri:
a) numero degli incontri effettivamente realizzati;
b) numero e identità dei partecipanti per ogni incontro ;
c) valutazione della qualità degli incontri e dell’impatto prodotto.